CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 03352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11291 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] F iduciaria s.p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Vinadioe dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 199/2021 depositat a il 21 gennaio 2021 del la Corte di appello di Napoli. Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e UnicreditLeasing deducendo quanto segue. Tra l’attrice e Cordusi o era intercorso un rapporto di mandato fiduciario avente ad oggetto la gestione di un portafogliotitoli; la società fiduciaria, senza che essa attrice avesse impartito alcuna disposizione in tal senso, aveva costituito in pegnoi detti titoli in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ciò a garanzia di alcuni rapporti di locazione finanziaria intercorrenti tra quest'ultima e la societàMetalpoint: in seguito , il pegno era stato escuss o con la vendita dei titoli. L’attrice ha pure lamentato l'esistenza di un conflitto di interessi tra di essa e Cordusioe tra quest'ultima e [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi domandato accertarsi l’inadempimento della società fiduciaria, la pronuncia dellarisoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di mandato, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei compensi percepiti per l’esecuzione dell’incarico, l'annullamento dell'attocostitutivo del pegno, la condanna delledue convenute alla restituzione dell'equivalente in denaro dei titoli oggetto della garanzia pignoratizia, in regione dell'importo ricavato dalla vendita, pari a euro 608.991,01, e la condanna in via solidale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici. Il Tribunale di Napoli si è dichiarato incompetente con riguardo alle domande concernenti l'inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], per essere la relativa controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola compromissoria;ha rigettato nel merito le altre domande proposte. 2. ─[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello cui hanno resistito Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 sia [OSCURATO:PERSONA]. Il gravame è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 gennaio 2021. 3. ― La stessa [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per c assazione con un ricorso fondato su due motivi, cui resist ono , con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 819 ss. c.p.c.e il vizio di omessa pronuncia sulle domande di risoluzione e risarcimento del danno per l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] a gli obblighi del mandato fiduciario . Si rileva che la pattuizione dell'arbitrato irritualedetermina l'inapplicabilità delle norme dettate per quello rituale, ivi compresol’art. 819-ter c.p.c.. Si assume che a fronte di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale doveva affermarsi la competenza del giudice ordinario a conoscere anche delle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto gestorio trala ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha escluso che la competenza relativa alle domande che dovevano essere decise dagliarbitri in forza della clausola compromissoria, afferenti all'esecuzione del contratto di mandato, potessero essere oggetto della cognizione del giudice ordinario in quanto l’art. 819 - ter c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essa deferitaed una causa pendente davanti al giudice ordinario implica, i n riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse,non potendosi devolvere agli arbitri, o al giudice ordinario, l'intera controversia in virtù del semplice vincolo di Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 connessione. La decisione è giusta, ma la motivazione della pronuncia sul punto deve essere correttain diritto. Vero è che, come dedotto dalla ricorrente, l’art. 819-terè norma dettata per l’arbitrato rituale: la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina difatti l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale ( per tutte: Cass. 10 novembre 2022, n. 33149 ; Cass. 10 settembre 2018, n. 21942). C iò non implica , però, che nel caso di arbitrato irrituale le ragioni di connessione possano sottrarre la controversia agli arbitri . Trova infatti pur sempre applicazione il principio per cui il compromesso per arbitrato irrituale, diretto, cioè, a conseguire a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale di una determinata controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale che, escludendo l'applicazione della norma sulla connessione (art. 40 c.p.c..) alla controversia che è oggetto del compromesso, rende improponibile la domanda con la quale una delle parti abbia adito il giudice per ottenere in sede giurisdizionale la decisione di quella controversia, anche quando questa sia connessa con altra domanda di competenza del giudice adito(Cass. 12 aprile 2005, n. 7551; Cass. 12 dicembre 1992, n. 12589; più di recente: Cass. 31 ottobre 2019, n. 28011, non massimata sul punto in CED). 3. ― Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1394 ss., 1431, 1526, 1711, 2719 c.c. e 215 c.p.c.. Si nega che il disconoscimento quanto alla conformità all'originale delle copia dei documenti prodottida [OSCURATO:PERSONA], e relativi agli ordini di costituzione in pegno dei titoli, fo s se generica, come affermato da lla C orte di merito ; si aggiunge che il disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sui due documenti successivamenteprodotti in originale era da considerarsi tempestiv o: si spiega che i predetti originali furono prodotti da controparte con la prima memoria ex art. 183, comma 6,c.p.c. e che il disconoscimento Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 ebbe luogo con la seconda memoria di cui alla richiamata norma. La sentenza impugnata è pure censurata con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di annullamento dei negozidi pegno e di vendita dei titoli per conflitto di interessi ; si assume che « gli elementi che integravano la situazione di conflitto in capo alla [OSCURATO:PERSONA], comportando l'annullamento dei contratti impugnati, erano stati […] allegati e provati dalla fiduciante [OSCURATO:PERSONA]». 4. ― In motivo è inammissibile. Si legge nella sentenza impugnata che i documenti rappresentativi degli ordini impartiti dall’odierna ricorrente erano stati «genericamente, e dunque inammissibilmente, disconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la loro non conformità all'originale, mentre la loro sottoscrizione [era] stata disconosciuta dall'attrice solo tardivamente, ovvero nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ». E’ precisato nella pronuncia che il primo disconoscimento avente ad oggetto « tutta la documentazione prodotta in copiadalla [OSCURATO:SOCIETA].» a veva avuto luogo alla prima udienza del 22 aprile 2011e che in quella sede non era stato posto in atto alcun disconoscimento della sottoscrizione posta dalla ricorrente odierna in calce ai documenti prodotti(in particolare, della firma che figurava sugli ordini diCordusio di costituzione di pegno dei titoliin favore di [OSCURATO:PERSONA]). La ricorrente mostra di non cogliere il senso di questo passaggio della motivazione. Come è noto, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40750; Cass. 25 maggio 2021, n. 14279; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557). La Corte di merito ha inteso quindi proprio rilevare Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 che un disconoscimento quale quello operato dall’odierna ricorrente, vagamente riferito a tutti i documenti in copia, senza alcuna evidenziazione degli elementi di di ffe renziazione tra gli originali e le riproduzioni, era privodi effetti. L’inidoneità del detto disconoscimento ha avuto, poi, una precisaripercussione su lla sorte del disconoscimento relativo alla paternità delle sottoscrizioni, operato solo a seguito della produzione degli originali. Infatti, q ualora il disconoscimento di conformità della copia fotostatica all'originale non venga effettuato, o venga effettuato― come nel caso in esame ― in maniera inadeguata dalla parte contro cui sia stata prodotta la copia del documento, la stessa è tenuta ad effettuare l'eventuale disconoscimento dell'autenticità del documento nei termini di cui all'art. 215 c.p.c. con riferimento alla produzione della copia(Cass. 7 luglio 1995, n. 7496 ; cfr. pure Cass. 27 febbraio 1990, n. 1509). In conclusione, a fronte dell’irrituale, e perciò inefficace, contestazione della conformità delle copie agli originali, il disconoscimento delle sottoscrizioni andava operato alla prima udienza, nella prima risposta succ e ssiva all a produzione (che [OSCURATO:PERSONA] aveva operato all’atto della sua costituzione). Parte ricorrente ha contestato la genericità dell’attuato disconoscimento, ma la deduzione è, a sua volta generica, perché non fornisce alla Corte alcun utile ragguaglio al riguardo.Come è noto, la prospettazione di errores in procedendoimplica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Si impone, così, la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346). Parimenti carente in punto di specificità è poi la censura vertente sul tema del conflitto di interessi. La Corte di merito ha osservato, al riguardo, che lapertinente deduzione «richiedeva l'indicazione specifica dei profili di conflitto e della loro concreta possibilità di incidere sui contratti posti in essere». La ricorrente si è limitata, in questa sede, a richiamare allegazioniche a suo dire sarebbero rimaste incontestate, senza dare, nemmeno a questo riguardo, la necessaria specificità ai propri assunti. 5. ― Il ricorso è respinto. 6. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per [OSCURATO:PERSONA] in euro 4. 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge , e per [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Sez. I–RG 11291/2021 camera di consiglio14.1.2025 dellaricor