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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 17300/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

7avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di sorvaglianza di Catania ha rigettato unaistanza del detenuto di concessione della misura alternativa della semilibertà;Rilevato che l’istanza è stata rigettata sulla base dei seguenti elementi evidenziati daigiudici della sorveglianza: 1) [OSCURATO:PERSONA] annovera numerose condanne per stupefacenti;2) ha già subito due revoche della misura alternativa dell’affidamento in prova nel 2013 e nel2021; 3) il fratello, che è disponibile ad assumerlo, è pregiudicato e ha un dipendente su duepregiudicato per stupefacenti; 4) il contratto che viene offerto al condannato è a tempodeterminato e scade a dicembre del 2025, mentre il fine pena è fissato al 2028;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti di motivazione del tutto adeguata, che il ricorso avversasollecitando inammissibilmente non più che una valutazione alternativa degli elementi difatto posti a base della decisione impugnata;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quantoproposto per motivi non consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di sorvaglianza di Catania ha rigettato unaistanza del detenuto di concessione della misura alternativa della semilibertà;Rilevato che l’istanza è stata rigettata sulla base dei seguenti elementi evidenziati daigiudici della sorveglianza: 1) [OSCURATO:PERSONA] annovera numerose condanne per stupefacenti;2) ha già subito due revoche della misura alternativa dell’affidamento in prova nel 2013 e nel2021; 3) il fratello, che è disponibile ad assumerlo, è pregiudicato e ha un dipendente su duepregiudicato per stupefacenti; 4) il contratto che viene offerto al condannato è a tempodeterminato e scade a dicembre del 2025, mentre il fine pena è fissato al 2028;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti di motivazione del tutto adeguata, che il ricorso avversasollecitando inammissibilmente non più che una valutazione alternativa degli elementi difatto posti a base della decisione impugnata;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quantoproposto per motivi non consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris