CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 2024
Cassazione n. 44370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/04/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 16 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 16 maggio) ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari in atto o la sostituzione della stessa con altra meno afflittiva; misura applicata all'indagato in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi 1 bis (concorso esterno in associazione mafiosa), 154 (scambio elettorale politico mafioso) e 155 (corruzione, aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare, l'indagato ha - a mezzo dei propri difensori - proposto ricorso nel quale censura "la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, decorrenti dal 7 settembre 2023, per rischio di recidivanza in ordine ai contestati reati di concorso esterno in associazione mafiosa o aggravati, come da rubrica" ("punto per cui si ricorre": pag. 1 del ricorso). 2.1. Successivamente, si deduce (motivo 1) violazione di legge processuale in ordine all'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. reso il 10 novembre 2023 dall'indagato (per il quale si denuncia la mancata redazione del verbale riassuntivo e il fatto che non è stata resa disponibile alla Difesa la relativa trascrizione e neppure la registrazione riportata su supporto informatico, nonostante le richieste in tal senso formulate il 3 el'8 gennaio 2024); ciò, evidenzia il ricorrente, integra ipotesi di nullità eccepita anche alla prima udienza dibattimentale utile dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 2024. 2.2. Inoltre (motivo 2), il Tribunale dell'appello cautelare non ha considerato la rilevante documentazione prodotta dalla difesa che dimostrava in modo evidente l'estraneità del ricorrente alle contestazioni a lui mosse (e relative all'insussistenza di qualsiasi condotta inquadrabile come "concorso esterno") sottolineandosi altresì che le accuse mosse a suo carico da soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) circa il presunto "insabbiamento" della vicenda relativa al sequestro di carni insaccate o in lavorazione presso la "Fattoria del Sole" sono platealmente smentite dalla documentazione versata in atti, considerato peraltro che dal novembre dell'anno 2018 Pasqua è stato collocato in pensione (di tal che l'ulteriore vicenda della "bocciatura della c.d. pratica frantoio" non è in alcun modo all'indagato riferibile trattandosi di fatti del marzo 2019). 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla contestazione che ha per oggetto la "chiusura dei centri cottura della società Dussman per favorire l'ingresso dell'impresa dei Colloca", evidenziandosi che il Tribunale ha errato nel ricondurre all'imputato tale chiusura in quanto essa - come si evince da pertinente documentazione - è stata disposta dai NAS di Catanzaro senza alcun intervento del Pasqua in tal senso. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria recante un nuovo motivo di ricorso con il quale si deduce nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, adottata il 9 giugno 2023 nella quale si è "assegnato un valore preminente a fonte di prova dichiarativa [si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], delle quali si sottolinea la particolare rilevanza nell'ambito dell'ordinanza genetica del Gip per quanto concerne la posizione del Pasqua in merito alle esigenze cautelari relative al capo 1 bis (concorso esterno in associazione mafiosa)] non esistente però nel fascicolo delle indagini preliminari, in quanto essa è stata ritualmente depositata dal PM ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen. con avviso comunicato alle parti direttamente all'udienza dibattimentale del 5 settembre 2024". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Inammissibile risulta il motivo nuovo. Nello stesso si deduce una circostanza - ossia la mancata presenza nel fascicolo del Pubblico ministero di un atto di indagine, sul quale però si sarebbe fondata l'ordinanza applicativa della misura / il che ne determinerebbe la nullità per impossibilità di "autonoma valutazione" da parte del Gip - che il ricorrente deduce avere appreso il 5 settembre 2024. Circostanza che, pertanto, è sopravvenuta alla emissione dell'ordinanza qui impugnata (che dunque su tale profilo non si è potuta esprimere) e che non può quindi essere portata alla cognizione diretta di questa Corte, dovendo essere prima sottoposta al Giudice competente in materia cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. Infatti, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, 11027 del 20/01/2016. Iuliucci, Rv. 266226 - 01); principio, questo, recentemente confermato da Sez. 3, n. 29355 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01, che ha precisato come «in tema di impugnazioni cautelari, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove». 3. Per quanto concerne i motivi originari del ricorso, va rilevato che non è chiaro quali siano le esatte doglianze del ricorrente. Invero, si deduce che l'impugnazione ha a oggetto le esigenze cautelari (pag. 1 del ricorso), ma poi si eccepisce una nullità processuale (motivo 1 del ricorso originario) che - si sostiene - è stata sottoposta senza esito positivo dapprima al G.u.p. e quindi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (e che non risulta sia stata oggetto dell'appello cautelare). In ogni caso, venendo al merito della censura, questa Corte ha già ritenuto che «in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità» (Sez. 2, n. 2624:3 del 29/03/2017, Biscotti, Rv. 270174 - 01). 4. Vengono poi dedotti vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata (motivi nn. 2 e 3) che, però, riguardano il profilo della gravità indiziaria, per la quale il Tribunale dell'appello cautelare dà atto essersi formato il "giudicato cautelare" (circostanza non contestata dal ricorrente). Trova quindi applicazione il principio secondo cui «in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). In ogni caso le censure oggetto di detti motivi risultano reiterative delle doglianze contenute nell'appello che sono state, con motivazione non illogica, respinte dal Tribunale cautelare. In conclusione, il ricorso va rigettato. Segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu