Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04519/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17421/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via G. Serafino, n. 8 -ricorrente - contro BONGIORNO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Filippo BrunoAlessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7 -controricorrente – avverso la sentenza de l la Corte d’appello di Milano n. 716 /20 2 1 , pubblicata in data4 marzo 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1.L società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio la Bongiorno s.r.l., esponendo che, nel corso dell’anno 2011, aveva concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto beni industriali di propria costruzione con la società tunisina CIL p/C [OSCURATO:PERSONA], impegnandosi a recapitarli presso la società acquirente; aveva incaricato per il trasporto la Bongiorno s.r.l. e la merce era stata consegnata al destinatario nell’agosto del 2011 ; e ssendo stata informata dall’acquirente che i beni oggetto di trasporto avevano subito gravi danni, tanto da non poter essere utilizzati, aveva provveduto alla sostituzione delle parti deteriorate, sostenendo una spesa di euro 9.836,00 e, successivamente, aveva inviato in Tunisia dei tecnici specializzati per il ripristino dei materiali industriali danneggiati, sopportando ulteriori costi, pari ad euro 1.784,43.

Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in conseguenza degli ammaloramenti cagionati ai beni trasportati dall’Italia in Tunisia.

Il Tribunale di Milano, costituitasi la convenuta, la quale eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione dell’attrice, accoglieva la domanda.

2. La sentenza, impugnata dalla società Bongiorno s.r.l., è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha concluso per la carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rilevando che con la consegna della merce al destinatario si era realizzata la sostituzione, nei diritti che originavano dal contratto di trasporto, di questi rispetto al mittente, con conseguente facoltà del primo di pretendere l’eventuale ristoro dal vettore in caso di inadempimento del contratto.

Ha aggiunto che il mittente aveva prospettato di avere personalmente subito un pregiudizio, producendo due fatture, ma che, in realtà, il preteso danno non era stato adeguatamente documentato, in difetto di prova degli esborsi effettivamente affrontati per le riparazioni e per la sostituzione delle parti danneggiate, che non potevano desumersi dalle sole fatture emesse dalla stessa parte che chiedeva il risarcimento.

3. Avverso la suddetta decisione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorsola società Bongiorno s.r.l.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1685, 1689, 1692, 1693, 1696, 1697 c.c. e dell’art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 avendo la Corte territoriale escluso la legittimazione del mittente ad avanzare la richiesta di risarcimento del danno, sulla base dell’errata e falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››.

Si duole essersi erroneamente ravvisata la legittimazione del solo ‹‹destinatario›› a pretendere l’indennizzo , e non anche del mittente , in quanto la legittimazione del destinatario non è esclusiva bensì alternativa rispetto a quella del mittente, e che la richiesta di risarcimento dei danni per inesatto adempimento rivolta al vettore da parte del mittente legittima quest’ultimo,a condizione che dimostri di avere personalmente subito l’incidenza negativa dell’inadempimento.

Lamenta di avere dato prova delle subite conseguenze dell’inadempimento della Bongiorno s.r.l., con conseguente sua legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni al vettore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 1693, 1696, 1697, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale escluso la dimostrazione della prova dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base dell’errata o falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto i discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)››.

Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata a nche là dove risulta affermato non aver fornit o la prova del danno subito.

Premettendo che per stabilire il danno conseguente alla perdita o all’avaria delle cose trasportate il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), precisa che il danno patito si compone di tre somme differenti: la prima, pari ad euro 1.325,81, rappresentatadal costo sostenuto e pagato alla ditta Pagnini C. s.r.l., che aveva messo a disposizione il proprio tecnico per l’intervento in Tunisia; la seconda, pari ad euro 458,62, relativa allespese di viaggio dei due tecnici inviati per la riparazione; la terza rappresentata dai costi dei pezzi di ricambio, pari ad euro 9.836.00, richiesti dalla ditta Pagnini s.r.l. per la sostituzione di quelli montati sui macchinari danneggiati; di tali somme aveva offerto idonea prova.

3. Con il terzo motivo –rubricato: ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85 c.p.c. avendo la Corte territoriale escluso l’invalidità della procura sulla base dell’errata o falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››-, la ricorrente lamentache la procura alle liti rilasciata dalla società Bongiorno s.r.l. ai propri difensori in appello è invero anomala, in quanto , da una parte, viene fatto richiamo a quella di primo grado, ove l’appellante aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ave va rinunciato al mandato ; e, per altro verso risulta indicata l’elezione di domicilio dell’appellante pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare preliminarmente il terzo motivo, che è inammissibileper inosservanza del principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente, pur fondando il motivo sul contenuto della procura rilasciata dalla controricorrente ai difensori in grado di appello, omette sia di fornire la riproduzione integrale della procura conferita in secondo gradoe di quella di primo grado da essa richiamata, sia di localizzarla in questo giudizio di legittimità, con indicazione che avrebbe dovuto essere contenuta in ricorso.

Tali indicazioni sono da ritenere necessarie, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c od. proc. civ. , le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di C assazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469).

5. Il primo motivo è invece infondato.Secondo la prospettazione della ricorrente la legittimazione a pretendere, in qualità di mittente, il risarcimento del danno derivante dal danno subito alla merce trasportata discenderebbe dal pregiudizio economico che essa avrebbe dimostrato di avere subito in conseguenza dell’inesatto adempimento imputabile al vettore.

Tale assunto è erroneo.

Occorre prendere le mosse dalla considerazione che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‹‹dichiarazione di volerne profittare››, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass., sez.

U, 01/03/1978, n. 1034; Cass., sez. 3, 20/08/2013, n. 19225; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11744; Cass., sez. 6 -3, 03/08/2021, n. 22149).

In particolare, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto, tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per la perdita o l'avaria del carico, avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (cfr., Cass., sez. 3, 14/03/2017, n. 6484; Cass., sez. 3, 30/01/2014, n. 2075; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 3,04/06/2007, n. 12963; Cass., sez. 3, 0 4 /10/1 991, n. 10392) .

Si è detto anche che nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689, primo comma, cod . civ . (Cass., sez. 3, 18 /06/ 2001, n. 8212 ; Cass., sez. 3, 17 /01/ 2012, n. 553; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31070; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31067).

Si è altresì affermato che l'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), attribuisce, al pari dell'art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.

Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., n. 2075/14, cit.; Cass., sez. 3,14/03/2017, n. 6484).

Emerge dai detti arresti giurisprudenziali pertanto evidente che l’individuazione del soggetto che ha subito il danno da trasporto legittimato a richiederne il risarcimento al vettore deve essere effettuata in conformità al disposto dell’art. 1689 cod. civ., prevedente la sostituzione del destinatario al mittente nella titolarità dell’azione contrattuale nei confronti del vettore con la richiesta di riconsegna delle merci.

Ciò comporta, diversamente da quanto sostenuto dallaricorrente, che la prova del pregiudizio economico subito in conseguenza dell’avaria o della perdita del carico non può incidere sul dettato degli artt. 1689 cod. civ. e 13 CMR, in base ai quali il mittente conserva la legittimazione derivante dal contratto di trasporto fino a quando il terzo destinatario non abbia aderito alla stipulazione a suo favore, prendendo in consegna il carico dal vettore.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice d’appello, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, ha affermato costitui re circostanza pacifica tra le parti che la merce oggetto di spedizione, ‹‹compresa la parte del macchinario risultata danneggiata››, siastata ritirata dal destinatario finale, ossia dalla società acquirente tunisina, che, avendo ricevuto rassicurazioni dalla venditrice in ordine alla sostituzione delle parti ammalorate, aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto.

Tale circostanza di fatto ( che il giudice di merito ha ritenuto trovare pieno riscontro nella prodotta documentazione contabile bancaria; nella prospettazione iniziale della difesa della odierna ricorrente; nel timbro di girata risultante sul retro della polizza di carico prodotta, fornendo la prova dell’intervenuto ritiro della merce e del pagamento del corrispettivo pattuito ) è invero sufficiente a far ritenere che i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno subito in conseguenza del danno arrecato alla merce trasportata, sono stati trasferiti in capo alla società tunisina, destinataria finale della spedizione.

Ne consegue l’irrilevanza, come sottolineato dalla Corte territoriale, della circostanza, emergente dalla copia della polizza di carico prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in primo grado, della circostanza che l’acquirente avesse sollevatocontestazioni riguardanti il carico, indicando la merce danneggiata, costituendo fatto incontestato che l’acquirente tunisina, a fronte della manifestazione di volontà della venditrice di voler provvedere alla sostituzione di quanto danneggiato, abbia deciso di ritirare il carico e di pagare l’intera fornitura prima ancora di avere ottenuto la consegna dei pezzi di ricambio.

Essendo stata, dunque, la merce, seppure danneggiata, ritirata dal destinatario, che ha anche provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito con la venditrice, non può dubitarsi che la legittimazione a pretendere il risarcimento del danno spetta al destinatario e non al mittente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

La sentenza impugnata si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte e va, pertanto, esente dalle censure ad essa rivolte con la censurain esame.

6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto con tale doglianza la ricorrente sollecita questa Corte ad una diversa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e, quindi, ad una diversa valutazione del corredo probatorio acquisito agli atti di causa.

Sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge la censura risulta invero volta a ottenere un riesame del merito della causa, in contrasto con il principio consolidato per cui sono riservate al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass., sez. 2, 08/08/2019, n. 21187).

7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società Bongiorno s.r.l., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00.

Di cui euro 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà Bongiorno s.r.l.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17421/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via G. Serafino, n. 8 -ricorrente - contro BONGIORNO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Filippo BrunoAlessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7 -controricorrente – avverso la sentenza de l la Corte d’appello di Milano n. 716 /20 2 1 , pubblicata in data4 marzo 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1.L società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio la Bongiorno s.r.l., esponendo che, nel corso dell’anno 2011, aveva concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto beni industriali di propria costruzione con la società tunisina CIL p/C [OSCURATO:PERSONA], impegnandosi a recapitarli presso la società acquirente; aveva incaricato per il trasporto la Bongiorno s.r.l. e la merce era stata consegnata al destinatario nell’agosto del 2011 ; e ssendo stata informata dall’acquirente che i beni oggetto di trasporto avevano subito gravi danni, tanto da non poter essere utilizzati, aveva provveduto alla sostituzione delle parti deteriorate, sostenendo una spesa di euro 9.836,00 e, successivamente, aveva inviato in Tunisia dei tecnici specializzati per il ripristino dei materiali industriali danneggiati, sopportando ulteriori costi, pari ad euro 1.784,43. Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in conseguenza degli ammaloramenti cagionati ai beni trasportati dall’Italia in Tunisia. Il Tribunale di Milano, costituitasi la convenuta, la quale eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione dell’attrice, accoglieva la domanda. 2. La sentenza, impugnata dalla società Bongiorno s.r.l., è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha concluso per la carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rilevando che con la consegna della merce al destinatario si era realizzata la sostituzione, nei diritti che originavano dal contratto di trasporto, di questi rispetto al mittente, con conseguente facoltà del primo di pretendere l’eventuale ristoro dal vettore in caso di inadempimento del contratto. Ha aggiunto che il mittente aveva prospettato di avere personalmente subito un pregiudizio, producendo due fatture, ma che, in realtà, il preteso danno non era stato adeguatamente documentato, in difetto di prova degli esborsi effettivamente affrontati per le riparazioni e per la sostituzione delle parti danneggiate, che non potevano desumersi dalle sole fatture emesse dalla stessa parte che chiedeva il risarcimento. 3. Avverso la suddetta decisione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorsola società Bongiorno s.r.l. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1685, 1689, 1692, 1693, 1696, 1697 c.c. e dell’art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 avendo la Corte territoriale escluso la legittimazione del mittente ad avanzare la richiesta di risarcimento del danno, sulla base dell’errata e falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››. Si duole essersi erroneamente ravvisata la legittimazione del solo ‹‹destinatario›› a pretendere l’indennizzo , e non anche del mittente , in quanto la legittimazione del destinatario non è esclusiva bensì alternativa rispetto a quella del mittente, e che la richiesta di risarcimento dei danni per inesatto adempimento rivolta al vettore da parte del mittente legittima quest’ultimo,a condizione che dimostri di avere personalmente subito l’incidenza negativa dell’inadempimento. Lamenta di avere dato prova delle subite conseguenze dell’inadempimento della Bongiorno s.r.l., con conseguente sua legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni al vettore. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 1693, 1696, 1697, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale escluso la dimostrazione della prova dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base dell’errata o falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto i discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)››. Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata a nche là dove risulta affermato non aver fornit o la prova del danno subito. Premettendo che per stabilire il danno conseguente alla perdita o all’avaria delle cose trasportate il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), precisa che il danno patito si compone di tre somme differenti: la prima, pari ad euro 1.325,81, rappresentatadal costo sostenuto e pagato alla ditta Pagnini C. s.r.l., che aveva messo a disposizione il proprio tecnico per l’intervento in Tunisia; la seconda, pari ad euro 458,62, relativa allespese di viaggio dei due tecnici inviati per la riparazione; la terza rappresentata dai costi dei pezzi di ricambio, pari ad euro 9.836.00, richiesti dalla ditta Pagnini s.r.l. per la sostituzione di quelli montati sui macchinari danneggiati; di tali somme aveva offerto idonea prova. 3. Con il terzo motivo –rubricato: ‹‹Violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85 c.p.c. avendo la Corte territoriale escluso l’invalidità della procura sulla base dell’errata o falsa interpretazione delle suddette norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››-, la ricorrente lamentache la procura alle liti rilasciata dalla società Bongiorno s.r.l. ai propri difensori in appello è invero anomala, in quanto , da una parte, viene fatto richiamo a quella di primo grado, ove l’appellante aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ave va rinunciato al mandato ; e, per altro verso risulta indicata l’elezione di domicilio dell’appellante pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare preliminarmente il terzo motivo, che è inammissibileper inosservanza del principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente, pur fondando il motivo sul contenuto della procura rilasciata dalla controricorrente ai difensori in grado di appello, omette sia di fornire la riproduzione integrale della procura conferita in secondo gradoe di quella di primo grado da essa richiamata, sia di localizzarla in questo giudizio di legittimità, con indicazione che avrebbe dovuto essere contenuta in ricorso. Tali indicazioni sono da ritenere necessarie, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c od. proc. civ. , le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di C assazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). 5. Il primo motivo è invece infondato.Secondo la prospettazione della ricorrente la legittimazione a pretendere, in qualità di mittente, il risarcimento del danno derivante dal danno subito alla merce trasportata discenderebbe dal pregiudizio economico che essa avrebbe dimostrato di avere subito in conseguenza dell’inesatto adempimento imputabile al vettore. Tale assunto è erroneo. Occorre prendere le mosse dalla considerazione che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‹‹dichiarazione di volerne profittare››, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass., sez. U, 01/03/1978, n. 1034; Cass., sez. 3, 20/08/2013, n. 19225; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11744; Cass., sez. 6 -3, 03/08/2021, n. 22149). In particolare, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto, tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per la perdita o l'avaria del carico, avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (cfr., Cass., sez. 3, 14/03/2017, n. 6484; Cass., sez. 3, 30/01/2014, n. 2075; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 3,04/06/2007, n. 12963; Cass., sez. 3, 0 4 /10/1 991, n. 10392) . Si è detto anche che nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689, primo comma, cod . civ . (Cass., sez. 3, 18 /06/ 2001, n. 8212 ; Cass., sez. 3, 17 /01/ 2012, n. 553; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31070; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31067). Si è altresì affermato che l'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), attribuisce, al pari dell'art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., n. 2075/14, cit.; Cass., sez. 3,14/03/2017, n. 6484). Emerge dai detti arresti giurisprudenziali pertanto evidente che l’individuazione del soggetto che ha subito il danno da trasporto legittimato a richiederne il risarcimento al vettore deve essere effettuata in conformità al disposto dell’art. 1689 cod. civ., prevedente la sostituzione del destinatario al mittente nella titolarità dell’azione contrattuale nei confronti del vettore con la richiesta di riconsegna delle merci. Ciò comporta, diversamente da quanto sostenuto dallaricorrente, che la prova del pregiudizio economico subito in conseguenza dell’avaria o della perdita del carico non può incidere sul dettato degli artt. 1689 cod. civ. e 13 CMR, in base ai quali il mittente conserva la legittimazione derivante dal contratto di trasporto fino a quando il terzo destinatario non abbia aderito alla stipulazione a suo favore, prendendo in consegna il carico dal vettore. Ebbene, nel caso di specie, il giudice d’appello, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, ha affermato costitui re circostanza pacifica tra le parti che la merce oggetto di spedizione, ‹‹compresa la parte del macchinario risultata danneggiata››, siastata ritirata dal destinatario finale, ossia dalla società acquirente tunisina, che, avendo ricevuto rassicurazioni dalla venditrice in ordine alla sostituzione delle parti ammalorate, aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto. Tale circostanza di fatto ( che il giudice di merito ha ritenuto trovare pieno riscontro nella prodotta documentazione contabile bancaria; nella prospettazione iniziale della difesa della odierna ricorrente; nel timbro di girata risultante sul retro della polizza di carico prodotta, fornendo la prova dell’intervenuto ritiro della merce e del pagamento del corrispettivo pattuito ) è invero sufficiente a far ritenere che i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno subito in conseguenza del danno arrecato alla merce trasportata, sono stati trasferiti in capo alla società tunisina, destinataria finale della spedizione. Ne consegue l’irrilevanza, come sottolineato dalla Corte territoriale, della circostanza, emergente dalla copia della polizza di carico prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in primo grado, della circostanza che l’acquirente avesse sollevatocontestazioni riguardanti il carico, indicando la merce danneggiata, costituendo fatto incontestato che l’acquirente tunisina, a fronte della manifestazione di volontà della venditrice di voler provvedere alla sostituzione di quanto danneggiato, abbia deciso di ritirare il carico e di pagare l’intera fornitura prima ancora di avere ottenuto la consegna dei pezzi di ricambio. Essendo stata, dunque, la merce, seppure danneggiata, ritirata dal destinatario, che ha anche provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito con la venditrice, non può dubitarsi che la legittimazione a pretendere il risarcimento del danno spetta al destinatario e non al mittente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. La sentenza impugnata si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte e va, pertanto, esente dalle censure ad essa rivolte con la censurain esame. 6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto con tale doglianza la ricorrente sollecita questa Corte ad una diversa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e, quindi, ad una diversa valutazione del corredo probatorio acquisito agli atti di causa. Sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge la censura risulta invero volta a ottenere un riesame del merito della causa, in contrasto con il principio consolidato per cui sono riservate al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass., sez. 2, 08/08/2019, n. 21187). 7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società Bongiorno s.r.l., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00. Di cui euro 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà Bongiorno s.r.l. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteri
Sentenza Cassazione n. 04519/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris