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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11301/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1979 avverso la sentenza n. 430/2022, emessa il 15 marzo 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 9 settembre 2019 dal Tribunale di Macerata, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un telefono cellulare.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avanzata con la memoria depositata a mezzo PEC e legittima, sussistendo tutti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata (v. f. 5) emerge che all'imputato non sono state concesse le attenuanti generiche per la gravità del fatto, oltre che per il suo profilo criminale, essendo gravato da molti precedenti, anche con diverse generalità.

Deve dunque ritenersi che, in ragione di siffatti elementi, ossia la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali dell'imputato, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen.

Giova aggiungere che questa Corte (Sez. 4, n. 27595 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283420 - 01; Sez. 5, n. 24780 dell18/03/2017, Rv. 270033 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.;

3. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1979 avverso la sentenza n. 430/2022, emessa il 15 marzo 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 9 settembre 2019 dal Tribunale di Macerata, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un telefono cellulare. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avanzata con la memoria depositata a mezzo PEC e legittima, sussistendo tutti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata (v. f. 5) emerge che all'imputato non sono state concesse le attenuanti generiche per la gravità del fatto, oltre che per il suo profilo criminale, essendo gravato da molti precedenti, anche con diverse generalità. Deve dunque ritenersi che, in ragione di siffatti elementi, ossia la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali dell'imputato, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. Giova aggiungere che questa Corte (Sez. 4, n. 27595 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 283420 - 01; Sez. 5, n. 24780 dell18/03/2017, Rv. 270033 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.; 3. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere e
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