CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIB. LIBERTA' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] COSTANTINIche ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diCatanzaro;sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in viaprincipale, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, in via disubordine, l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Catanzaro, infunzione di giudice del riesame, ha rigettato gli appelli proposti da DomenicoCichello avverso i provvedimenti in data 23 dicembre 2025, 14 gennaio 2026 e20 gennaio 2026 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le istanzevolte all'ottenimento della retrodatazione ex art 297, comma 3, cod. proc. pen.del termine di decorrenza della misura cautelare disposta nell'ambito delprocedimento penale denominato “Maestrale - Carthago”, tra gli altri per i reatidi cui ai capi 7) e 38) per i quali il titolo è ancora in esecuzione, alla data diesecuzione della prima misura in ordine di tempo emessa nel procedimento“[OSCURATO:PERSONA]” per i reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen.A ragione della decisione osserva che non è ravvisabile un'ipotesi diconnessione qualificata tra fatti oggetto delle due ordinanze, dovendosi escluderenon solo l’ipotesi prevista dalla lett. b) dell’art. 12 cod. proc. pen. ma anchel’unicità del disegno criminoso tra il reato associativo e le vicende estorsive perquanto commesse nello stesso arco temporale di permanenza del reatoassociativo, di cui costituiscono reati fine. Non risulta infatti che tali ultimi reatifossero oggetto di programmazione sin dal momento della costituzione delsodalizio mafioso. Trattasi di fatti che non potevano essere pianificati dai sodaliin epoca precedente alla verificazione delle specifiche condizioni fattuali e deglisviluppi associativi che ne hanno determinato la perpetrazione, a nulla rilevandola contestazione della finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa.Non sussiste nemmeno la precondizione costituita dalla desumibilità dei fattidi reato oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione di quellaprecedente.Al contrario di quanto ha sostenuto dalla difesa, non è sufficiente che leconversazioni intercettate poste a fondamento dell’ordinanza emessa nelprocedimento “Maestrale - Carthago” fossero tra gli atti utilizzabili ai fini delladell'emissione del primo titolo cautelare e, quindi, fossero conoscibili; è,comunque, necessario che tali conversazioni rappresentassero da sole unaprovvista indiziaria grave; al contrario, nel caso di specie risulta che lecontestazioni provvisorie contestate al ricorrente non sono fondateesclusivamente sulle risultanze intercettive, bensì su una piattaforma piùcomplessa, composta anche da riscontri documentali e da ulteriori esiti dioperazioni captative e annotazioni di polizia giudiziaria. Non può, quindi,affermarsi, in assenza di specifiche allegazioni difensive, che, al momentodell'emissione dell'ordinanza nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, esisteva uncompendio indiziario validamente spendibile a fini cautelari in ordine reatioggetto del procedimento “Maestrale - Carthago”2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 297, 303, 12 e 125 cod. proc. pen.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, oltre a seguire un percorsomotivazionale illogico, non ha correttamente applicato i criteri individuati dallagiurisprudenza di legittimità per la configurabilità della connessione tra i reati exart 12, lett. b) e c) ed ha erroneamente interpretato la nozione di “desumibilitàdagli atti” prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.Sotto il primo profilo, evidenzia che l’ordinanza, nel ricostruire il requisitodella medesimezza del disegno criminoso fondante la connessione, ha confuso ilmomento di costituzione del sodalizio con quello di adesione allo stesso da partedel ricorrente. Poiché solo quest’ultimo è rilevante per l’applicazione dell’art. 81,secondo comma, cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto concentrarsi sul rapportotra la determinazione criminosa sottesa al reato associativo e le determinazionisottese alle singole estorsioni al fine di verificare se l’agente abbia nel temporealizzato un piano originariamente unitario, anche alla luce della formulazionedella contestazione del reato associativo, che individua tra i reati scopo dellacompagnine anche la consumazione di estorsioni. Ne segue che l’ordinanza èviziata sul piano motivazionale sia perché non contiene valutazioni relative allaideazione e volizione di uno scopo unitario, alla rappresentazione mentaleanticipata, all’interdipendenza funzionale rispetto a conseguimento di unico finesia perché non valorizza gli indicatori fattuali dell’omogeneità delle condotte,dell’identità del movente, dell’analogia del modus operandi, del contenutointervallo temporale, della costante compartecipazione di altri correi.Sotto il profilo della violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,l'ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, o si è limitata a citare l’esistenzadi acquisizioni successive alle conversazioni intercettate citate dalla difesa, senzarealmente confrontarsi con esse per chiarirne l’incidenza nell'economiadimostrativa dell'addebito, oppure ha fatto riferimento ad elementi, qualicaptazioni successive, invero non presenti in atti.Soprattutto, il Tribunale non si è confrontato con le allegazioni difensivesulle ragioni legittimanti l'affermazione della desumibilità dagli atti dellaprovvista indiziaria posta a fondamento della seconda ordinanza già al momentodell'emissione di quella precedente: i due procedimenti sono stati istruiti dalmedesimo organo inquirente, le indagini sono state effettuate dallo stessoorgano investigativo, le intercettazioni utilizzate a sostegno dei gravi indizi dicolpevolezza in ordine al capo 7) sono state disposte e prorogate nello stessoprocedimento, facendo espresso riferimento all'interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'acquistodei terreni oggetti della condotta estorsiva.Non può dubitarsi che le intercettazioni fondanti le imputazioni contestate aCichello nel procedimento “Maestrale - Carthago” erano tutte nella disponibilitàdell'ufficio di Procura in epoca anteriore a quella in cui è stata emessa la misuracautelare nell'ambito del procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”.E’ altrettanto pacifico che una valutazione ex ante di tale materialeprobatorio avrebbe consentito ad un magistrato dotato di adeguataprofessionalità di formulare l’imputazione in epoca anteriore all’emissione dellaprima ordinanza.La mancata applicazione del disposto dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.frustra lo scopo della norma che, come chiarito dalla Corte costituzionale e dallagiurisprudenza di legittimità a Sezioni unite, è quello di evitare che l'artificiosaseparazione dei procedimenti possa incidere negativamente sulla durata dellemisure.L’ipotesi oggetto della richiesta di retroazione è, in definitiva, una di quelleindividuate dalle Sezioni unite Rahulia, di più ordinanze cautelari emesse inprocedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata e desumibili dagliordinanza cautelare, con la conseguenza l’intera durata della custodia cautelarerelativa ai reati oggetto del procedimento “Maestrale - Carthago” va calcolata, aprescindere dalle fasi, dalla data della prima ordinanza nei termini chiariti dallarichiamata giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti indicati nel prosieguo.1. Va premesso che per distinguere le regole operative applicabili nell'ipotesidi «contestazione a catena» - che ricorre, a mente dell'art. 297, comma 3, cod.proc. pen., quando nei confronti dello stesso imputato o indagato siano statiadottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale per lo stesso fatto oper fatti diversi variamente collegabili tra loro - la giurisprudenza di legittimità,nella sua massima espressione, ha individuato tre situazioni (Sez. U, n.14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9).1.1. La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicativedi misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro daconcorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi diconnessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimentocoercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanzetrova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, primo periodo,cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione delladecorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicatesuccess ivamente a l la pr ima oper i automat icamente e, dunque,«indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della primaordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanzesuccessive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità didesumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relativemisure».L'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini rispondeall'esigenza «di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabilitidalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legatida connessione qualificata» (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che sidetermina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimentopenale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.).1.2. La seconda situazione rappresenta una variante della prima,presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurimeordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopraindicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio agiudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesipresuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse indistinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volterichiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano «gemmazione» di un unicoprocedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indaginiper taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periododell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenzadei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o lesuccessive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti eranodesumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio agiudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza1.3. La terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei dueprovvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabileuna forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopraconsiderate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico(per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato siriteneva pacificamente non riguardare l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., oggirientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto dellasentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 408 del 3.11.2005. Neconsegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massimadella misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversiprovvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, perqualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi perl'adozione delle singole ordinanze».Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della primaordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementiper emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineatodai Giudici delle leggi - come «elementi idonei e sufficienti per adottare» ilprovvedimento cronologicamente posteriore.Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stessoprocedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati inprocedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare,oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero glielementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la secondaordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autoritàgiudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta delpubblico ministero (così Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347– 02; Sez. 1 - , n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 – 01;Sez. 4, n. 7080 del 31/01/2014, Sgura, Rv. 259324 -01; in precedenza Sez. U,n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specificoaspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099).1.4. Quanto alla nozione di anteriore “desumibilità” delle fonti indiziarie,poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti laprima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice “conoscenza” o“conoscibilità” di determinate evenienze fattuali.Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cuiall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere individuata nellacondizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale odichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano insé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando ilpubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadrosufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguodelle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere unmeditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fontiindiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari -alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 4, n. 16343 del29/03/2023, D’[OSCURATO:PERSONA]. 284464 – 01; Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, DiBiase, Rv. 277351 – 02; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509- 01).1.5.. Con riguardo alla data entro la quale può rilevarsi la cd. retrodatazione,la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di contestazioni acatena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti dellamisura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica delgiudice circa il requisito di "desumibilità dagli atti" dev'essere ancorata almomento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non aquello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assumerilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti diconnessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari» (Sez. 1, n.42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380).L'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisceapprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio oindiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare ilproprio convincimento (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv.246798).2. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sin quienunciati ed ha omesso di prendere in esame in modo completo tutti gli elementinecessari per la decisione.2.1. Il Tribunale ha escluso che i reati contestati nelle due ordinanzeapplicative della misura cautelare fossero tra loro legati dalla forme diconnessione qualificata di cui all’art. 12 lett. b) (“… più reati commessi con piùazioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso”), ritenendoerroneamente ostativa l’assenza di prova o comunque di allegazioni difensivesulla “programmazione al momento della costituzione del sodalizio capeggiato daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]”.L’orientamento ermeneutico più recente della giurisprudenza di legittimità,condiviso dal Collegio, superando la precedente interpretazione, ritieneipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosae i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimisiano stati programmati non al momento della costituzione dell'associazionebensì al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio. (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285369; Sez. 1,n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01; - 01; Sez. 1, n. 1534 del09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 – 01; contra Sez. 1, n. 40318 del04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253 – 01).2.2. Nel prendere in considerazione anche l'ipotesi, invero alternativa aquella precedente, che tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari fosseconfigurabile il particolare collegamento di cui alla citata sentenza della Consultan. 408 del 2005, trattandosi comunque di ordinanze emesse dalla stessa autoritàgiudiziaria che ha preferito tenere separati i relativi procedimenti, il Tribunale haritenuto insussistente il requisito della anteriore deducibilità delle fonti indiziarieposte a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti laprima ordinanza cautelare con una motivazione, in parte, ipotetica e, in parte,apodittica e generica. Si è, infatti, limitato ad indicare l'esistenza di ulteriori"riscontri documentali" delle "risultanze intercettive" e di "ulteriori esiti delleoperazioni capatative ed annotazioni di p.g.". Avrebbe dovuto, invece, esaminareanaliticamente ed in concreto le acquisizioni probatorie sopravvenute al fine disaggiare, sia pure con valutazione retrospettiva, la misura in cui hanno incisosulla provvista indiziaria originaria, ampliandola al punto da farle assumere laconsistenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., di cui in precedenza eraevidentemente priva.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale del riesame di Catanzaro affinché, attenendosi ai principi sin quirichiamati, proceda a nuovo esame che tenga conto anche dei dati processuali edegli elementi fattuali non presi in considerazione, secondo quanto evidenziato inparte motiva, previamente verificando se l'istanza di retrodatazione dei termini dicustodia cautelare, che può legittimamente essere presentata anche in una fasesuccessiva a quella delle indagini preliminari, abbia comunque ad oggetto laretrodatazione dei termini relativi a tale ultima fase e non anche di quelli inerentialle fasi successive (cfr. Sez. 4 n. 22847 del 03/07/2020, Safaoui, Rv. 280010 –01;Sez. 1,n. 8786 del 01/12/2016, dep. 2017, Grazioso, Rv. 269178 – 01). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente