CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ok,„J o,u),1 cAAA([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nonché della continuazione con altro reato oggetto di condanna in un diverso procedimento, sono manifestamente infondati; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 15-18) non presenta alcun errore giuridico o alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl 97nsigliereestensore [OSCURATO:PERSONA] ro — [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] 'iN