CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 32126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della proposta diconcordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione confermando, per il resto, ladecisione di primo grado.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, conriferimento all’art. 129 cod. proc. pen., attesa la mancata esplicitazione delleragioni poste alla base della decisione impugnata, che avrebbe operato un mero,acritico rinvio alla motivazione resa dal giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema diconcordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01).Nella sentenza impugnata è chiarito che la Corte d’appello, preso atto dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. art. 599 bis cod. proc. pen. edell’accordo delle parti sulla pena, ha ritenuto di accogliere la propostaritenendola congrua.2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]