CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46234/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene inflittegli per i reati giudicati con sentenze rese rispettivamente in data 12 dicembre 2006 e in data 19 dicembre 2018, divenute entrambe irrevocabili. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che è stata ritenuta ostativa al riconoscimento della continuazione solamente la distanza temporale fra i reati, pur trattandosi di fatti commessi, sia quanto al delitto associativo, sia quanto alle strumentali estorsioni, in esecuzione dello stesso programma del clan Beneduce-Longobardi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso muove doglianze infondate per le ragioni di seguito illustrate. 2. In materia di continuazione fra il reato di associazione di tipo mafioso e quelli fine, deve rilevarsi che essa può essere riconosciuta solo quando questi ultimi siano stati già programmati pur nelle linee essenziali fin dall'inizio della partecipazione al sodalizio criminale, non essendo sufficiente al riguardo il comune accertamento delle finalità dell'agevolazione di tale sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930). 3. Il provvedimento impugnato mostra di essersi uniformato a questi principi, a fronte di un'adesione al programma associativo intervenuta prima dell'anno 2001 secondo il giudicato di cui alla prima sentenza e della commissione solo nel 2017- 2018 dei reati scopo giudicati con l'altra sentenza, in modo da aversi una distanza temporale che non consentiva di ritenere plausibile che il ricorrente potesse avere già ideato specificatamente i nuovi reati scopo, sia pure nelle loro linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio criminale. Le doglianze mosse nel ricorso, svalutando il dato temporale, sottolineano ancora l'appartenenza al clan camorristico del ricorrente anche nel 2017-2018 e ) f, la riconducibilità dei nuovi reati al programma criminoso del medesimo clan. A i Circostanze, queste, che, secondo l'insegnamento sopra richiamato, non possono in sé valere nella specie a configurare gli estremi della continuazione. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\