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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 13538/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento La Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare di Roma che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per varie ipotesi di reato (rapina, estorsione, lesioni, danneggiamento, minaccia).

La Corte procedeva alla riqualificazione di una delle imputazioni da insolvenza fraudolenta a estorsione mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio.

2. L'imputato a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per: - errata applicazione dell'ad 628 c.p. e inerenti vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e, c.p.p.); - errata applicazione della legge penale e processuale in relazione alla riqualificazione del fatto del capo D in termini di estorsione (art.606 lett. b e c, c.p.p.); - vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 lett. e, c.p.p.).Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica espositiva.

Essi sono affetti da diversi profili di inammissibilità.

Nel primo caso, il motivo (sulla carenza di ingiusto profitto) non è consentito poiché si tratta di motivo nuovo, non dedotto in precedenza con l'appello che si concentrava (primo motivo) sulla contestazione della inattendibilità della versione delle persone offese.

Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).

Quanto al secondo motivo, va rilevata la carenza di interesse che discende dal mantenimento della pena immutata tra primo e secondo grado a dispetto della riqualificazione del fatto da insolvenza fraudolenta ad estorsione, ritornandosi così all'imputazione come originariamente formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio.

La Corte d'appello ha bensì riqualificato il capo D) secondo l'originale imputazione di estorsione ma, in assenza di impugnazione del Procuratore Generale, ha tenuto ferma la pena inflitta nella sentenza impugnata.

Tale pena, non contestata con il ricorso per Cassazione (che, in relazione al trattamento sanzionatorio lamenta solamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti in prevalenza sulla recidiva), non potrebbe diminuire nel caso di ritorno del processo alla fase del merito.

Infine, in relazione al terzo motivo vi è carenza di interesse.

Le invocate circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado (in equivalenza, sussistendo la recidiva 'ostativa' alla prevalenza) e non possono essere ovviamente applicate una seconda volta.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento La Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare di Roma che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per varie ipotesi di reato (rapina, estorsione, lesioni, danneggiamento, minaccia). La Corte procedeva alla riqualificazione di una delle imputazioni da insolvenza fraudolenta a estorsione mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio. 2. L'imputato a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per: - errata applicazione dell'ad 628 c.p. e inerenti vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e, c.p.p.); - errata applicazione della legge penale e processuale in relazione alla riqualificazione del fatto del capo D in termini di estorsione (art.606 lett. b e c, c.p.p.); - vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 lett. e, c.p.p.).Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica espositiva. Essi sono affetti da diversi profili di inammissibilità. Nel primo caso, il motivo (sulla carenza di ingiusto profitto) non è consentito poiché si tratta di motivo nuovo, non dedotto in precedenza con l'appello che si concentrava (primo motivo) sulla contestazione della inattendibilità della versione delle persone offese. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). Quanto al secondo motivo, va rilevata la carenza di interesse che discende dal mantenimento della pena immutata tra primo e secondo grado a dispetto della riqualificazione del fatto da insolvenza fraudolenta ad estorsione, ritornandosi così all'imputazione come originariamente formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio. La Corte d'appello ha bensì riqualificato il capo D) secondo l'originale imputazione di estorsione ma, in assenza di impugnazione del Procuratore Generale, ha tenuto ferma la pena inflitta nella sentenza impugnata. Tale pena, non contestata con il ricorso per Cassazione (che, in relazione al trattamento sanzionatorio lamenta solamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti in prevalenza sulla recidiva), non potrebbe diminuire nel caso di ritorno del processo alla fase del merito. Infine, in relazione al terzo motivo vi è carenza di interesse. Le invocate circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado (in equivalenza, sussistendo la recidiva 'ostativa' alla prevalenza) e non possono essere ovviamente applicate una seconda volta. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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