CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da 1. M. C. 2. D .A. avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito digravame - per quanto in questa sede di interesse -delle M.C. D.A. avverso la sentenza emessa in data 11 dicembre 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma delle decisione ha assolto M.C. dal reato di maltrattamenti ascrittole, con esclusione dell'episodio del 24 aprile 2018 che ha riqualificato ai sensi dell'art. 571 cod. pen., rideterminando la pena inflitta, confermando la responsabilità di D.A. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 5, 61 n. 11-ter e quinquies cod. pen. ai danni del solo F.L. con condanna a pena di giustizia, oltre il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le predette imputate con unico atto del comune difensore deducendo: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 571 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla disposta derubricazione della condotta della Vitale ai sensi dell'art. 571 cod. pen. in quanto alla ripetuta considerazione della irrisorietà se non simbolicità delle violenze ascrittele ed alla inidoneità delle condotte a ledere l'integrità fisica e la dignità della persona, nel solo caso avvenuto il 24/04/2018, è stato ritenuto attinto un grado di responsabilità penale contraddittoriamente ritenendo che l'intervento della Vitale era scaturito dal volere interrompere un litigio piuttosto grave fra gli alunni e senza contare che tale intervento non aveva mai posto in pericolo l'incolumità o la sfera psicologica dei minori. Inoltre, secondo la ricorrente, vi è più di un dubbio sulla possibilità di utilizzo delle intercettazioni, audio e video, effettuate in quanto il reato in esame prevede una pena massima fino a sei mesi di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge pena in relazione all'art. 572 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità della D.A. segnatamente con riguardo al contributo causale e all'elemento psicologico del reato. Quanto a quest'ultimo la sentenza non individua né un presumibile vantaggio della ricorrente né una identità di dolo rispetto alla insegnante L.D. non bastando un generico riferimento all'interesse di condurre più serenamente le lezioni nei confronti degli altri alunni. Quanto al contributo causale - al di là della mera presenza e del continuare a svolgere la lezione con gli altri alunni - nulla dice la sentenza impugnata che non tiene conto della non conoscenza da parte 2della ricorrente degli specifici approcci psico-pedagogici richiesti dalla insegnante di sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di] M.C. , oggetto del primo motivo dell'atto di ricorso, è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. Deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità della censura mossa dal ricorso avverso l'utilizzabilità delle video-riprese, proposta in termini genericamente dubitativi. 3. Quanto poi alle ragioni della affermazione della responsabilità in ordine alla unica condotta riguardante un solo episodio ai danni di un bambino non identificato, qualificata ai sensi dell'art. 571 cod. pen., secondo un accertamento da parte del primo giudice per il quale, dopo un rimprovero, il bambino era preso per un braccio e trascinato fuori dall'aula presso un corridoio. "II bambino, durante il trascinamento, cadeva in terra e, dopo diversi secondi, rientrava in aula con un'andatura zoppicante" ( v. pg. 11 della sentenza impugnata). A tale ricostruzione il giudice di appello aggiunge la considerazione secondo la quale "l'intervento della M.C. si era reso necessario per sedare una lite intercorsa fra diversi alunni, lite nel corso della quale i protagonisti smanacciavano e parevano piuttosto agitati" (v. pg. 11 e sg., ibidem), collocandosi in un più ampio contesto di episodi riferito alla stessa imputata di sopravvalutazione della violenza utilizzata dalla predetta da parte della prima sentenza "che. .sostanzialmente in tutti gli episodi è apparsa minima e talvolta meramente simbolica, al di là dell'episodio del 24 aprile" ( v. pg. 12 e sg., ibidem). Con riguardo a tale episodio la Corte di merito ha ritenuto sussistente una violenza significativa tale da rientrare nella ipotesi di cui all'art. 571 cod. pen. sul rilievo che "l'intervento della M.C. doveva dirsi legittimo, rientrando tra i compiti istituzionali dell'insegnante anche quello di evitare che í minori, nel corso dei litigi e giochi, passino alle vie di fatto, mettendo a rischio la loro incolumità fisica. Deve ritenersi che, in questi frangenti, tanto più laddove il livello di tensione sia salito oltre il livello di rischio, una qualche forma di coazione fisica può dirsi consentita dall'ordinamento, nella misura in cui tale forza sia finalizzata a neutralizzare una situazione di pericolo e nei limiti strettamente necessari allo scopo". Tuttavia, rileva la sentenza che "la forza concretamente esercitata dalla maestra abbia travalicato i limiti della stretta necessità" esponendo il minore quantomeno al rischio di ferirsi. 34. Ritiene questa Corte che è la stessa ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito, in una alla correlativa valutazione della necessità della applicazione di forza fisica per allontanare i piccoli dai pericoli conseguenti al litigio nel quale erano coinvolti, a designare l'estraneità del fatto alla fattispecie tipica di cui all'art. 571 cod. pen., alla quale il fatto non può essere recuperato per la sola considerazione della eccessività della forza esercitata, mai trasmodata in percosse, riconducibile - al più - a natura colposa incompatibile con la connotazione dolosa del delitto in esame. Osserva questa Corte che il delitto di cui all'art. 571 cod. pen. punisce l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e non le condotte volte ad adempiere gli obblighi di garanzia nei confronti dei soggetti affidati in occasione della funzione educativa, non potendosi il fine disciplinare - e quindi il suo abuso - desumersi dalla sola esistenza del rapporto disciplinare intercorrente tra l'agente e la persona offesa. Come osservato da autorevole dottrina, perché possa ammettersi il fine disciplinare è necessario che, nel momento del fatto, fosse sorta l'occasione di correggere o di punire, che cioè il soggetto passivo avesse compiuto qualche trascorso richiamante una reazione disciplinare, dovendosi diversamente escludere a priori il predetto fine. Nel caso di specie è la insindacabile ricostruzione in fatto ad escludere il fine disciplinare - e quindi il suo abuso - in presenza di un intervento di forza della ricorrente necessitato dagli eventi finalizzato a salvaguardare i piccoli dai pericoli della loro agitazione. Cosicché, mancando l'elemento obiettivo del reato, ne consegue l'insussistenza del fatto. 5. Pertanto, la sentenza nei confronti dli M.C. deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 6. Il ricorso nell'interesse della D.A. - oggetto del secondo motivo dell'atto difensivo - è inammissibile in quanto genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione espressa dalla sentenza impugnata.7. La sentenza impugnata ha riconosciuto la D.A. responsabile deldelitto di maltrattamenti ai danni dell'alunno F. L. sul rilievo della sua costante presenza nel corso dello svolgimento delle attività della maestra di sostegno D.L. - definitivamente condannata per maltrattamenti ai danni del predetto minore - occupandosi la D.A. degli altri alunni. Rilevano i giudici di appello che, nel quadro delineato„ la ricorrente insegnante principale della classe, era al corrente delle condotte della D.L. , insegnante di sostegno che poteva contare sulla tacita approvazione dell'insegnante titolare della classe, non essendo in alcun modo emerso, oltreché alcun intervento di tutela verso il minore, neppure alcun segno di disapprovazione. Annota la stessa Corte che "alcontrario, la D.A. in qualche modo beneficiava delle condotte violente della D.L. in quanto le stesse, sebbene con modalità inurbane e dal basso valore pedagogico, erano pur sempre finalizzate a contenere le intemperanze di F. L. e, dunque, in ultima analisi, a garantire un ordinario svolgimento delle lezioni limitando la vivacità degli elementi di disturbo" (v. pg. 21), in un contesto in cui la stessa D.A. rivelava un'indole comunque improntata all'accettazione della violenza in ambito scolastico ed educativo" (v. pg. 22). 8. Ritiene questa Corte che il giudizio espresso dal giudice di merito si sottrae alle censure del ricorrente in quanto, in fatto, incensurabile e, in diritto, conforme all'orientamento secondo il quale il delitto di maltrattamenti risulta caratterizzato dalla presenza di quell'evento che più volte la giurisprudenza ha individuato nella produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona di famiglia o di una persona minore degli anni quattordici o di una persona sottoposta alla autorità dell'agente, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. E poiché un simile evento può ritenersi realizzato anche quando ne siano vittima persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza, ne consegue che coloro cui sono attribuiti oneri di protezione possono rispondere del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. quando tollerino che quel risultato abbia a realizzarsi, purché, ovviamente, o non si siano attivati in alcun modo o si siano attivati in modo del tutto inefficiente pur essendo in condizione di impedire l'evento. Cosicché il loro contegno omissivo, non impedendo quell'evento che avrebbero l'obbligo giuridico di impedire, viene equiparato dalla legge, sotto il profilo eziologico, a causa della sua realizzazione (Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, Fiorillo, Rv. 199476). A tali principi si è conformata la decisione impugnata che pertanto non può essere incisa dalle generiche censure della ricorrente riguardanti l'irrilevante movente della condotta - comunque apertamente funzionale alle occupazioni della collega - e il suo contributo causale, incensurabilmente fondato sulla assenza dei doverosi interventi a tutela del bambino materialmente vessato dalla stessa collega. 9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della D.A. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 P.Q.M