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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 40337/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 4 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha revoc to, a seguito della informativa richiesta alla Guardia di Finanza, per false dichi3razioni nell'autocertificazione, il provvedimento di ammissione al patrocinio spese dello Stato pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 2/2(:24, sul presupposto che, a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardi di finanza, era emerso che l'imputato avesse percepito nell'anno 2022 un reddit pari ad Euro 17.779,00, superiore a quello previsto.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso in cassazior e avverso il provvedimento di revoca deducendo violazione di legge e vizio di moti 'azione, posto che la motivazione della revoca era palesemente contra ddeti a dalle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] 2023 per l'anno 2022, dalla qual risi.. tava un reddito pari ad euro 4153,15 e quindi compatibile con il beneficio rev ocab

3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procu atoro [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inamm issib iità del ricorso.

4. L'ammissione al beneficio è stata revocata d'ufficio a l'esi«: D degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza (ai quali il pr vvellimento impugnato fa esplicito rinvio), su richiesta dello stesso Giudice.

ID2 questi accertamenti è emerso che il ricorrente aveva percepito «nell'an4 di imposta 2022» un reddito «complessivo superiore a quello indicato dall'art. 76 : .P.R. n. 115/2002».

5. Così ricostruita la vicenda, si deve osservare che, per rien lamento costante della giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per Cw sezione previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile solo quer do tale provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'ufficio finanziario crnp nE tente.

L'art. 113 cit., infatti, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 30 iugn 2005, n. 115 recita testualmente: «contro il decreto che decide sulla richie ta d revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione».

Si è ritenuto pertanto che, nel caso in cui la revoca on .E i a stata disposta «su richiesta dell'ufficio finanziario competente», ma d'i. ffick , come previsto dal d.l. n. 115/2005, n. 115 modificando la lett. d) dell'a . 11 primo comma, il decreto di revoca sia ricorribile nelle forme previste dell' rt. 9) d.P.R. n. 115/2002 come era prima della riforma (Sez. 4, Sentenza n 201)87 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247545; Sez. 4, Ordinanza n. 39280 del 26/1)/2011, Gueye, Rv. 251437; Sez. 4, Ordinanza n. 46862 del 03/11/2011 Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, Ordinanza n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, iuffr da, Rv. 251938).

Quando la revoca non è stata disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'amministrazione finanziaria, invece, il ricorso diretto per assa :ione è certamente possibile ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002, ma tal rirruE dio non è l'unico rimedio esperibile ed in questo caso l'interessato può sceci lere se proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 opp re icorrere direttamente per cassazione, per violazione di legge, ai sensi del ci ato art. 113 (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 26967 )•

6. Nel caso oggetto del presente procedimento, non v'è dubbio he I E revoca sia stata disposta d'ufficio, e non su richiesta dell'amministrazion fin anziaria sicché, poiché non si tratta di una decisione adottata richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 noti trova applicazione.

7. In simile fattispecie, non è ammissibile il ricorso diretto pe Cassazione alla stregua dei principi generali.

La giurisprudenza di legittimità è c nsoli data nel senso che «avverso il provvedimento di revoca "ex officio" de de c reto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia avven ta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo l prE sidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca». (Sez. 4, n 51536 del 04/10/2018, Carotenuto, Rv. 274495.

Nello stesso senso, tra le t nte: Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; Sez. 4, n. 6420 del 21/1 :/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez. 4, n. 46862 del 03/11/2011, Fic ,:co, Rv. 252138; Sez. 4, n. 39280 del 26/10/2011, Gueye, Rv. 251437 e, più recentemente, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. :82573.

8. A tale consolidato orientamento deve essere data continuità in ques :a sede.

Il ricorso immediato per Cassazione di cui all'art. 569 cod. proc. pen., infatti, riguarda i casi in cui un provvedimento possa essere appellato e, alla uce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 56;, cc -nrna 1, cod. proc. pen., questa norma non può essere estesa a provvedime ti pe - i quali non è previsto l'appello, ma il ricorso in opposizione.

Opera, invece, l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che favo isce la conservazione delle impugnazioni a prescindere dalla qualificazione he rie stata data.

Pertanto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposi ione ex art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi er Iteriore corso al Presidente del Tribunale di Bologna, funzionalmente compet nte.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. '9 19 del il.P.R.30 maggio 2002 n. 115, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Bologna.

Motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 4 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha revoc to, a seguito della informativa richiesta alla Guardia di Finanza, per false dichi3razioni nell'autocertificazione, il provvedimento di ammissione al patrocinio spese dello Stato pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 2/2(:24, sul presupposto che, a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardi di finanza, era emerso che l'imputato avesse percepito nell'anno 2022 un reddit pari ad Euro 17.779,00, superiore a quello previsto. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso in cassazior e avverso il provvedimento di revoca deducendo violazione di legge e vizio di moti 'azione, posto che la motivazione della revoca era palesemente contra ddeti a dalle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] 2023 per l'anno 2022, dalla qual risi.. tava un reddito pari ad euro 4153,15 e quindi compatibile con il beneficio rev ocab 3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procu atoro [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inamm issib iità del ricorso. 4. L'ammissione al beneficio è stata revocata d'ufficio a l'esi«: D degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza (ai quali il pr vvellimento impugnato fa esplicito rinvio), su richiesta dello stesso Giudice. ID2 questi accertamenti è emerso che il ricorrente aveva percepito «nell'an4 di imposta 2022» un reddito «complessivo superiore a quello indicato dall'art. 76 : .P.R. n. 115/2002». 5. Così ricostruita la vicenda, si deve osservare che, per rien lamento costante della giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per Cw sezione previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile solo quer do tale provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'ufficio finanziario crnp nE tente. L'art. 113 cit., infatti, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 30 iugn 2005, n. 115 recita testualmente: «contro il decreto che decide sulla richie ta d revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione». Si è ritenuto pertanto che, nel caso in cui la revoca on .E i a stata disposta «su richiesta dell'ufficio finanziario competente», ma d'i. ffick , come previsto dal d.l. n. 115/2005, n. 115 modificando la lett. d) dell'a . 11 primo comma, il decreto di revoca sia ricorribile nelle forme previste dell' rt. 9) d.P.R. n. 115/2002 come era prima della riforma (Sez. 4, Sentenza n 201)87 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247545; Sez. 4, Ordinanza n. 39280 del 26/1)/2011, Gueye, Rv. 251437; Sez. 4, Ordinanza n. 46862 del 03/11/2011 Fiocco, Rv. 252138; Sez. 4, Ordinanza n. 6420 del 21/12/2011, dep. 2012, iuffr da, Rv. 251938). Quando la revoca non è stata disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'amministrazione finanziaria, invece, il ricorso diretto per assa :ione è certamente possibile ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002, ma tal rirruE dio non è l'unico rimedio esperibile ed in questo caso l'interessato può sceci lere se proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 opp re icorrere direttamente per cassazione, per violazione di legge, ai sensi del ci ato art. 113 (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 26967 )• 6. Nel caso oggetto del presente procedimento, non v'è dubbio he I E revoca sia stata disposta d'ufficio, e non su richiesta dell'amministrazion fin anziaria sicché, poiché non si tratta di una decisione adottata richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 noti trova applicazione. 7. In simile fattispecie, non è ammissibile il ricorso diretto pe Cassazione alla stregua dei principi generali. La giurisprudenza di legittimità è c nsoli data nel senso che «avverso il provvedimento di revoca "ex officio" de de c reto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia avven ta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo l prE sidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca». (Sez. 4, n 51536 del 04/10/2018, Carotenuto, Rv. 274495. Nello stesso senso, tra le t nte: Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; Sez. 4, n. 6420 del 21/1 :/2011, dep. 2012, Giuffrida, Rv. 251938; Sez. 4, n. 46862 del 03/11/2011, Fic ,:co, Rv. 252138; Sez. 4, n. 39280 del 26/10/2011, Gueye, Rv. 251437 e, più recentemente, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. :82573. 8. A tale consolidato orientamento deve essere data continuità in ques :a sede. Il ricorso immediato per Cassazione di cui all'art. 569 cod. proc. pen., infatti, riguarda i casi in cui un provvedimento possa essere appellato e, alla uce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 56;, cc -nrna 1, cod. proc. pen., questa norma non può essere estesa a provvedime ti pe - i quali non è previsto l'appello, ma il ricorso in opposizione. Opera, invece, l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che favo isce la conservazione delle impugnazioni a prescindere dalla qualificazione he rie stata data. Pertanto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposi ione ex art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e gli atti devono essere trasmessi er Iteriore corso al Presidente del Tribunale di Bologna, funzionalmente compet nte. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. '9 19 del il.P.R.30 maggio 2002 n. 115, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Bologna. Motiv
Decreto Cassazione n. 40337/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris