CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38551/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 21/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 707 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo l'illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione ex art. 707 cod. pen. (trattandosi di oggetti di uso comune, non finalizzati all'apertura di serrature in quanto di comune dotazione ad autoveicoli) e la carenza della motivazione in punto di dosimetria della pena. Propone ricorso la difesa dell'imputato Della Santacasa deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 707 cod. pen., circa la qualificazione degli oggetti rinvenuti come idonei a forzare aperture e serrature e per la carenza della condizione soggettiva del ricorrente, gravato unicamente da una sentenza di patteggiamento per tentato furto; con il secondo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di attribuzione della condotta al ricorrente (trattandosi di un semplice passeggero del veicolo ove erano collocati gli oggetti); con il terzo motivo violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi sono entrambi inammissibili: quanto al comune profilo della carenza dell'elemento oggettivo, perché reiterativi della censura concernente la natura comune degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, a fronte della puntuale motivazione della Corte territoriale che ha elencato in dettaglio gli oggetti (tra cui cacciaviti e una mazzetta da 5 Kg., oltre a guanti e altri strumenti potenzialmente destinati a agevolare le manovre di forzatura di serrature), evidenziandone ile caratteristiche che non coincidevano con quelle ipotizzate dai ricorrenti; i motivi proposti nell'interesse del Della Santacasa, relativi all'assenza di precedenti condanne e alla riferibilità soggettiva, non sono consentiti perché non proposti in grado di appello; infine, quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, si tratta di doglianze del tutto generiche, considerato che la Corte territoriale ha messo in luce gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in particolare i precedenti penali dei ricorrenti) e ha valutato le peculiarità della condotta e della personalità degli imputati per ritenere congrua la pena inflitta, così fornendo motivazione adeguata secondo il costante insegnamento di legittimità, poiché in relazione al giudizio riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); così come, per la valutazione della adeguatezza della pena, la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/202