CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 17140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16843-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] di granzia Inps R.G.N.16843/2019 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato il Fondo di garanzia costituito presso l’Inps al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del t.f.r . maturato durante il rapporto di lavoro trascorso alle dipendenze di un’impresa la quale aveva ceduto l’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c., compresi i predetti lavoratori, ad una società, dichiarata in seguito fallita. Riteneva la Corte che l’insolvenza dovesse essere valutata in capo al cessionario dell’azienda alle cui dipendenze erano i dipendenti, né rilevava che si trattasse della quota di t.f.r. maturata durante il periodo lavorativo prestato presso la cedente. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n.297/82 con riferimento agli artt.1298, co.1 e 2112 c.c., per non avere la Corte escluso l’obbligo del Fondo di garanzia: i lavoratori avrebbero dovuto far valere il proprio diritto nei confronti della cedente dell’azienda. Il motivo è infondato. Premesso che l’Inps non censura l’affermazione contenuta in sentenza di una cessione d’azienda intervenuta tra le due imprese, questa Corte ha costantemente affermato che: a) il Fondo di garanzia deve intervenire allorché l’insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario, poiché l’insolvenza ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’esigibilità del t.f.r. (Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18); b) l’obbligo di garanzia del Fondo riguarda anche la quota di t.f.r. maturata nel corso del rapporto con il cedente; per essa il cessionario è obbligato in solido verso il lavoratore (Cass.39698/21); c) l’obbligo del Fondo di garanzia non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23). Tali principi vanno confermati in questa sede, né il novellato testo del comma 7 dell’art.2 l. n.297/82 apporta argomenti di segno contrario laddove prevede che, una volta pagato, il Fondo di garanzia si surroghi anche verso eventuali condebitori solidali, e non verso il solo datore di lavoro. Tale norma non afferma alcuna sussidiarietà dell’obbligo di garanzia del Fondo, ma va nella direzione, già evidenziata da questa Corte (Cass.8510/23), di agevolare il diritto di surroga dell’Inps a pagamento avvenuto: l’ente si surroga, ai sensi dell’art.1203, n.3 c.c., nello stesso diritto del lavoratore, compreso il diritto di credito che poteva vantare contro il cedente dell’azienda, coobbligato in solido con il cessionario per il pagamento del t.f.r. maturatodurante il periodo lavorativo prestato presso il cedente stesso. Nel caso di specie, essendo intervenuta l’insolvenza della società (cessionaria) alle dipendenze del quale era in corso il rapporto di lavoro con i controricorrenti al tempo in cui divenne esigibile il t.f.r., sussiste l’obbligo del Fondo di garanzia, con conseguente rigetto del ricorso. Dati i precedenti sopra richiamati, non v’è necessità di fisare pubblica udienza per la discussione d