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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33757/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena per il reato di furto continuato e aggravato dalla circostanza dell'avere agito profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione a proporre denuncia querela nell'ambito dei reati contro il patrimonio, in danno di una società, spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata in quanto la tutela accordata dalla legge si riferisce a qualunque soggetto che per un qualsiasi titolo giuridico utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità ( Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Rv. 267914 - 01);

4. Rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e all'applicazione della recidiva, oltre ad essere reiterati e non specifici, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della Corte di merito (pagg. 2-4) evidenzia che la valutazione posta a fondamento dell'applicazione in concreto della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche non si è basata esclusivamente sulla oggettiva esistenza dei precedenti, di cui non è dato comunque disconoscere il significato ai presenti fini, ma ha invece esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità dei fatti, l'arco temporale in cui questi risultano consumati, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così fornendo una motivazione coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, le pregresse condotte criminose debbono stimarsi indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno 1per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419)..

Per altro verso, il ricorso articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - ritenuti prevalenti (ad esempio le modalità di realizzazione del fatto o i precedenti dell'imputato).

È, inoltre, manifestamente infondato il motivo concernente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod.pen. avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata attenuante in ragione della pluralità dei beni sottratti, non di modico valore complessivamente considerati.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]! - ' al •7 2risgr,• Il DIRETTORE AMMIN1S [OSCURATO:PERSONA] oli. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena per il reato di furto continuato e aggravato dalla circostanza dell'avere agito profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione a proporre denuncia querela nell'ambito dei reati contro il patrimonio, in danno di una società, spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata in quanto la tutela accordata dalla legge si riferisce a qualunque soggetto che per un qualsiasi titolo giuridico utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità ( Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Rv. 267914 - 01); 4. Rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e all'applicazione della recidiva, oltre ad essere reiterati e non specifici, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della Corte di merito (pagg. 2-4) evidenzia che la valutazione posta a fondamento dell'applicazione in concreto della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche non si è basata esclusivamente sulla oggettiva esistenza dei precedenti, di cui non è dato comunque disconoscere il significato ai presenti fini, ma ha invece esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità dei fatti, l'arco temporale in cui questi risultano consumati, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così fornendo una motivazione coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, le pregresse condotte criminose debbono stimarsi indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno 1per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).. Per altro verso, il ricorso articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - ritenuti prevalenti (ad esempio le modalità di realizzazione del fatto o i precedenti dell'imputato). È, inoltre, manifestamente infondato il motivo concernente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod.pen. avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata attenuante in ragione della pluralità dei beni sottratti, non di modico valore complessivamente considerati. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]! - ' al •7 2risgr,• Il DIRETTORE AMMIN1S [OSCURATO:PERSONA] oli. 2