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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 18528/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, ED B INT.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3369/2023 depositata il 13/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3369/2023, rigettava l’appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 3423/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso, basato su unico motivo, da cui si è difeso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi ritualmente rinunciato al ricorso, e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ritualmente accettato; entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese.

Ilgiudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara estintoper rinunzia il giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, ED B INT.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3369/2023 depositata il 13/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3369/2023, rigettava l’appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 3423/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso, basato su unico motivo, da cui si è difeso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi ritualmente rinunciato al ricorso, e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ritualmente accettato; entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese. Ilgiudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara estintoper rinunzia il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma il 3
Sentenza Cassazione n. 18528/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris