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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 1975

Cassazione n. 33897/2026

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laricca il 29/11/1975avverso l’ordinanza emessa il 24/04/2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza 24 aprile 2026, haammesso accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] e ha ammesso lo stesso a espiarela pena residua in regime di semilibertà e rigettato la richiesta di affidamento inprova al servizio sociale.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generaledella Corte di Appello di Firenze per i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversaconclusione raggiunta per l’affidamento in prova al servizio sociale.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erratainterpretazione e applicazione dell’art. 50 op e art 101 DPR numero 230 del2000.

Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che il provvedimento sarebbemanifestamente illogico in quanto nello stesso si fa generico rinvio a un futuroredigendo programma di trattamento senza considerare in che modo garantire lacompatibilità tra le modalità di esecuzione e le esigenze di prevenzione delrischio di contatti con ambienti criminali, non si motiva in ordine alla necessitàdelle prescrizioni ritenute necessarie a prevenire tale rischio, né, infine, vi ècoerenza del programma con l'affermazione per cui “non è stato sperimentatoall’esterno il grado di rieducazione mediante percorso premiale e chepermangono perplessità sul livello di revisione critica”.3.

In data 22 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4.

In data 29 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nei due motivi di ricorso la Procura generale deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della misuraalternativa della semilibertà.Le doglianze sono fondate.2.1.

L’art. 50 ord. pen. stabilisce i requisiti per l’ammissione allasemilibertà.Il quarto comma della norma, per quanto rileva ai fini del presentericorso, prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta inrelazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono lecondizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".In tale prospettiva, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità «ai fini dell'ammissione alla semilibertà sono richieste due distinteindagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) e l'altrarelativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimentodel condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi,delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso ilravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 –01; Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01; Sez. 1, n.843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995 - 01; Sez. 1, n. 20005 del9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622 - 01).Sotto tale profilo, quindi, l'ammissione alla semilibertà – seppure puòessere deliberata anche in difetto di un previo accesso del detenuto a misureextramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l'esito positivo delpercorso dal medesimo intrapreso - impone al giudice di compiere unavalutazione complessiva della personalità del condannato e di tenere e rendereconseguentemente conto nella motivazione dei progressi compiuti dal detenutonel corso del trattamento, ferma restando la necessità che ricorrano altresì lecondizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01), da verificarsi con un giudizioche deve essere «tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerareelevata l'originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità edalle modalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, dellasso di tempo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrerefino al termine della pena» (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, P.g, Rv. 255681 -01).2.2.

Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non ha dato adeguatoconto di essersi conformato ai principi indicati.Il giudice della sorveglianza, infatti, pure considerato che la pena relativaal reato ostativo è stata interamente espiata, non ha dato adeguato conto dellacircostanza che la misura alternativa dovrà essere eseguita nello stesso territorioin cui è stata commessa l’estorsione e che nello stesso è tutt’ora operativo il clanDe Rosa di Qualiano, con cui il detenuto ha avuto evidenti rapporti di contiguità.Né su tale punto il Tribunale risulta avere considerato in termini effettivi econcreti i pareri della DDA di Napoli e della DNA, dai quali emerge proprio lostabile inserimento del condannato nel contesto operativo del sodalizio criminale,nell’interesse del quale lo stesso ha posto in essere reiterate condotte estorsive.Sotto altro profilo, poi, la valutazione effettuata quanto al percorsointramurario non si confronta con le specifiche condotte tenute durante ladetenzione dal condannato, che risulta avere partecipato a disordini esommosse, per le quali ha riportato due sanzione disciplinare, nel carcere di ViboValentia il 18 dicembre 2024 e il 15 gennaio 2025, e successivamente presso ilcarcere di [OSCURATO:PERSONA], dove è stato aggregato da giugno ad agosto2025, ove l’osservazione della personalità è stata discontinua per mancanza diun’immediata risposta del detenuto all’offerta trattamentale (cf. pagine 3, 4 e 5in cui risulta che il detenuto si è sottratto “ad ogni tipo di confronto con glioperatori”).Per altro verso, inoltre, la motivazione, appare anche manifestamenteillogica rispetto alla pure ritenuta assenza di un serio processo di revisionecritica, elemento valorizzato dal magistrato di sorveglianza e posto a fondamentodel diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale (cfr. il riferimento a pag.5 alla permanente “perplessità sul livello di revisione critica raggiunto daldetenuto” da parte dell’équipe trattamentale, poiché il detenuto nega di avercommesso la tentata estorsione e il collegamento con contesti associativi, e apagina 4 alla “non matura osservazione della personalità e dello scarso livello direvisione critica raggiunto dal detenuto”).2.3.

Le violazioni e i vizi evidenziati impongono pertanto l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] digiudizio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di Firenze.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laricca il 29/11/1975avverso l’ordinanza emessa il 24/04/2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza 24 aprile 2026, haammesso accolto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] e ha ammesso lo stesso a espiarela pena residua in regime di semilibertà e rigettato la richiesta di affidamento inprova al servizio sociale.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generaledella Corte di Appello di Firenze per i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversaconclusione raggiunta per l’affidamento in prova al servizio sociale.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erratainterpretazione e applicazione dell’art. 50 op e art 101 DPR numero 230 del2000. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che il provvedimento sarebbemanifestamente illogico in quanto nello stesso si fa generico rinvio a un futuroredigendo programma di trattamento senza considerare in che modo garantire lacompatibilità tra le modalità di esecuzione e le esigenze di prevenzione delrischio di contatti con ambienti criminali, non si motiva in ordine alla necessitàdelle prescrizioni ritenute necessarie a prevenire tale rischio, né, infine, vi ècoerenza del programma con l'affermazione per cui “non è stato sperimentatoall’esterno il grado di rieducazione mediante percorso premiale e chepermangono perplessità sul livello di revisione critica”.3. In data 22 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4. In data 29 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nei due motivi di ricorso la Procura generale deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della misuraalternativa della semilibertà.Le doglianze sono fondate.2.1. L’art. 50 ord. pen. stabilisce i requisiti per l’ammissione allasemilibertà.Il quarto comma della norma, per quanto rileva ai fini del presentericorso, prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta inrelazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono lecondizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".In tale prospettiva, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità «ai fini dell'ammissione alla semilibertà sono richieste due distinteindagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) e l'altrarelativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimentodel condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi,delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso ilravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 –01; Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01; Sez. 1, n.843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995 - 01; Sez. 1, n. 20005 del9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622 - 01).Sotto tale profilo, quindi, l'ammissione alla semilibertà – seppure puòessere deliberata anche in difetto di un previo accesso del detenuto a misureextramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l'esito positivo delpercorso dal medesimo intrapreso - impone al giudice di compiere unavalutazione complessiva della personalità del condannato e di tenere e rendereconseguentemente conto nella motivazione dei progressi compiuti dal detenutonel corso del trattamento, ferma restando la necessità che ricorrano altresì lecondizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01), da verificarsi con un giudizioche deve essere «tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerareelevata l'originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità edalle modalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, dellasso di tempo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrerefino al termine della pena» (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, P.g, Rv. 255681 -01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non ha dato adeguatoconto di essersi conformato ai principi indicati.Il giudice della sorveglianza, infatti, pure considerato che la pena relativaal reato ostativo è stata interamente espiata, non ha dato adeguato conto dellacircostanza che la misura alternativa dovrà essere eseguita nello stesso territorioin cui è stata commessa l’estorsione e che nello stesso è tutt’ora operativo il clanDe Rosa di Qualiano, con cui il detenuto ha avuto evidenti rapporti di contiguità.Né su tale punto il Tribunale risulta avere considerato in termini effettivi econcreti i pareri della DDA di Napoli e della DNA, dai quali emerge proprio lostabile inserimento del condannato nel contesto operativo del sodalizio criminale,nell’interesse del quale lo stesso ha posto in essere reiterate condotte estorsive.Sotto altro profilo, poi, la valutazione effettuata quanto al percorsointramurario non si confronta con le specifiche condotte tenute durante ladetenzione dal condannato, che risulta avere partecipato a disordini esommosse, per le quali ha riportato due sanzione disciplinare, nel carcere di ViboValentia il 18 dicembre 2024 e il 15 gennaio 2025, e successivamente presso ilcarcere di [OSCURATO:PERSONA], dove è stato aggregato da giugno ad agosto2025, ove l’osservazione della personalità è stata discontinua per mancanza diun’immediata risposta del detenuto all’offerta trattamentale (cf. pagine 3, 4 e 5in cui risulta che il detenuto si è sottratto “ad ogni tipo di confronto con glioperatori”).Per altro verso, inoltre, la motivazione, appare anche manifestamenteillogica rispetto alla pure ritenuta assenza di un serio processo di revisionecritica, elemento valorizzato dal magistrato di sorveglianza e posto a fondamentodel diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale (cfr. il riferimento a pag.5 alla permanente “perplessità sul livello di revisione critica raggiunto daldetenuto” da parte dell’équipe trattamentale, poiché il detenuto nega di avercommesso la tentata estorsione e il collegamento con contesti associativi, e apagina 4 alla “non matura osservazione della personalità e dello scarso livello direvisione critica raggiunto dal detenuto”).2.3. Le violazioni e i vizi evidenziati impongono pertanto l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] digiudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di Firenze.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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