Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10049/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste del 19 aprile 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine in ordine al reato di tentato furto in abitazione (artt.56 e 624 bis cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione per il mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art 533 cod. proc. pen., nonché violazione di legge quanto al requisito della privata dimora-: - quanto alla prima doglianza è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag.3 dove si chiarisce che in ragione della convergenza delle dichiarazioni rese dalle persone offese, del riconoscimento prontamente effettuato nell'immediatezza del fatto dalla Meduri, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in merito alle condotte poste in essere); -quanto al concetto di "privata dimora" è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (Sez. 5 n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593); i luoghi di lavoro non possono considerarsi privata dimora, a meno che non si tratti di aree riservate alla sfera privata della persona offesa.

Nel presente caso l'imputato si è introdotto nella cucina e nel magazzino del locale, aree non aperte al pubblico ma private. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alle risultanze probatorie a fondamento del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag.3 : sufficienti le prove assunte per via dei testi oculari; [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nell'immediatezza del fatto, nell'imputato l'uomo che aveva poco prima sorpreso all'interno del locale adibito a magazzino).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste del 19 aprile 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine in ordine al reato di tentato furto in abitazione (artt.56 e 624 bis cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione per il mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art 533 cod. proc. pen., nonché violazione di legge quanto al requisito della privata dimora-: - quanto alla prima doglianza è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag.3 dove si chiarisce che in ragione della convergenza delle dichiarazioni rese dalle persone offese, del riconoscimento prontamente effettuato nell'immediatezza del fatto dalla Meduri, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in merito alle condotte poste in essere); -quanto al concetto di "privata dimora" è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (Sez. 5 n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593); i luoghi di lavoro non possono considerarsi privata dimora, a meno che non si tratti di aree riservate alla sfera privata della persona offesa. Nel presente caso l'imputato si è introdotto nella cucina e nel magazzino del locale, aree non aperte al pubblico ma private. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alle risultanze probatorie a fondamento del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag.3 : sufficienti le prove assunte per via dei testi oculari; [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nell'immediatezza del fatto, nell'imputato l'uomo che aveva poco prima sorpreso all'interno del locale adibito a magazzino). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 10049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris