CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 09385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].ES.– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 1206-2021, depositata il 13.05.2021, N.R.G. Avverso la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 1206-2021, depositata il 13.05.2021, N.R.G. -2017; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e contestuale adesione alla stessa da parte controricorrente; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 aprile 2025 Il P