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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 38350/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Oudaya (Marocco) 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Oudaya (Marocco) avverso la ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame cautelare reale presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione locale e personale emesso il 23 marzo 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, con il conseguente sequestro di un bilancino di precisione e di somme di denaro, eseguito dai Carabinieri in data 29 marzo 2022, per l'ipotesi di reato prevista dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati, deducendo con unico motivo il vizio di inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali in relazione agli artt. 252 e 324 cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame avverso il richiamato decreto di perquisizione personale e locale ed il conseguente sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria, in considerazione della avvenuta apprensione di somme di danaro che non potevano ritenersi pertinenti all'ipotesi di reato contestata, peraltro neanche positivamente riscontrata.

Al riguardo si assume che, nel caso in esame, il decreto di perquisizione era sufficientemente specifico nell'indicare i beni da sottoporre a sequestro, laddove la Polizia giudiziaria operante non ha rinvenuto sostanze stupefacenti, bensì somme di denaro ed un bilancino, per il cui sequestro il P.M. non ha emesso alcun decreto di convalida, ritenendolo riconnpreso nell'alveo dell'art. 252 cod. proc. pen., sicché inconferente deve ritenersi il richiamo dal Tribunale operato alla giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui i beni da sottoporre a sequestro non siano specificamente indicati e ne venga rimessa alla discrezionalità degli organi di Polizia delegati l'esatta individuazione.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto pervenuto in data 13 settembre 2022 alla Cancelleria di questa Suprema Corte il difensore di fiducia e procuratore speciale dei ricorrenti ha ritualmente rinunciato al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna sia al pagamento delle spese processuali, che alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende: somma che nel caso in esame si ritiene equo determinare, in ragione della natura delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila; l'art. 616 cod. proc. pen., infatti, non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cit., tra cui è ricompreso, per l'appunto, il caso della rinuncia all'impugnazione (ex multis v.

Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Oudaya (Marocco) 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Oudaya (Marocco) avverso la ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame cautelare reale presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione locale e personale emesso il 23 marzo 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, con il conseguente sequestro di un bilancino di precisione e di somme di denaro, eseguito dai Carabinieri in data 29 marzo 2022, per l'ipotesi di reato prevista dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati, deducendo con unico motivo il vizio di inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali in relazione agli artt. 252 e 324 cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame avverso il richiamato decreto di perquisizione personale e locale ed il conseguente sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria, in considerazione della avvenuta apprensione di somme di danaro che non potevano ritenersi pertinenti all'ipotesi di reato contestata, peraltro neanche positivamente riscontrata. Al riguardo si assume che, nel caso in esame, il decreto di perquisizione era sufficientemente specifico nell'indicare i beni da sottoporre a sequestro, laddove la Polizia giudiziaria operante non ha rinvenuto sostanze stupefacenti, bensì somme di denaro ed un bilancino, per il cui sequestro il P.M. non ha emesso alcun decreto di convalida, ritenendolo riconnpreso nell'alveo dell'art. 252 cod. proc. pen., sicché inconferente deve ritenersi il richiamo dal Tribunale operato alla giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui i beni da sottoporre a sequestro non siano specificamente indicati e ne venga rimessa alla discrezionalità degli organi di Polizia delegati l'esatta individuazione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto pervenuto in data 13 settembre 2022 alla Cancelleria di questa Suprema Corte il difensore di fiducia e procuratore speciale dei ricorrenti ha ritualmente rinunciato al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna sia al pagamento delle spese processuali, che alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende: somma che nel caso in esame si ritiene equo determinare, in ragione della natura delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila; l'art. 616 cod. proc. pen., infatti, non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cit., tra cui è ricompreso, per l'appunto, il caso della rinuncia all'impugnazione (ex multis v. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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