CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14 giugno 2022 del Tribunale di Paola; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo di imputazione così corretto dal Pubblico ministero in udienza) in relazione alla illecita detenzione di gr. 9 di marìjuana, rinvenuti indosso all'indagato unitamente ad un bilancino di prescrizione e a materiale per il confezionamento in singole dosi. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto non sussistenti i presupposti, tra loro alternativamente rilevanti, della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, che, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. legittimano l'arresto facoltativo in flagranza. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare, ai fini della gravità del fatto, che gli elementi raccolti evidenziavano che l'indagato si era reso responsabile di plurime cessioni (anche nei giorni precedenti l'arresto) a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari. 1.2 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il provvedimento impugnato non ha argomentato sulle ragioni per cui ha escluso gravità del fatto e la pericolosità del soggetto nonostante le reiterate cessioni al Turino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e dì sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470). Nella fattispecie in esame il Giudice della convalida non ha fatto buon governo di tali principi di diritto in quanto, anziché valutare, con giudizio ex ante, la sussistenza di uno dei presupposti alternativamente rilevanti per la convalida dell'arresto del Turino (gravità del fatto o pericolosità del soggetto), sulla base delle circostanze di fatto rappresentate nel verbale di arresto (avuto riguardo alla condotta, peraltro non isolata, di cessione di sostanza stupefacente ad un soggetto che si trovava agli arresti domiciliari), ha posto a fondamento della propria valutazione degli elementi successivamente emersi (la diversa qualificazione del fatto effettuata dal Pubblico ministero di udienza e la condizione di incensuratezza dell'imputato), non influenti sugli elementi che, al momento dell'arresto, erano sintomatici della complessiva gravità del fatto rappresentata dagli operanti. 2. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e convalida l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 28 ottobre 2