CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36203/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio territoriale del Governo di Firenze, in persona del Prefetto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domnllt. x igq0 in RCIMAt ViA dei Portmhesi rL 12. Ricorrénte contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in calce al controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. Con troricorrente avverso la sentenza n. 1130 del Tribunale di Firenze, depositata il 3 novembre 2016. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. N. 2931/2017. Fatti di causa Con sentenza n. 1130 del 3. 11. 2016 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello, accolse l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali del 3. 7. 2013 della Polizia stradale di Firenze che gli contestavano la violazione dell'art. 15 Reg. CEE n. 3821 del 1985 e che gli avevano applicato la sanzione prevista dall'art. 19 legge n. 727 del 1978. Premesso che il regolamento comunitario stabilisce che il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti al controllo, i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, il) la carta del conducente, iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, e che, con decorrenza dal 10 gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti precedenti devono intendersi relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti, il giudice di appello pervenne a tale conclusione affermando che la documentazione suindicata oggetto di esibizione deve essere intesa nel suo complesso, con l'effetto che in caso di violazione del dovere di esibizione la condotta è unica, a prescindere dal numero dei documenti che non vengono esibiti. Annullò pertanto i verbali di contestazione impugnati successivi al primo, che avevano applicato all'opponente una sanzione per ogni documento mancante. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 23. 1. 2017, ricorre la [OSCURATO:PERSONA] territoriale del Governo di Firenze, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. ) R.G. N. 2931/2017. Ragioni della decisione Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente sul presupposto che la sentenza è stata notificata a mezzo pec il 9. 11. 2016. L'eccezione è infondata in quanto la suddetta notifica è nulla in quanto inviata all'indirizzo pec dell'Avvocatura distrettuale di Firenze, mentre il ricorso per cassazione che vede controparte una amministrazione dello Stato deve essere notificato all'Avvocatura generale dello Stato ( Cass. S.U. n. 608 del 2015 ). Ne consegue che al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione deve ritenersi efficace la seconda notifica della sentenza, ammissibile ai sensi dell'art. 291 comma 1, cod. proc. civ., eseguita il 24. 11. 2016, rispetto alla cui data il ricorso per cassazione risulta proposto entro il termine di sessanta giorni. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Reg. CEE n. 3821 del 1985, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Firenze, nel caso i cui il conducente non sia in grado di esibire i fogli di registrazione relativi a più giorni, egli non incorre in un'unica violazione, bensì in più violazioni quanti sono i documenti non esibiti. La ratio dell'obbligo di esibizione, si aggiunge, è infatti quella di consentire all'agente abilitato al controllo l'esame di tali fogli, al fine di verificare il rispetto del regolamento CEE n. 561 del 2006, come espressamente previsto dalla lett. c del comma 7 del predetto art. 15, verifica che non potrebbe essere compiuta ove mancassero uno o più fogli relativi a uno o più giorni. Va quindi ribadito, anche in relazione alla fattispecie in esame, il principio di diritto già affermato da questa Corte a proposito della fattispecie che sanziona l'omessa conservazione dei dischi da parte dell'impresa di trasporto, avendo anche i fogli di registrazione una propria individualità in relazione a ciascun giorno lavorativo. Il ricorso è infondato. La questione di diritto sollevata dall'Amministrazione risulta essere stata di recente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. decima, la quale con la sentenza del 24 marzo 2021 (C 189/3), R.G. N. 2931/2017. pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17. 5. 2021, ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione. Ora, com'è noto, l'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia ha valore di fonte del diritto comunitario ed è pertanto efficace e vincolante per i giudici dei singoli Paesi membri ( Cass. 5381 del 2017; Cass.22577 del 2012 ). In applicazione del principio di diritto affermato dalla citata decisione il ricorso va pertanto respinto. La circostanza che la decisione della Corte di giustizia dell'Union europea sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso da parte dell'Amministrazione integra un giustificato motivo di compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa l