CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2803-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. LOIACONO; controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORETf I; - controricorrente all'incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02803 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali evasi per il periodo 2010/2012, sanzioni e mora dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA], poi fallita, assuntrice in subappalto del servizio oggetto dell'appalto commesso, il [OSCURATO:PERSONA] titolare del medesimo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I committente solidalmente responsabili ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello sollevata ex art. 434 c.p.c., dal [OSCURATO:PERSONA] ed infondato altresì la domanda dell'Istituto per aver questo azionato in sede giudiziaria la garanzia solidale apprestata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 una volta decorso il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto ivi previsto anche nei confronti degli enti previdenziali; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'[OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con I A controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il [OSCURATO:PERSONA] in i .gc liquidazione, il quale propone a sua volta un unico motivo di o z _J ricorso incidentale, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che, all'odierna udienza, il Collegio, preso atto del rilevato difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione dispone perché la causa sia trattata ad una nuova udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per una nuova fissazione