Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23007/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10048/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'appli- cazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e alla mancata ritenuta preva- lenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione a tali due aspetti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale offre una motivazione logica e del tutto congrua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - in termini di ritenuta recidiva.

2.1. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca- libè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con ade- guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desu- mersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., N. 10048/2025 R.G. il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, veri- ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui andava esclusa la contestata recidiva perché il fatto in esame non sarebbe indicativo di una maggiore colpevolezza e pericolosità so- ciale dell'imputato (e, ad avviso della difesa, ciò andrebbe escluso in ragione delle rudimentali modalità dell'azione e della giovane età dell'imputato, che al momento del fatto oltretutto si trovava in una zona frequentata da molti propri connazionali, vale a dire in uno dei pochi luoghi della città in cui poteva sentirsi accolto e ben voluto nonostante fosse in un Paese straniero).

E la richiesta difensiva di una com- plessiva rivisitazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione della conte- stata recidiva e conseguente espansione delle già concesse attenuanti generiche.

Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - la Corte territoriale ha ritenuto queste richie- ste infondate.

Anzitutto perché l'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato fa emergere che con sentenza in data 27.112021, irrevocabile in data 16.12.2021, a BARRY Abdou è stata concordemente applicata la pena di mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto aggravato commesso a Milano il 26.11.2021.

Si tratta, infatti, di un precedente che consente di ritenere che già dal 2021 Barry sia un soggetto dedito alla commissione di reati per procu- rarsi il denaro per il proprio sostentamento.

E pertanto viene ritenuto indubbio che tale precedente costituisca, rispetto al fatto di reato in esame, un chiaro indice della maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità sociale dell'imputato.

Viepiù perché in relazione alla sopra citata pena Barry aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione, ossia di una chance di risocia- lizzazione che non ha evidentemente saputo cogliere.

Per la Corte territoriale sussiste, pertanto, la recidiva, che oltretutto è stata contestata come recidiva semplice, ma sarebbe una recidiva infra-quinquennale.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, inoltre, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 10048/2025 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

2.2. Infine, con motivazione priva di aporie logiche la Corte territoriale ritiene che il peso di questa recidiva non possa certo essere ritenuto soccombente rispetto a quello delle circostanze attenuanti generiche, che il tribunale ha giustamente riconosciuto al fine di dare rilievo all'evidente condizione di disagio socio-esisten- ziale dell'imputato.

Viene, pertanto, confermato il giudizio che il tribunale ha compiuto nel bilan- ciare le circostanze del reato, non senza, peraltro, che la Corte territoriale, ai fini del trattamento sanzionatorio, non ricordi la duplice tipologia delle sostanze stu- pefacenti detenute, la ricomprensione di una di queste due sostanze nell'elenco delle cosiddette droghe pesanti, la commissione del fatto in violazione delle pre- scrizioni della misura cautelare non detentiva che all'imputato era stata applicata solo tre giorni prima in relazione a un fatto analogo e, infine, il possesso di una cospicua somma di denaro contante.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già citate Sez.

U. Contaldo, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 10048/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10048/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'appli- cazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e alla mancata ritenuta preva- lenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione a tali due aspetti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale offre una motivazione logica e del tutto congrua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - in termini di ritenuta recidiva. 2.1. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Ca- libè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con ade- guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desu- mersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., N. 10048/2025 R.G. il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, veri- ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui andava esclusa la contestata recidiva perché il fatto in esame non sarebbe indicativo di una maggiore colpevolezza e pericolosità so- ciale dell'imputato (e, ad avviso della difesa, ciò andrebbe escluso in ragione delle rudimentali modalità dell'azione e della giovane età dell'imputato, che al momento del fatto oltretutto si trovava in una zona frequentata da molti propri connazionali, vale a dire in uno dei pochi luoghi della città in cui poteva sentirsi accolto e ben voluto nonostante fosse in un Paese straniero). E la richiesta difensiva di una com- plessiva rivisitazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione della conte- stata recidiva e conseguente espansione delle già concesse attenuanti generiche. Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - la Corte territoriale ha ritenuto queste richie- ste infondate. Anzitutto perché l'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato fa emergere che con sentenza in data 27.112021, irrevocabile in data 16.12.2021, a BARRY Abdou è stata concordemente applicata la pena di mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto aggravato commesso a Milano il 26.11.2021. Si tratta, infatti, di un precedente che consente di ritenere che già dal 2021 Barry sia un soggetto dedito alla commissione di reati per procu- rarsi il denaro per il proprio sostentamento. E pertanto viene ritenuto indubbio che tale precedente costituisca, rispetto al fatto di reato in esame, un chiaro indice della maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità sociale dell'imputato. Viepiù perché in relazione alla sopra citata pena Barry aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione, ossia di una chance di risocia- lizzazione che non ha evidentemente saputo cogliere. Per la Corte territoriale sussiste, pertanto, la recidiva, che oltretutto è stata contestata come recidiva semplice, ma sarebbe una recidiva infra-quinquennale. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, inoltre, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 10048/2025 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 2.2. Infine, con motivazione priva di aporie logiche la Corte territoriale ritiene che il peso di questa recidiva non possa certo essere ritenuto soccombente rispetto a quello delle circostanze attenuanti generiche, che il tribunale ha giustamente riconosciuto al fine di dare rilievo all'evidente condizione di disagio socio-esisten- ziale dell'imputato. Viene, pertanto, confermato il giudizio che il tribunale ha compiuto nel bilan- ciare le circostanze del reato, non senza, peraltro, che la Corte territoriale, ai fini del trattamento sanzionatorio, non ricordi la duplice tipologia delle sostanze stu- pefacenti detenute, la ricomprensione di una di queste due sostanze nell'elenco delle cosiddette droghe pesanti, la commissione del fatto in violazione delle pre- scrizioni della misura cautelare non detentiva che all'imputato era stata applicata solo tre giorni prima in relazione a un fatto analogo e, infine, il possesso di una cospicua somma di denaro contante. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già citate Sez. U. Contaldo, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 10048/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 23007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris