CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/05/2021 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata per l'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 25 marzo 2019 del Tribunale di Teramo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato presenta quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di norme processuali, perché la motivazione era basata solo sulle dichiarazioni della funzionaria dell'Agenzia delle entrate che aveva verificato gli F24 della società nell'ambito di un'attività investigativa più ampia. La teste aveva riferito che era stato individuato un commercialista, il quale effettuava delle compensazioni, anche di importi molto rilevanti, in assenza dei presupposti normativi e fiscali, in un periodo in cui passavano anni prima che il sistema potesse individuare l'inesistenza del credito. Precisa che aveva assunto la carica di amministratore della società, pur non avendo alcuna competenza, solo in seguito al tragico decesso del figlio della compagna, precedente amministratore. Lamenta che l'indagine aveva attinto lui anziché il commercialista. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione per la superficiale analisi degli esigui dati acquisiti. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione perché non era stata accertata la sua responsabilità al di là del ragionevole dubbio. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le prime tre censure attengono all'accertamento di responsabilità. Non è in contestazione l'elemento oggettivo del reato, cioè le indebite compensazioni del debito tributario, ma quello soggettivo. Con motivazione ineccepibile, la Corte territoriale ha evidenziato che l'affidamento al professionista dell'incarico di presentare i modelli F24 non poteva condurre a ritenere che il delegante fosse sollevato da ogni responsabilità. Sta di fatto che non aveva pagato le tasse per due annualità, il che era indicativo della preordinazione dolosa, al di là del commercialista, delle compensazioni indebite (Cass., Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507-01). La quarta doglianza inerisce alla recidiva la cui applicazione è stata del pari motivata in modo esaustivo. I Giudici di appello hanno considerato i numerosi precedenti penali, che evidenziavano una certa continuità nelle attività criminose, lungo un trentennio, dalla violazione della normativa sul controllo delle armi, ai reati contro il patrimonio commessi fino al 2012, ai reati di bancarotta e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (2008). La condotta di questo reato è stata giudicata grave, perché protrattasi per vari mesi e con importi elevati pari a circa trecentomila euro tra il 2011 e il 2012, ma soprattutto sintomatica di una maggiore proclività a delinquere e in linea con i reati già commessi.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, l'11 n