CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita in relazione al reato di omicidio volontario di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nell'interrogatorio di garanzia e in dibattimento, mediante spontanee dichiarazioni, il Manca aveva affermato la propria estraneità ai fatti contestati; il Brundu si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia mentre i suoi familiari, nel corso del processo, avevano dichiarato che il congiunto, nell'occorso, si trovava in compagnia del padre con il quale aveva fatto rientro nell'abitazione familiare per consentirgli di accompagnare i congiunti ad Olbia a ritirare la terapia interferonica assunta dalla madre dell'imputato. 2. In data 01/12/14, la Corte di assise assolveva gli istanti del reato di omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale dei fucili utilizzati nell'episodio omicidiario, per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata scarcerazione. La Corte di assise di appello, con sentenza del 25/07/17, confermava la decisione assolutoria, divenuta irrevocabile in data 08/03/18. 3. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa 'e~52tikdi entrambi i ricorrenti, rappresentata nel caso di Brundu traEht dall'aver fornito un alibi solo in prossimità della decisione e non in fase investigativa; per il Manca, per avere reiteratamente minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia, avendo un preciso movente, legato a una situazione di alta conflittualità tra le famiglie, legata alla gestione di un ovile e caratterizzata da una serie di reciproci dispetti e ritorsioni. 4. Il ricorso del Brundu si fonda su un unico, articolato, motivo con cui sti deducono vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., perché la prova d'alibi è stata del tutto irrilevante nelle decisioni di merito, entrambe assolutorie. 5. Il ricorso del Manca consta di tre motivi, trattati unitariamente, con cui si deducono vizio della motivazione, inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per non avere il Giudice della riparazione svolto una autonoma valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili, in forza dei quali svalutare l'elemento indiziario delle minacce.6. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale dello Stato chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata che sia rigettato. 7. Il Procuratore generale con requisitoria scritta, chiede che il ricorso del Manca sia dichiarato inammissibile; per il ricorso del Brundu, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. In via generale, deve ricordarsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). Come ben chiarito da questa Quarta Sezione, occorre tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il secondo deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, essendo suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01). In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808 -01).3. Tanto premesso, il Collegio rileva che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi rispetto ad entrambi gli istanti. 3.1. Quanto al Manca, ha affermato la sussistenza della colpa grave senza incorrere in alcuna violazione di legge. Non può dubitarsi, infatti, della condotta gravemente colposa del ricorrente, autore di reiterate minacce anche in pubblico, colorate dal riferimento alla Pasqua (a ridosso della quale è stata realizzata l'azione criminosa), in un caso anche imbracciando un fucile; minacce tanto più significative, considerati í pessimi rapporti tra le parti. Il ricorrente, in questa sede, sollecita questa Corte ad una rivalutazione in punto di fatto del quadro indiziario, operazione non consentita in sede di legittimità, tenuto conto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non si appalesa manifestamente illogica o contraddittoria. 3.2. Quanto al ricorso del Brundu, il Collegio osserva che il profilo di colpa ravvisato dalla Corte territoriale a carico dell'istante non risiede tanto nell'alibk-tardivamente offerto, quanto in altri elementi di cui l'ordinanza impugnata dà conto e, segnatamente (p. 12), nel «monitoraggio - da parte del [OSCURATO:PERSONA] - delle abitudini dei Bacciu, riferite al [OSCURATO:PERSONA], per averle verificate personalmente (intercettazione ambientale n. 26 dell'11.05.21)». 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così d