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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06603/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jr, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen. e, dunque, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare poiché difettava l'avvertimento all'imputato che, qualora non fosse comparso, si sarebbero applicate le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 420 -quinquies e 420 -sexies dello stesso codice - è inammissibile poiché «la nullità prevista dall'art. 419, comma settimo, cod. proc. pen. con riferimento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non contenente l'avvertimento all'imputato circa le conseguenze della mancata comparizione ha natura relativa» (Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024, L., Rv. 287053 - 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è stato dedotto con l'atto di appello e, dunque, tardivamente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jr, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen. e, dunque, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare poiché difettava l'avvertimento all'imputato che, qualora non fosse comparso, si sarebbero applicate le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 420 -quinquies e 420 -sexies dello stesso codice - è inammissibile poiché «la nullità prevista dall'art. 419, comma settimo, cod. proc. pen. con riferimento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non contenente l'avvertimento all'imputato circa le conseguenze della mancata comparizione ha natura relativa» (Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024, L., Rv. 287053 - 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è stato dedotto con l'atto di appello e, dunque, tardivamente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28
Decreto Cassazione n. 06603/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris