CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1275/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 7110/2020, depositata in data 4.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Con ordinanza n. 7110/2020, il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente e, in riforma del decreto di liquidazione adottato dal medesimo tribunale, ha riconosciuto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1275/2021 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 5473/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] € 300,00 a titolo di compensi per la difesa svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia ha compensato le spese dell’opposizione “vista la misura dell’accoglimento in relazione alla domanda”. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando che la compensazione sia stata disposta in assenza del presupposto della soccombenza, poiché il ricorrente si era limitato a richiedere che la liquidazione avvenisse in applicazione delle tariffe, non potendo ritenersi sussistente neppure le altre gravi o eccezionali ragioni richieste per la compensazione. Il motivo è fondato. La liquidazione delle spese di lite è stata operata nel vigore dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 132/2014: quindi la compensazione poteva esser disposta solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Va ricordato inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1275/2021 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 5473/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l’aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. La pronuncia ha quindi introdotto un’ulteriore presupposto giustificativo della compensazione, da intendersi nel senso che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte cost. 77/2018). Si è detto che il Tribunale ha compensato le spese in ragione della misura dell’accoglimento in relazione alla domanda. Anzitutto, nell’impugnare il decreto di liquidazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a richiedere che la quantificazione del compenso avvenisse in applicazione dei valori tabellari, senza esigere un importo determinato, per cui il fatto che, all’esito del giudizio, il tribunale abbia riconosciuto una somma solo lievemente maggiore di quella attribuita al difensore con il decreto di liquidazione non dava luogo ad un’ipotesi di accoglimento solo parziale dell’opposizione (e quindi di soccombenza parziale dell’opponente). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1275/2021 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 5473/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 Neppure la misura dell’accoglimento – ove intesa come liquidazione di un importo oggettivamente esiguo – non integrava le gravi ed eccezionali ragioni considerate dalla norma, essendo tale eventualità del tutto fisiologica nelle controversie di valore contenuto. Per questi casi si è precisato che la compensazione delle spese giustificata dall'esiguo valore della causa si traduce, allorquando l'importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l'illogicità e l'erroneità delle motivazioni (Cass. 8346/2018; Cass. 12893/2011). Per tali motivi è accolto l’unico motivo di ricorso e – non essendovi altri accertamenti da svolgere - la causa può essere decisa nel merito con liquidazione in dispositivo delle spese dell’opposizione e di quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 350,00 per onorari per il giudizio di merito, nonché in € 200,00 per esborsi ed € 650,00 per onorario del giudizio di legittimità, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U