CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativo all'istanza finalizzata ad ottenere l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale che ne consentisse l'ascolto. 1.1.11 provvedimento impugnato ha esposto, quanto alla ritenuta infondatezza del reclamo, che la posizione del detenuto, con riferimento all'esercizio di preferenze personali in ambito musicale, è quella di interesse qualificato sotto il profilo trattamentale, che deve essere bilanciato rispetto a quello, dell'Amministrazione penitenziaria, di evitare operazioni di controllo che possano incidere sull'organizzazione dell'Istituto penitenziario, comportando per questa inesigibili adempimenti. Si è quindi, riscontrato, nella specie, attraverso appositi accertamenti presso la Casa circondariale di Bancali, che per l'Amministrazione sarebbe stato necessario soltanto procedere, onde assicurare esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo differenziato, ad acquisti tramite l'impresa di mantenimento, adottando specifici accorgimenti, idonei a precludere un uso illegittimo dei dispositivi concessi ai detenuti (fornitura, tramite l'impresa di mantenimento, di lettori che consentano il solo ascolto e non la riscrittura, nonché privi di collegamento con l'esterno, nonché di CD musicali privi della possibilità di riscrittura e registrazione). 1.2. Sicché, in definitiva, si è reputato che l'interesse qualificato del detenuto ad esercitare le sue preferenze in ambito musicale, non incontri un limite nella necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ben potendo tale esigenza essere assicurata mediante accorgimenti esigibili dall'Amministrazione. Tanto, peraltro, considerando la dedotta esigenza di controllo dei contenuti dei compact disk, prospettazione nuova, non contenuta nel reclamo proposto dinanzi al Magistrato di sorveglianza e che, comunque, potrebbe essere assicurata attraverso specifici rifiuti all'acquisto ove tali contenuti generino problematiche dal punto di vista della sicurezza. 2.Ricorrono, avverso la descritta ordinanza il Direttore della Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero di giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e falsa applicazione della circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sotto plurimi profili. Si rileva, in primo luogo, che l'uso delle apparecchiature in questione non è precluso dalla normativa vigente; ma ciò non significa che qualsiasi istanza del detenuto debba essere, necessariamente, accolta, potendo l'Amministrazione penitenziaria motivare il rigetto, in considerazione della necessità di bilanciare l'interesse del detenuto ad utilizzare lettori CD per uso ricreativo, con quello dell'Amministrazione di assicurare esigenze di controllo, in considerazione peraltro, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in atto per il ricorrente. Il provvedimento, invero, non avrebbe valutato„ a prescindere dall'intervento diretto ad evitare manomissioni rispetto agli apparecchi di lettura dei CD (così come avviene per le radioline, secondo l'art. 14 della Circolare DAP citata) l'incidenza diretta di tale attività sulla complessiva organizzazione dell'Istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo. 2.2. Con il secondo motivo, si evidenzia che, secondo quanto indicato nel provvedimento censurato, si tratterebbe, di intervenire su ogni singolo CD e su ciascun lettore, onde assicurare le descritte attività di messa in sicurezza; tanto incidendo sull'organizzazione dell'istituto di pena, costretto ad impiegare risorse umane e materiali, da sottrarre ai compiti istituzionali imposti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., attività indicata come impraticabile, alla stregua delle risorse disponibili. Si segnala, peraltro, la difficoltà di garantire la sicurezza dei contenuti dei compact disk musicali, quando questi riguardino cantautori neomelodici, sconosciuti al personale, ma provenienti dagli stessi territori dei detenuti e che, sovente nelle loro canzoni, mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni, con il rischio di trasmettere anche messaggi criptici, indirizzati proprio al detenuto in regime differenziato, richiamando, in termini, la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Torino n. 3812/2022. 2.3.Con il terzo motivo si evidenzia che gli adempimenti che sono indicati nel provvedimento censurato come sufficienti a soddisfare esigenze di controllo sugli apparecchi, sono valutati su un piano astratto, senza tenere conto della diretta incidenza di detti adempimenti sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, nonché tenuto conto che gli adempimenti indicati come esigibili non assicurerebbero la sicurezza quanto ai contenuti, nel senso precisato al § 2.2. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alle conclusioni cui sono giunte recenti pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 45215 del 15/10/2021, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (nello stesso senso, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibillità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 2. Tanto premesso si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata) ha dato conto dello svolgimento di accertamenti presso la Direzione dell'istituto penitenziario di Bancali, che ha indicato (con nota del 22 novembre 2021) che si tratta di lettori acquistati tramite l'impresa di mantenimento, non idonei ad alcun collegamento esterno (wireless o bluetooth), sigillati per evidenziare eventuali manomissioni, con acquisto su supporti sempre tramite il medesimo canale. Su tale punto, poi, l'Avvocatura dello Stato per i ricorrenti fa notare che l'indicazione delle modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, non significa che il materiale sia controllato onde escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato, potendo soltanto l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto, assicurare l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza. Sotto tale profilo, tuttavia, quanto all'organizzazione e al difetto di esigibilità delle operazioni per l'Amministrazione penitenziaria, anche con riferimento al contenuto di brani riferibili a cantanti neomelodici di possibile natura criptica, i ricorsi non sono specifici in relazione alla puntuale attività che necessita a tal fine, alle risorse specifiche in forza presso l'Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto, nonché in relazione al numero di CD e lettori da controllare, nel caso specifico, onde apprezzare il denunciato carattere oneroso delle operazioni e il dedotto ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'Amministrazione, solo genericamente denunciato. Deve, peraltro, essere rilevata la novità del motivo, rispetto al proposto reclamo, relativo ai lamentati profili di sicurezza quanto al contenuto di CD musicali, ove questi riproducano brani di cantanti neomelodici provenienti dai medesimi territori del detenuto, censura che, dunque, si presenta, comunque, inammissibile nella presente sede. 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv.