CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 26 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Aosta il 29 maggio 2018 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente (art. 186, comma 2, lettera C e 2-bis, cod.strada), a lui contestato come commesso il 16 aprile 2017. 2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato avviso al Mangione della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: avviso che gli veniva dato dai Carabinieri, i quali erano poi impossibilitati a effettuare il controllo etilometrico, a cui provvedeva la Polizia successivamente, senza procedere all'avviso in occasione del compimento dell'atto. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge - in particolare delle norme di cui al D.M. 22 maggio 1990, n. 196 - e per vizio di motivazione, in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza ed ai dubbi sulle revisioni periodiche effettuate sull'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico: prova che ad avviso del ricorrente doveva essere fornita dall'accusa e che è, nella specie, lacunosa e contraddittoria. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, con particolare riguardo alla nozione di "incidente", non essendovi stata una significativa turbativa pericolosa per la circolazione stradale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infoncato in tutti i motivi in cui esso si articola. Quanto al primo motivo, a nulla rileva il fatto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia sia stato dato al Mangione dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza (che non poterono effettuare il controllo con l'etilometro per ragioni tecniche) e non dalla Polizia successivamente intervenuta, che provvide a effettuare l'accertamento: ciò che conta è la finalizzazione dell'avviso all'espletamento dell'accertamento urgente, di tal che il fatto che quest'ultimo non sia stato effettuato dai Carabinieri che avevano dato l'avviso non inficia l'accertamento effettuato, appena possibile, dalla Polizia. Peraltro, è opportuno ricordare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Quanto al secondo motivo, non può, in primo luogo, parlarsi di violazione di legge con riferimento alle previsioni del D.M. 196/1990 (che, tra l'altro, è un testo regolamentare, dunque non avente forza di legge): peraltro il decreto in esame contiene una disciplina che, come recita il paragr. 1 dell'allegato al decreto stesso, "si applica agli etilometri utilizzati ai sensi dell'art. 132 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 così modificato dalla legge 18 marzo 1988 n. 111", laddove l'art. 379, comma 5, Reg. al Codice della Strada attualmente in vigore demanda bensì a decreto ministeriale, ma anche a successivi aggiornamenti con provvedimenti degli stessi ministeri, l'individuazione dei requisiti cui devono uniformarsi gli etilometri; perciò, da un lato, il vecchio decreto ministeriale n. 196/1990 può tuttora dirsi in vigore soltanto nella misura in cui esso non contrasti con la normativa sopravvenuta; dall'altro, e soprattutto, esso non si confronta con l'evoluzione tecnica degli etilonnetri e dei sensori che nel tempo sono stati impiegati per la rilevazione del tasso alcolennico. Ma soprattutto, le asserzioni del ricorrente non considerano che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometrc (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 3 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). In ordine al terzo motivo, la nozione di incidente - che il ricorrente dà l'impressione di voler escludere nel caso di specie — ricorre certamente nel caso che lo riguarda (perdita di controllo del mezzo, urto contro il guard rail e posizionamento finale del veicolo sulla sede stradale): solo per citare un recente episodio, la Corte regolatrice, richiamando la nozione di incidente stradale ricavabile dalla Convenzione di Vienna dell 8 novembre 1968 (secondo la quale costituisce sinistro stradale "un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone"), ha riconosciuto l'aggravante in un caso nel quale un motociclista aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). La turbativa alla circolazione stradale, del resto, non significa che ciò comporti necessariamente un'interazione di qualsiasi genere tra il veicolo protagonista dell'evento ed altri veicoli, essendo sufficiente che la condotta alla guida del soggetto responsabile cagioni un'anomalia, o comunque una soluzione di continuità nel normale flusso del traffico veicolare: il che può certamente ravvisarsi anche nell'uscita di strada di un'autovettura, a nulla rilevando che quest'ultima resti o meno sulla sede stradale o si porti verso un'area ove non vi sono altri veicoli in transito. Tale aspetto é da tempo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che é sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose (Sez. 4, Sentenza n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419). . 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr