CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti, il 22 luglio 1971; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Alba, il 12 ottobre 1968; avverso la sentenza del 15 gennaio 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso per aver sottratto dagli scaffali dell'esercizio commerciale "Tigota", in Asti, dieci confezioni di crema. 2. Avverso tale decisione ricorrono entrambi imputati, articolando sei motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. In particolare: 2.1. con il primo, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale, nel confermare la recidiva, si sarebbe limitata ad affermare, con motivazione incongrua, che "la non indifferente gravità concreta dei fatti è indice indubbio di una maggiore pericolosità sociale degli imputati e la recidiva reiterata non può essere esclusa per entrambi gli imputati". E ciò senza tener c:onto dell'estinzione (ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.) dei precedenti reati commessi, del lungo tempo trascorso rispetto ai residui reati non estinti. In ogni caso, la motivazione offerta sarebbe incongrua, in quanto articolata esclusivamente sulla gravità del reato commesso, senza alcun rapporto con i precedenti emersi a carico degli imputati. 2.2. Analoghe censure fondano anche il secondo motivo, afferente all'invocato beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., escluso dalla corte territoriale sulla ritenuta preclusione derivante dai precedenti emersi a carico degli imputati, laddove la già evidenziata loro estinzione escluderebbe la possibilità di valutarli nel senso ipotizzato. 2.3. Il terzo attiene, invece, all'invocata estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., immotivatamente esclusa dalla corte territoriale, nonostante che gli imputati avessero integralmente risarcito il danno cagionato dal reato e che il giudice di primo grado non avesse considerato l'unica aggravante contestata dalla quale dipenderebbe la procedibila d'ufficio. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa valutazione in ordine alla sussistenza (e al conseguente bilanciamento) delle attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 cod. pen., confermate dalla corte d'appello senza alcuna specifica motivazione, nonostante che il giudice di primo grado non le avesse valutate nel giudizio di comparazione. 2.5. Con il quinto, afferente al profilo della ritenuta responsabilità, si deduce che la corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine ai profili di censura sollevati dalla difesa in relazione agli specifici argomenti utilizzati dal giudice di primo grado per fondare l'accertamento della responsabilità. Non avrebbe, infatti, valutato né le significative differenze emerse nella descrizione degli autori del fatto fornite dai dipendenti rispetto alla reale fisionomia dei ricorrenti, né la genericità della descrizione della borsa utilizzata, né, in ultimo, l'impossibilità di ricondurre con certezza alla Sacco la sim contenuta nel telefono rinvenuto nella borsa. 2.6. Con il sesto, in ultimo, si censura il riconoscimento dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., ritenuta dai giudici di merito nonostante la presenza del dispositivo antitaccheggio e di un sistema di videosorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. È pur vero che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione e di tali reati non si può tener conto né ai fini della recidiva, né ai fini dell'eventuale esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515; Sez. 5 n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222). Ma, a tal fine, è pur sempre necessario il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, per quel che rileva, che l'imputato non abbia commesso altri delitti nel quinquennio successivo, termine che decorre non già dalla data di consumazione del reato, ma dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019, Rv. 275921). Ebbene, dall'esame del certificato penale agli atti, emerge - a carico di [OSCURATO:PERSONA]: una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato in concorso, commesso il 4 marzo 1997, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2001; una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto continuato e tentato in concorso commesso il 10 gennaio 2002, divenuto irrevocabile il 14 marzo 2002; un ulteriore sentenza di applicazione della pena per il reato di furto in concorso, commesso il 26 gennaio 2002, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2004 (oggetto di indulto, applicato il 4 giugno 2008); una sentenza di condanna per reato tentato in concorso, commesso I'll giugno 2003, divenuta irrevocabile il 19 luglio 2019. - a carico di [OSCURATO:PERSONA] una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto in concorso, commesso il 17 marzo 1993, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1997; una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di rapina tentata, furto tentato, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate, commessi tra il 3 ed il 4 luglio 1998, divenuto irrevocabile il 30 ottobre 1998; un decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui al terzo comma dell'art. 4 I. 110/75; un ulteriore sentenza di applicazione della pena per il reato di furto in concorso, falsità materiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi il 4 aprile 2014 , divenuta irrevocabile il 27 dicembre 2014.Cosicché, alla luce di quanto osservato, nessuno dei predetti reati può ritenersi estinto, essendo stato consumato, nel quinquennio (decorrente dal passaggio in giudicato della precedente sentenza) altro delitto accertato con ulteriore sentenza passata in giudicato. E la motivazione, per quanto essenziale, ha dato conto di aver esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (e, segnatamente, della gravità dei reati), il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419) 2. Il terzo ed il quarto motivo sono, invece, infondati. Appare opportuno premettere che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi tratti dalla motivazione (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv, 267082; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Cosicché, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). Ciò considerato, effettivamente il dispositivo trascritto in calce alla sentenza del Tribunale indica un giudizio di comparazione esclusivamente tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, ma tanto collide non solo con quanto emerge dalla parte motiva, dove si riconosce, esplicitamente, la sussistenza tanto delle attenuanti invocate dalla difesa (artt. 62 nn. 2 e 6 cod. pen.), quanto della parallela aggravante di cui all'art. 625 n. 7. Cosicché, proprio il giudizio di bilanciamento (operato nel senso dell'equivalenza tra le simmetriche circostanze) conduce a ritenere che il dispositivo sia viziato da un mero errore materiale, nella parte in cui non indica, in tale giudizio tanto l'ulteriore aggravante (pur sempre riconosciuta esistente), quanto le attenuanti (valutate in senso favorevole all'imputato). Ciò da un canto preclude l'applicabilità dell'invocata causa di estinzione del reato (di cui all'art. 162-ter cod. pen.) in ragione dalla procedibilità d'ufficio conseguente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata e, dall'altro, rende infondata l'ulteriore censura afferente, appunto, all'ipotizzata esclusione delle attenuanti invocate dalla difesa (artt. 62 nn. 2 e 6 cod. pen.), che, invece, devono ritenersi essere state valutate dal giudice nel giudizio di comparazione. Giudizio che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come evidenziato dal giudice di primo grado e recepito in appello. 3. Il quinto motivo è inammissibile sotto plurimi profili. 3.1. In primo luogo, riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Rv. 259676). 3.2. In secondo luogo, è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Ricostruiti analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha fondato il giudizio di responsabilità sulle plurime convergenze processuali emerse dall'istruttorie e rappresentate dal riconoscimento effettuato dai dipendenti, dall'identità della borsa lasciata dal Dubois (precedentemente indossata dalla Sacco) e dalla formale intestazione alla Sacco della scheda contenuta nel telefono cellulare rinvenuto all'interno della borsa. A fronte di ciò, le censure sollevate non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità o di contraddittorietà e si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Laddove la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ché, se sorrette da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 4. Il sesto motivo è manifestamente infondato. L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non è esclusa né dalla mera presenza di dispositivi di videosorveglianza, né dalla presenza di dispositivi di antitacchegg io. Questi ultimi, in sé, non sono mai idonei ad escludere l'aggravante contestata in quanto consentono solo la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicurano la possibilità di controllo a distanza (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278383). I primi sono idonei ad escludere l'aggravante solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci, in quanto idonei ad impedire la sol:trazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493), circostanze neanche dedotte dai ricorrenti. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pa