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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2024

Cassazione n. 19380/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18796-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.IN. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1049/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1134/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.18796/2023 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE.IN. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2667/2020 e, per l’effetto, in riforma di tale sentenza, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.12.2007 e alla condanna del Consorzio suddetto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. La Corte territoriale, riesaminato il materiale istruttorio descritto nella sua motivazione, riteneva che ne emergeva un quadro incerto e contraddittorio, sicché concludeva che non poteva ritenersi provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio appellante sia ai fini dell’accertamento della subordinazione che dell’illiceità dell’appalto.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. L’intimato resiste con controricorso.

5. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 22.9.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua inammissibilità.

6. Con atto depositato telematicamente il 24.10.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 22.9.2024 si è considerato che: La sentenza d’appello ha ritenuto che, sulla base materiale istruttorio “non potesse considerarsi provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio sia ai fini dell’accertamento della subordinazione che dell’illiceità dell’appalto”.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno rilevato che “non (erano) stati prodotti ordini di servizio sottoscritti dal COGEIN (…) o specificamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…) comprovanti l’organizzazione del lavoro da parte dell’appellante, né “fogli di presenza” o di un badge di provenienza Co.Ge.In. (con relativi tabulati) che consent(issero) di affermare che il Consorzio rilevasse le presenze in servizio dei ricorrenti (…).

Né risulta documentazione attestante attività di formazione curata dall’appellante (…) in favore proprio del Buonocore ovvero la sottoposizione dello stesso a visite mediche di controllo per iniziativa di Co.Ge.In.

Non vi è riscontro di esercizio di potere disciplinare; non coerenti sono le deposizioni in punto di provvedimenti relativi alle istanze di ferie, asseritamente rivolte al Co.Ge.In. ma mai autorizzate (secondo il teste Iaia) ovvero concesse e godute, secondo il diverso avviso del teste Scalino.

Il lavoratore propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Il motivo è inammissibile.

Sulla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, deve ribadirsi che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass.27000/2016; Cass. 13960/2014), mentre esula dall’ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass., S.U. nn. 8053 e 8054del 2014).

Con la recente sentenza n. 5792 del 2024 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha c ostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volta precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto, attraverso plurimi riferimenti alle prove e orali e documentali acquisite, che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove.

Deve inoltre ribadirsi che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudice del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).

Le critiche mosse col motivo di ricorso in esame sollecitano esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata e si collocano al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. v.

Cass.

S.U. 8053 e 8054 del 2014 cit.) Questo presuppone l’omesso esame di un determinato fatto storico avente valenza decisiva, mentre nel caso di specie il motivo di ricorso investe plurimi elementi probatori, nessuno dei quali quindi decisivo (v.

Cass.n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015) .

2. Rileva il Collegio che il ricorrente con unico motivo denuncia “Violazione degli artt. 115 e 116 ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

N.ri 4 e 5 e per errata valutazione delle prove circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 2064 c.c. (n.d.e.: rectius 2094 c.c.).

Omesso esame in ordine a fatto decisivo per il giudizio”.

3. Ebbene, come già emerge dall’ora riferita rubrica e, meglio e chiaramente, dallo svolgimento della censura in esame (cfr. pagg. 8-18 del ricorso), essa, da un lato, si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze processuali, operato dalla Corte distrettuale, in particolare: a) sugli orari di lavoro osservati; b) sulle mansioni svolte dai lavoratori; c) sull’impartizione degli ordini di servizio, su eterodirezione ed organizzazione del lavoro ad opera dei preposti del CO.GE.IN.; d) sulle dichiarazioni rese dal teste Sig. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente; e) sulle dichiarazioni rese dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] – teste parte resistente; e, dall’altro lato, prospetta l’omesso esame di una serie di elementi istruttori.

4. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

5. Il ricorrente, soccombente in rito, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è altresì tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18796-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.IN. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1049/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1134/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.18796/2023 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE.IN. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2667/2020 e, per l’effetto, in riforma di tale sentenza, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.12.2007 e alla condanna del Consorzio suddetto al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2. La Corte territoriale, riesaminato il materiale istruttorio descritto nella sua motivazione, riteneva che ne emergeva un quadro incerto e contraddittorio, sicché concludeva che non poteva ritenersi provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio appellante sia ai fini dell’accertamento della subordinazione che dell’illiceità dell’appalto. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. L’intimato resiste con controricorso. 5. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 22.9.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua inammissibilità. 6. Con atto depositato telematicamente il 24.10.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 22.9.2024 si è considerato che: La sentenza d’appello ha ritenuto che, sulla base materiale istruttorio “non potesse considerarsi provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio sia ai fini dell’accertamento della subordinazione che dell’illiceità dell’appalto”. In particolare, i giudici di secondo grado hanno rilevato che “non (erano) stati prodotti ordini di servizio sottoscritti dal COGEIN (…) o specificamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…) comprovanti l’organizzazione del lavoro da parte dell’appellante, né “fogli di presenza” o di un badge di provenienza Co.Ge.In. (con relativi tabulati) che consent(issero) di affermare che il Consorzio rilevasse le presenze in servizio dei ricorrenti (…). Né risulta documentazione attestante attività di formazione curata dall’appellante (…) in favore proprio del Buonocore ovvero la sottoposizione dello stesso a visite mediche di controllo per iniziativa di Co.Ge.In. Non vi è riscontro di esercizio di potere disciplinare; non coerenti sono le deposizioni in punto di provvedimenti relativi alle istanze di ferie, asseritamente rivolte al Co.Ge.In. ma mai autorizzate (secondo il teste Iaia) ovvero concesse e godute, secondo il diverso avviso del teste Scalino. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con un unico motivo. Il motivo è inammissibile. Sulla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, deve ribadirsi che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass.27000/2016; Cass. 13960/2014), mentre esula dall’ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054del 2014). Con la recente sentenza n. 5792 del 2024 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha c ostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volta precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto, attraverso plurimi riferimenti alle prove e orali e documentali acquisite, che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove. Deve inoltre ribadirsi che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudice del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017). Le critiche mosse col motivo di ricorso in esame sollecitano esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata e si collocano al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. v. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014 cit.) Questo presuppone l’omesso esame di un determinato fatto storico avente valenza decisiva, mentre nel caso di specie il motivo di ricorso investe plurimi elementi probatori, nessuno dei quali quindi decisivo (v. Cass.n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015) . 2. Rileva il Collegio che il ricorrente con unico motivo denuncia “Violazione degli artt. 115 e 116 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. N.ri 4 e 5 e per errata valutazione delle prove circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 2064 c.c. (n.d.e.: rectius 2094 c.c.). Omesso esame in ordine a fatto decisivo per il giudizio”. 3. Ebbene, come già emerge dall’ora riferita rubrica e, meglio e chiaramente, dallo svolgimento della censura in esame (cfr. pagg. 8-18 del ricorso), essa, da un lato, si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze processuali, operato dalla Corte distrettuale, in particolare: a) sugli orari di lavoro osservati; b) sulle mansioni svolte dai lavoratori; c) sull’impartizione degli ordini di servizio, su eterodirezione ed organizzazione del lavoro ad opera dei preposti del CO.GE.IN.; d) sulle dichiarazioni rese dal teste Sig. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente; e) sulle dichiarazioni rese dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] – teste parte resistente; e, dall’altro lato, prospetta l’omesso esame di una serie di elementi istruttori. 4. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 5. Il ricorrente, soccombente in rito, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è altresì tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterio
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