CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2025
Cassazione n. 41904/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 [OSCURATO:PERSONA]., di affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. (richiesta così integrata nel corso del procedimento di sorveglianza) o, in subordine, di detenzione domiciliare in relazione all’espiazione della pena residua di anni tre, mesi undici e giorni diciannove di reclusione relativa alla condanna definitiva resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, per plurime violazioni della normativa in materia di armi. 2. Avverso il provvedimento propone tempestiva impugnazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso per cassazione a tre motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale ha fondato il rigetto soltanto su elementi negativi, quali la gravità dei reati commessi e la mancanza di consapevolezza critica, senza operare la necessaria valutazione complessiva, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il condannato ha spontaneamente dichiarato il proprio stato di tossicodipendenza individuando l'origine di debiti che lo avrebbero condotto alla commissione delle condotte. Questi, inoltre, ha intrapreso autonomamente un percorso terapeutico presso il Serd territorialmente competente e non risultano, a suo carico, successive condanne rispetto alla comunicazione di notizia di reato del 30 ottobre 2023 citata nell'ordinanza. Il fatto che il condannato abbia dichiarato all'UEPE di essersi affrancato, in due anni, dalle problematiche di tossicodipendenza non confligge con la richiesta di iscrizione al Serd che, peraltro, non ha avuto seguito. Infine, si segnala, quanto al processo di revisione critica, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che questo sia stato soltanto avviato e si rimarca che il condannato ha immediatamente assunto un atteggiamento collaborativo con dichiarazioni confessorie, ha manifestato la volontà di combattere la dipendenza riconosciuta come causa dei reati commessi. A riprova di tali considerazioni vi è il parere positivo dell'UEPE, recepito dal Procuratore generale all'esito dell'udienza. Sicché, la motivazione espressa appare contraddittoria. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 47, comma 2, Ord. pen. per omessa valutazione dei presupposti per la misura alternativa. Il comma 2 dell'art. 47 Ord. pen. stabilisce che il provvedimento è adottato nei casi in cui si può ritenere che, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, la misura contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il Tribunale di sorveglianza, dunque, deve valutare sia elementi oggettivi sia quelli soggettivi, onde verificare la sussistenza di indicatori positivi circa la proficuità dell'affidamento in prova. Nel caso in esame, a parere del ricorrente, il Tribunale non avrebbe effettuato alcuna valutazione specifica circa l'idoneità dell'affidamento in prova a contribuire alla rieducazione del condannato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e del diritto alla rieducazione. Il rigetto dell'istanza rappresenta violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale di sorveglianza, nel decidere sulle istanze di concessione di misure alternative, è tenuto ad acquisire, di ufficio, la relazione sull'osservazione scientifica della personalità del condannato. Nel caso di specie, il Tribunale non ha effettuato una completa approfondita valutazione limitandosi a considerazioni generiche senza tenere conto della specificità dell'affidamento in prova e del diritto del ricorrente a un trattamento rieducativo adeguato, in presenza di revisione critica del passato, alla stregua di elementi positivi emersi. Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, o la decisione nel merito da parte di questa Corte. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che le censure si concentrano soltanto sul diniego dell’affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. La dipendenza da cocaina condizione posta a fondamento dell’istanza di affidamento per casi particolari ex art. 94 TU [OSCURATO:PERSONA]., secondo il Tribunale, è rimasta indimostrata. Questo elemento ha condotto i giudici di sorveglianza a reputare che anche la giustificazione alla condotta illecita, cioè quella relativa alla violazione della normativa in materia di armi, per esigenze connesse alla condizione di tossicodipendenza, sia del tutto inveritiera. Tanto, considerando anche che il condannato ha riferito all'UEPE di aver superato le problematiche di tossicodipendenza in poco meno di due anni e senza far ricorso ad alcun sostegno psicologico e terapeutico. Il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con il complesso della motivazione (v. p. 2 dell’ordinanza) ove si rende conto dell’esistenza di condotte successive al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, in quanto il condannato è stato destinatario, negli anni 2022 – 2023, di plurime denunce per reati contro il patrimonio e contro la persona. Alcuni di questi fatti, poi, sono indicati dal Tribunale come relativi a procedimenti archiviati, ma si valorizza la denuncia del 21 ottobre 2023 per danneggiamento e furto, fatto per il quale si segnala la circostanza dell’avvenuta emissione, nei confronti del condannato, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. Sicché la motivazione non fonda soltanto sul giudizio negativo espresso in relazione alla gravità dei reati commessi in materia di armi, ma si riferisce anche un fatto commesso nell'ottobre del 2023, cioè in epoca in cui la condanna per violazione della normativa in materia di armi era già passata in giudicato, così segnalando che il percorso intrapreso non può condurre a prognosi favorevole quanto al pieno recupero del condannato. Il comportamento successivo, di segno positivo, come riscontrato anche dall'UEPE, non è trascurato dal Tribunale che, invece, evidenzia con motivazione immune da vizi di ogni tipo, come la condotta successiva ancorché con esiti positivi non sia stata idonea a incidere sulla personalità del condannato trattandosi di soggetto che, al di là della mera dichiarazione di assunzione di responsabilità, è stato denunciato per reati di danneggiamento e furto all'interno di proprietà privata, nel mese di ottobre 2023, dopo il passaggio in giudicato della condanna cui si riferisce la pena in esecuzione, denuncia che ha condotto all’adozione del provvedimento di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. Tale motivazione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato in modo costante, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, che pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, il Tribunale ha svolto il necessario esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente il constatato avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985). 1.2. I motivi secondo e terzo sono infondati. La motivazione offerta soddisfa i requisiti richiesti ai fini della concessione delle misure alternative richieste. La costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 1; Sez. 1, n. 1285 del 8/05/1989, Martina, Rv. 181397; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992, Libera, n.m.) si è espressa nel senso che il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato il rigetto dell’istanza. Il secondo motivo, in sostanza, sollecita la rilettura di elementi positivi, ancorché già vagliati, operazione di puro merito inibita a questa Corte di legittimità. Anche il terzo motivo è privo di fondamento tenuto conto che il giudizio compiuto dal Tribunale è complessivo e tiene conto degli sviluppi riscontrati anche dall'UEPE che, tuttavia, vengono reputati recessivi, con motivazione immune da vizi di ogni tipo, rispetto alla condotta recente oggetto di denuncia per danneggiamento e furto che inibisce, secondo i giudici di sorveglianza, ogni prognosi positiva in ordine alla capacità della misura di governare il percorso di risocializzazione del condannato e di contenere, in modo adeguato, il pericolo di recidiva. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.