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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22811/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la partecipazione dell'imputato alla condotta di coltivazione di cannabis e a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.378 cod.pen. - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diretta osservazione della condotta da parte degli operanti in ordine al comportamento dell'imputato e dalla quale era stata dedotta la piena consapevolezza in ragione del contributo materiale apportato all'attività illecita.

Avendo, in particolare, la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente - come quello ascritto nel caso di specie - in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (tra le altre, Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore r Deposiv\[OSCURATO:PERSONA] ante

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la partecipazione dell'imputato alla condotta di coltivazione di cannabis e a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.378 cod.pen. - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diretta osservazione della condotta da parte degli operanti in ordine al comportamento dell'imputato e dalla quale era stata dedotta la piena consapevolezza in ragione del contributo materiale apportato all'attività illecita. Avendo, in particolare, la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente - come quello ascritto nel caso di specie - in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (tra le altre, Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore r Deposiv\[OSCURATO:PERSONA] ante
Sentenza Cassazione n. 22811/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris