Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 36524/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 5 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (sì veda pag. 4, ove la Corte territoriale ampiamente motiva la sussumibilità dell'acquisto online nel reato contestato, trattandosi di indebito utilizzo della carta di credito e non ricorrendo alcuna alterazione del funzionamento della home banking), è anche manifestamente infondato in quanto l'erronea applicazione della legge sostanziale è genericamente basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in data 5 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (sì veda pag. 4, ove la Corte territoriale ampiamente motiva la sussumibilità dell'acquisto online nel reato contestato, trattandosi di indebito utilizzo della carta di credito e non ricorrendo alcuna alterazione del funzionamento della home banking), è anche manifestamente infondato in quanto l'erronea applicazione della legge sostanziale è genericamente basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen