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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12837/2026

Testo disponibile della fonte

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te -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1207 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1350/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI,depositata il 24/09/2024 R.G.N. 653/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1207/2026Simonetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1350/20N2u4me rod dei ral ccolta generale 12837/2026Tribunale di Velletri che, in sese di opposizione ad ATPO ex arDta.t a pubblicazione 05/05/2026445bis, comma 6, cod. proc. civ., pronunciando a seguito diriassunzione dopo la cassazione con rinvio della precedentesentenza n. 1324/2019, ha dichiarato la sussistenza dei requisitisanitari presupposto per le provvidenze richieste con duedecorrenze distinte, ha rigettato nel resto il ricorso, hacompensato le spese del giudizio per ATPO, del giudizio dimerito e della causa riassunta, ha posto a carico delle parti (permetà ciascuna) le spese di CTU.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso in cui si rimette alla decisionedella Corte.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESi lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., peravere il Tribunale posto a carco della parte privata la metà dellespese di CTU.Il motivo è fondato.Il ricorso è autosufficiente.Si legge che “nell’atto introduttivo del giudizio n.

RG 653/2022la ricorrente ha dichiarato: “di trovarsi tuttora nelle condizioniindicate nell’art. 42, comma 11 del D.L. 269/2003, come da attonotorio depositato nella fase di accertamento tecnico preventivoe nel successivo giudizio di merito e si impegna a comunicare,fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni direddito riferite all’anno precedente”.Numero registro generale 27020/2024Nell’atto notorio depositato, sottoscritto dalla ricorrenteN, umero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 12837/2026rinvenibile nel fascicolo di parte del giudizio in riassunzionDeat a pubblicazione 05/05/2026(doc. 8) allegato al doc. 2 in questa sede, che è parte integrantedel ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato: “Di non possedereredditi personali e di non essere ricoverata a lunga degenza conretta a carico dello Stato né di altri [OSCURATO:PERSONA].

Rientra art. 42c. 11 L. 269/03.

Comunicherà variazioni”.La dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. reca ladata, è debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte.L’esenzione si estende anche alle spese di CTU: è, infatti, ormaiprincipio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n.16902/2022, n. 16515/2016) che «in materia di accertamentotecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese diconsulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrenteche si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata etemeraria».Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza va cassata in partequa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causapuò essere decisa nel merito, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spesedi CTU, come già liquidate.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore,dichiaratosi antistatario.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in partequa e, decidendo nel merito, pone le spese di Ctu a carico diINPS.Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 350,00 compensi ed € 200,00 perNumero registro generale 27020/2024esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, conN umero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 12837/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1207 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1350/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI,depositata il 24/09/2024 R.G.N. 653/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1207/2026Simonetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1350/20N2u4me rod dei ral ccolta generale 12837/2026Tribunale di Velletri che, in sese di opposizione ad ATPO ex arDta.t a pubblicazione 05/05/2026445bis, comma 6, cod. proc. civ., pronunciando a seguito diriassunzione dopo la cassazione con rinvio della precedentesentenza n. 1324/2019, ha dichiarato la sussistenza dei requisitisanitari presupposto per le provvidenze richieste con duedecorrenze distinte, ha rigettato nel resto il ricorso, hacompensato le spese del giudizio per ATPO, del giudizio dimerito e della causa riassunta, ha posto a carico delle parti (permetà ciascuna) le spese di CTU.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso in cui si rimette alla decisionedella Corte.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESi lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., peravere il Tribunale posto a carco della parte privata la metà dellespese di CTU.Il motivo è fondato.Il ricorso è autosufficiente.Si legge che “nell’atto introduttivo del giudizio n. RG 653/2022la ricorrente ha dichiarato: “di trovarsi tuttora nelle condizioniindicate nell’art. 42, comma 11 del D.L. 269/2003, come da attonotorio depositato nella fase di accertamento tecnico preventivoe nel successivo giudizio di merito e si impegna a comunicare,fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni direddito riferite all’anno precedente”.Numero registro generale 27020/2024Nell’atto notorio depositato, sottoscritto dalla ricorrenteN, umero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 12837/2026rinvenibile nel fascicolo di parte del giudizio in riassunzionDeat a pubblicazione 05/05/2026(doc. 8) allegato al doc. 2 in questa sede, che è parte integrantedel ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato: “Di non possedereredditi personali e di non essere ricoverata a lunga degenza conretta a carico dello Stato né di altri [OSCURATO:PERSONA]. Rientra art. 42c. 11 L. 269/03. Comunicherà variazioni”.La dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. reca ladata, è debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte.L’esenzione si estende anche alle spese di CTU: è, infatti, ormaiprincipio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n.16902/2022, n. 16515/2016) che «in materia di accertamentotecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese diconsulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrenteche si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata etemeraria».Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza va cassata in partequa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causapuò essere decisa nel merito, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spesedi CTU, come già liquidate.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore,dichiaratosi antistatario.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in partequa e, decidendo nel merito, pone le spese di Ctu a carico diINPS.Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 350,00 compensi ed € 200,00 perNumero registro generale 27020/2024esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, conN umero sezionale 1207/2026Numero di raccolta generale 12837/2026distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito
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