CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 17720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19815/2022R.G., proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvo cato [OSCURATO:PERSONA] e dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ALESSANDRIA resa il 17/07/2022, r.g.n. 323/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, resa il 17 luglio 2022 e comunicata il 20 luglio 2022. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 40.000 e l’azione fatta valere in via monitoria da Canella davanti al Tribunale di Torino per ottenere il pagamento di euro 40.000 e ha “ordinato la cancellazione della causa riconvenzionale dal ruolo”. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “scrittura difensiva” ai sensi dell’art. 47 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza ca