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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 17720/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19815/2022R.G., proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvo cato [OSCURATO:PERSONA] e dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ALESSANDRIA resa il 17/07/2022, r.g.n. 323/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, resa il 17 luglio 2022 e comunicata il 20 luglio 2022.

Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 40.000 e l’azione fatta valere in via monitoria da Canella davanti al Tribunale di Torino per ottenere il pagamento di euro 40.000 e ha “ordinato la cancellazione della causa riconvenzionale dal ruolo”. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “scrittura difensiva” ai sensi dell’art. 47 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.

La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio.

Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte.

Così deciso in Roma, nella adunanza ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19815/2022R.G., proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvo cato [OSCURATO:PERSONA] e dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ALESSANDRIA resa il 17/07/2022, r.g.n. 323/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, resa il 17 luglio 2022 e comunicata il 20 luglio 2022. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 40.000 e l’azione fatta valere in via monitoria da Canella davanti al Tribunale di Torino per ottenere il pagamento di euro 40.000 e ha “ordinato la cancellazione della causa riconvenzionale dal ruolo”. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “scrittura difensiva” ai sensi dell’art. 47 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza ca
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