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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18278/2026

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entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romano [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026-ricorrente incidentale-controLo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1103/2022depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 10/11/2014 èstato disposto il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. delle quotecostituenti l’intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] spa, il Gip ha poinominato un amministratore giudiziale delle azioni rappresentanti l’interocapitale sociale di quest’ultima e, all’esito del giudizio, con provvedimento11/10/2021 le quote sono state definitivamente confiscate.Con atto di citazione del 6-12/7/2017 [OSCURATO:PERSONA] spa, chegestisce un hotel a Catania, ha proposto azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. contro [OSCURATO:PERSONA], sua amministratrice unica dal14/4/2006 al 22/9/2016, chiedendone la condanna a rifondere il dannopari ad € 1.470.449,98, deducendo due condotte di mala gestio:.l’avere effettuato tra il 2008 ed il 2011 molteplici prelevamenti dallecasse sociali di [OSCURATO:PERSONA] spa al fine di concedere alla societàcontrollante HFB [OSCURATO:PERSONA] S.A. (con sede in Lussemburgo edetentrice del 98,75% del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] spa)Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026finanziamenti per complessivi € 1.316.465, a titolo gratuito e senzaindicazioni in ordine al tempo del rimborso, senza vantaggi compensativi(così oltretutto rendendo [OSCURATO:PERSONA] spa incapace di far fronte aipagamenti di quanto dovuto all’Erario ed agli enti previdenziali eassicurativi per imposte e contributi ammontanti ad € 1.055.554,47);l’importo finanziato era stato “girato” dalla controllante HFBInvestissements a [OSCURATO:PERSONA] spa, società anch’essa sua controllata,che l’aveva utilizzato per il completamento dei lavori necessari ad unapropria struttura ricettiva;.l’avere acquistato un’attrezzatura professionale per centro esteticoche tuttavia non era mai stata utilizzata, con conseguente inutile esborso,da parte della società, di € 153.984,98 oltre IVA.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda ed ha chiamato in giudizioHFB [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo, in caso diaccoglimento della domanda attorea, l’affermazione del loro obbligo direstituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.316.465 pari alfinanziamento, con conseguente condanna al pagamento, ovvero, insubordine, la condanna dei chiamati alla manleva a suo favore.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] adagire in via surrogatoria nei suoi confronti e ha sostenuto la propriacarenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva ecomunque l’infondatezza delle domande, non essendo tenuta RomanoHouse a restituire a [OSCURATO:PERSONA] le erogazioni ricevute da HFB.Quest’ultima, invece, ha aderito alle difese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e hasostenuto il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e di HFB.Con sentenza del 30/6/2021 il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento delle domande proposte, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- condiritto di manleva nei confronti della HFB [OSCURATO:PERSONA] SA e dellaRomano [OSCURATO:SOCIETA] e con ulteriore diritto di manleva della HFBInvestissements SA nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa- al pagamentoNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa della somma di €.1.316.465, oltreinteressi, rigettando la domanda attorea riguardo all’addebito inerenteall’acquisto delle attrezzature per il centro estetico.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto del 29/9/2021 e lealtre tre parti si sono costituite, proponendo appelli incidentali.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 24/5/2022, inriforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato tutte le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] e ha di conseguenza revocato le condanne di HFB eRomano House.In particolare, la Corte ha rilevato che il Tribunale ha ritenuto che ilfinanziamento di €. 1.316.465 costituisse espressione di mala gestio e haidentificato il danno con la condotta, trascurando di individuare il nesso dicausalità tra condotta e danno.La Corte sostiene che, in caso di abusiva elargizione di denaro daparte di un amministratore di società, il danno risarcibile non èindividuabile nello stesso importo erogato, in mancanza di riscontri circal’irrecuperabilità dello stesso, bensì semmai negli oneri affrontati perl’attività di recupero dell’importo e nelle disfunzioni che l’erogazione hadeterminato nell’esercizio dell’attività d’impresa (come sanzioni e interessiper tardivi adempimenti fiscali).E afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato ilnesso causale tra condotta di mala gestio e danno, non avendo dimostratoche l’azione di recupero nei confronti di HFB fosse inutile e che vi fosseincapienza patrimoniale di quest’ultima (rilevato anche che le valutazionisul patrimonio di HFB erano state prodotte tardivamente in grado diappello).La Corte ha anche respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA],circa l’addebito per l’acquisto di attrezzature, rilevando che si è trattato discelta gestionale e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’atto, convalutazione ex ante, fosse espressione di condotta disaccorta e negligenteNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’amministratrice.

Ha anche rilevato l’inammissibilità dell’ulterioreindividuazione della mala gestio nella mancata limitazione delleconseguenze economiche dell’acquisto, attraverso conservazione orivendita delle attrezzature, trattandosi di configurazione della condotta dimala gestio diversa da quella esposta in primo grado.2) Con ricorso notificato il 29/7/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, proponendoquattro motivi di ricorso.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso con ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, ciascuno,controricorso avverso il predetto ricorso incidentale.Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). in violazione della disciplina dicui agli artt. 2392 e 2393 c.c.

La sentenza ha erroneamente ritenutoesperibile l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore soloall’esito di un infruttuoso tentativo di recupero (coatto) delle sommedistratte”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché questa harigettato le domande della [OSCURATO:PERSONA] spa, volte a fare dichiarare laresponsabilità della signora [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di mala gestiorelativa al prelevamento dalle casse della società ricorrente e successivotrasferimento in favore della controllante HFB di una sommacomplessivamente pari a €. 1.316.465.00 e a far condannare la [OSCURATO:PERSONA] risarcimento dei danni, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutopreventivamente esperire una azione giudiziale nei confronti di HFB, tesaal recupero delle somme distratte, o comunque dare prova dell’incapienzadel patrimonio di HFB.Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026La ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’Appello- cherisulta aver ritenuto l’esperibilità dell’azione di responsabilità avverso l’examministratrice [OSCURATO:PERSONA] subordinata al preventivo esperimento diun’azione giudiziale di recupero delle somme distratte nonché allainfruttuosità della stessa- comporti violazione delle norme di cui agli artt.2932 e 2933 c.c., non rinvenendosi, nel nostro ordinamento, alcunaprevisione normativa che imponga alla società di adoperarsi al fine dineutralizzare o ridurre l’effetto dannoso della condotta illecitadell’amministratore prima di esperire azione ai sensi delle predette normenei confronti dello stesso.1.1) Secondo motivo di impugnazione: “In via subordinata rispettoal superiore motivo, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Lasentenza, non ha tenuto conto delle richieste di restituzione di RomanoPalace, né della prognosi negativa in merito al rimborso espressa dalcollegio sindacale, come emergenti per tabulas”.La ricorrente osserva che, fermo quanto affermato con il primo motivodi impugnazione, anche volendo aderire all’interpretazione della normativaproposta dalla Corte d’Appello, la sentenza si rivela comunque errata, peromessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, non avendo essa tenuto conto: delle richieste diRomano Palace di restituzione delle somme distratte dalla Signora LoMiglio; delle valutazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ordine alla possibilità di concretamente recuperare presso HFB lesomme distratte dalle casse sociali di [OSCURATO:PERSONA]; del comportamentoprocessuale di HFB nel corso dei primi due gradi di giudizio, non essendosiessa mai resa disponibile alla restituzione delle somme e essendo poi stateconfiscate le sue partecipazioni in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.).

La sentenza, inNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026violazione della disciplina di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., nonché degliartt. 1218 e 2697 c.c., ha erroneamente ritenuto non sufficientementeprovato il danno derivato dal trasferimento di somme prelevate daRomano Palace senza titolo”.La ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cuiha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondato il gravame“in relazione alla insufficienza delle prove che la società attrice, che neaveva l’onere, ha dato in relazione al danno in nesso causale con l’atto dimala gestio”, considerando errato identificare “senza alcunaargomentazione di sostegno”, come fatto dal giudice di primo grado, “ildanno con la condotta stessa, trascurando che la condanna risarcitoria exartt. 2392 e 2393 c.c. presuppone la puntuale dimostrazione, oltre chedella condotta di mala gestio, del danno eziologicamente ad essaconnesso”.La ricorrente ha osservato che va ritenuto provato che la sig.ra LoMiglio abbia trasferito da [OSCURATO:PERSONA] alla controllante, sempreriferibile alla famiglia della [OSCURATO:PERSONA], ingenti importi e che ciò sia avvenutomediante diversi versamenti a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto senza che vifosse titolo, senza prevedere una data di rimborso, senza assumere alcunagaranzia circa il rimborso medesimo e senza pattuire alcun corrispettivo, eche HFB non abbia mai provveduto alla restituzione delle somme ottenuteda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il patrimonio di quest’ultima siè in misura corrispondente ridotto, e ha affermato che, nelle ipotesi didistrazione di somme della società, va ritenuto che il danno sia pariall’importo sottratto alla società.2) I primi tre motivi, su riportati, sono fondati.2.1) Si osserva che erroneamente la Corte d’Appello ritiene che ildanno determinato dalla condotta di mala gestio dell’amministratore diuna società, estrinsecatasi nella illegittima distrazione di somme dellastessa, non consista nell’importo delle somme distratte, ma, in mancanzaNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026di riscontri circa l’irrecuperabilità delle somme, debba essere individuatonegli oneri affrontati per le attività di recupero dell’importo e nelledisfunzioni subite dalla società per la conseguente mancanza di liquidità.In tal modo la Corte d’Appello ha subordinato l’esperibilità dell’azionedi responsabilità e risarcimento danni nei confronti dell’amministratore alpreventivo esperimento di azioni giudiziali di recupero delle somme pressocoloro a favore dei quali dette somme erano state destinate a seguitodell’illecita distrazione del patrimonio sociale.Tale tesi sicuramente contrasta sia con la normativa richiamata dallaricorrente (gli artt. 2392 e 2393 c.c. non prevedono che l’azione diresponsabilità sia subordinata a dette condizioni), sia con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “gli amministratori…oveabbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza,sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio dellabanca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti edei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacitàgestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attenderel'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte alrecupero dei finanziamenti erogati” (Cass. civ., sez.

I, 20/09/2023, n.26867; Cass. civ., sez.

I, 21/12/2022, n. 37440).Si veda anche Cass. civ., sez.

I, 21/11/2016, n. 23632, citataerroneamente dalla Corte d’Appello: “Né appare condivisibilel'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo"non rientro" del credito concesso in base alle scelte gestionaliriconosciute come integrative di “mala gestio”.

Affermazione che comportal'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentualemaggiore possibile di rientro”.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, la responsabilitàrisarcitoria dell’amministratore che ha commesso condotte distrattiveconsiste appunto nella distrazione delle risorse del patrimonio sociale: “LaNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla societàamministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscitedall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima,nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegarel'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentrecompete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunquedella destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allosvolgimento dell'attività sociale” (Cass. civ., sez.

I, 12/05/2021, n. 12567;Cass. civ., sez.

I, 1/09/2023, n. 25631).2.2) Né rileva quanto affermato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA],che sostiene che la fattispecie dovrebbe essere inquadrata nell’ambito diuna operazione infragruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c.Si osserva, infatti, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato undiverso tipo di azione, ex art. 2392 e 2393 c.c., per cui non vanno indagatii presupposti di cui a diversa azione societaria.In ogni caso- premesso che gli accenni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] scelte condivise fra le società riguardo all’operazione in esame sono deltutto generici- la Corte d’Appello ha dato per pacifica la condottadistrattiva della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], incentrando la ratio decidendisull’individuazione del nesso causale e del danno (pag. 9 della sentenza:“La motivazione- della sentenza di primo grado-, quindi, identifica senzaalcuna argomentazione di sostegno il danno con la condotta stessa,trascurando che la condanna risarcitoria ex artt. 2392 e 2393 c.c.presuppone la puntuale dimostrazione, oltre che della condotta di malagestio, del danno eziologicamente ad essa connesso”), e la partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto impugnazione incidentalerelativamente alla riconosciuta responsabilità distrattiva su descritta.3) Quarto motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.).

La sentenza, in violazione delladisciplina di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., nonché degli artt. 1218 e 2697Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026c.c., ha erroneamente ritenuto esente da censure la condotta della signoraLo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’asserito acquisto di attrezzature in effetti maiutilizzate e lasciate divenire obsolescenti”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato ledomande svolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di attrezzature per un mai realizzato centro estetico,osserva che l’insindacabilità nel merito delle scelte di gestionedell’amministratore trova un limite sia nella legittimità delle procedureragionevolezza delle scelte gestionali, da compiersi secondo i parametridella diligenza del mandatario e tenendo conto della mancata adozionedelle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, nonché delladiligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischioconnessi all'operazione da intraprendere.La ricorrente sostiene che non sono emersi in causa elementi checonsentano di ritenere legittima la scelta gestionale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che il Tribunale e la Corte d’Appello hannoconformemente valutato come non sindacabile la scelta gestionaledell’amministratrice, considerata la sua attinenza all’attività dell’hotel eritenuto che la valutazione dell’opportunità di una scelta gestionale debbaeffettuarsi ex ante (si veda, per es.: Cass. civ., sez.

III, 22/06/2020, n.12108).Si tratta di considerazioni riservate al giudice del merito.4) Per quanto riguarda le domande della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di manlevanei confronti di HFB e [OSCURATO:PERSONA], le questioni restano assorbitedall’accoglimento del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] e dallaconseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.5) Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: “La sentenza id appellodeve essere cassata nella parte in cui ha compensato le spese giudizialiNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026tra RH, [OSCURATO:PERSONA] e HFB, e riformata riconoscendo in ogni caso il diritto dRH ad essere rimborsata”.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza di appello per la decisione presasulle spese giudiziali (“[OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla LoMiglio le spese di entrambi i gradi…Compensa le spese di entrambi i graditra la [OSCURATO:PERSONA] e le terze chiamate [OSCURATO:SOCIETA] e di queste ultime tra loro”).Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale e dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.6) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, accolto (inparticolare sono accolti i primi tre motivi ed è dichiarato inammissibile ilquarto motivo) ed è assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romano [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026-ricorrente incidentale-controLo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1103/2022depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 10/11/2014 èstato disposto il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. delle quotecostituenti l’intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] spa, il Gip ha poinominato un amministratore giudiziale delle azioni rappresentanti l’interocapitale sociale di quest’ultima e, all’esito del giudizio, con provvedimento11/10/2021 le quote sono state definitivamente confiscate.Con atto di citazione del 6-12/7/2017 [OSCURATO:PERSONA] spa, chegestisce un hotel a Catania, ha proposto azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. contro [OSCURATO:PERSONA], sua amministratrice unica dal14/4/2006 al 22/9/2016, chiedendone la condanna a rifondere il dannopari ad € 1.470.449,98, deducendo due condotte di mala gestio:.l’avere effettuato tra il 2008 ed il 2011 molteplici prelevamenti dallecasse sociali di [OSCURATO:PERSONA] spa al fine di concedere alla societàcontrollante HFB [OSCURATO:PERSONA] S.A. (con sede in Lussemburgo edetentrice del 98,75% del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] spa)Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026finanziamenti per complessivi € 1.316.465, a titolo gratuito e senzaindicazioni in ordine al tempo del rimborso, senza vantaggi compensativi(così oltretutto rendendo [OSCURATO:PERSONA] spa incapace di far fronte aipagamenti di quanto dovuto all’Erario ed agli enti previdenziali eassicurativi per imposte e contributi ammontanti ad € 1.055.554,47);l’importo finanziato era stato “girato” dalla controllante HFBInvestissements a [OSCURATO:PERSONA] spa, società anch’essa sua controllata,che l’aveva utilizzato per il completamento dei lavori necessari ad unapropria struttura ricettiva;.l’avere acquistato un’attrezzatura professionale per centro esteticoche tuttavia non era mai stata utilizzata, con conseguente inutile esborso,da parte della società, di € 153.984,98 oltre IVA.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda ed ha chiamato in giudizioHFB [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo, in caso diaccoglimento della domanda attorea, l’affermazione del loro obbligo direstituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.316.465 pari alfinanziamento, con conseguente condanna al pagamento, ovvero, insubordine, la condanna dei chiamati alla manleva a suo favore.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] adagire in via surrogatoria nei suoi confronti e ha sostenuto la propriacarenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva ecomunque l’infondatezza delle domande, non essendo tenuta RomanoHouse a restituire a [OSCURATO:PERSONA] le erogazioni ricevute da HFB.Quest’ultima, invece, ha aderito alle difese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e hasostenuto il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e di HFB.Con sentenza del 30/6/2021 il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento delle domande proposte, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- condiritto di manleva nei confronti della HFB [OSCURATO:PERSONA] SA e dellaRomano [OSCURATO:SOCIETA] e con ulteriore diritto di manleva della HFBInvestissements SA nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa- al pagamentoNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026in favore della [OSCURATO:PERSONA] spa della somma di €.1.316.465, oltreinteressi, rigettando la domanda attorea riguardo all’addebito inerenteall’acquisto delle attrezzature per il centro estetico.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto del 29/9/2021 e lealtre tre parti si sono costituite, proponendo appelli incidentali.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 24/5/2022, inriforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato tutte le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] e ha di conseguenza revocato le condanne di HFB eRomano House.In particolare, la Corte ha rilevato che il Tribunale ha ritenuto che ilfinanziamento di €. 1.316.465 costituisse espressione di mala gestio e haidentificato il danno con la condotta, trascurando di individuare il nesso dicausalità tra condotta e danno.La Corte sostiene che, in caso di abusiva elargizione di denaro daparte di un amministratore di società, il danno risarcibile non èindividuabile nello stesso importo erogato, in mancanza di riscontri circal’irrecuperabilità dello stesso, bensì semmai negli oneri affrontati perl’attività di recupero dell’importo e nelle disfunzioni che l’erogazione hadeterminato nell’esercizio dell’attività d’impresa (come sanzioni e interessiper tardivi adempimenti fiscali).E afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato ilnesso causale tra condotta di mala gestio e danno, non avendo dimostratoche l’azione di recupero nei confronti di HFB fosse inutile e che vi fosseincapienza patrimoniale di quest’ultima (rilevato anche che le valutazionisul patrimonio di HFB erano state prodotte tardivamente in grado diappello).La Corte ha anche respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA],circa l’addebito per l’acquisto di attrezzature, rilevando che si è trattato discelta gestionale e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’atto, convalutazione ex ante, fosse espressione di condotta disaccorta e negligenteNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’amministratrice. Ha anche rilevato l’inammissibilità dell’ulterioreindividuazione della mala gestio nella mancata limitazione delleconseguenze economiche dell’acquisto, attraverso conservazione orivendita delle attrezzature, trattandosi di configurazione della condotta dimala gestio diversa da quella esposta in primo grado.2) Con ricorso notificato il 29/7/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, proponendoquattro motivi di ricorso.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso con ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, ciascuno,controricorso avverso il predetto ricorso incidentale.Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). in violazione della disciplina dicui agli artt. 2392 e 2393 c.c. La sentenza ha erroneamente ritenutoesperibile l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore soloall’esito di un infruttuoso tentativo di recupero (coatto) delle sommedistratte”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché questa harigettato le domande della [OSCURATO:PERSONA] spa, volte a fare dichiarare laresponsabilità della signora [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di mala gestiorelativa al prelevamento dalle casse della società ricorrente e successivotrasferimento in favore della controllante HFB di una sommacomplessivamente pari a €. 1.316.465.00 e a far condannare la [OSCURATO:PERSONA] risarcimento dei danni, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutopreventivamente esperire una azione giudiziale nei confronti di HFB, tesaal recupero delle somme distratte, o comunque dare prova dell’incapienzadel patrimonio di HFB.Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026La ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’Appello- cherisulta aver ritenuto l’esperibilità dell’azione di responsabilità avverso l’examministratrice [OSCURATO:PERSONA] subordinata al preventivo esperimento diun’azione giudiziale di recupero delle somme distratte nonché allainfruttuosità della stessa- comporti violazione delle norme di cui agli artt.2932 e 2933 c.c., non rinvenendosi, nel nostro ordinamento, alcunaprevisione normativa che imponga alla società di adoperarsi al fine dineutralizzare o ridurre l’effetto dannoso della condotta illecitadell’amministratore prima di esperire azione ai sensi delle predette normenei confronti dello stesso.1.1) Secondo motivo di impugnazione: “In via subordinata rispettoal superiore motivo, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). Lasentenza, non ha tenuto conto delle richieste di restituzione di RomanoPalace, né della prognosi negativa in merito al rimborso espressa dalcollegio sindacale, come emergenti per tabulas”.La ricorrente osserva che, fermo quanto affermato con il primo motivodi impugnazione, anche volendo aderire all’interpretazione della normativaproposta dalla Corte d’Appello, la sentenza si rivela comunque errata, peromessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, non avendo essa tenuto conto: delle richieste diRomano Palace di restituzione delle somme distratte dalla Signora LoMiglio; delle valutazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ordine alla possibilità di concretamente recuperare presso HFB lesomme distratte dalle casse sociali di [OSCURATO:PERSONA]; del comportamentoprocessuale di HFB nel corso dei primi due gradi di giudizio, non essendosiessa mai resa disponibile alla restituzione delle somme e essendo poi stateconfiscate le sue partecipazioni in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). La sentenza, inNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026violazione della disciplina di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., nonché degliartt. 1218 e 2697 c.c., ha erroneamente ritenuto non sufficientementeprovato il danno derivato dal trasferimento di somme prelevate daRomano Palace senza titolo”.La ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cuiha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondato il gravame“in relazione alla insufficienza delle prove che la società attrice, che neaveva l’onere, ha dato in relazione al danno in nesso causale con l’atto dimala gestio”, considerando errato identificare “senza alcunaargomentazione di sostegno”, come fatto dal giudice di primo grado, “ildanno con la condotta stessa, trascurando che la condanna risarcitoria exartt. 2392 e 2393 c.c. presuppone la puntuale dimostrazione, oltre chedella condotta di mala gestio, del danno eziologicamente ad essaconnesso”.La ricorrente ha osservato che va ritenuto provato che la sig.ra LoMiglio abbia trasferito da [OSCURATO:PERSONA] alla controllante, sempreriferibile alla famiglia della [OSCURATO:PERSONA], ingenti importi e che ciò sia avvenutomediante diversi versamenti a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto senza che vifosse titolo, senza prevedere una data di rimborso, senza assumere alcunagaranzia circa il rimborso medesimo e senza pattuire alcun corrispettivo, eche HFB non abbia mai provveduto alla restituzione delle somme ottenuteda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il patrimonio di quest’ultima siè in misura corrispondente ridotto, e ha affermato che, nelle ipotesi didistrazione di somme della società, va ritenuto che il danno sia pariall’importo sottratto alla società.2) I primi tre motivi, su riportati, sono fondati.2.1) Si osserva che erroneamente la Corte d’Appello ritiene che ildanno determinato dalla condotta di mala gestio dell’amministratore diuna società, estrinsecatasi nella illegittima distrazione di somme dellastessa, non consista nell’importo delle somme distratte, ma, in mancanzaNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026di riscontri circa l’irrecuperabilità delle somme, debba essere individuatonegli oneri affrontati per le attività di recupero dell’importo e nelledisfunzioni subite dalla società per la conseguente mancanza di liquidità.In tal modo la Corte d’Appello ha subordinato l’esperibilità dell’azionedi responsabilità e risarcimento danni nei confronti dell’amministratore alpreventivo esperimento di azioni giudiziali di recupero delle somme pressocoloro a favore dei quali dette somme erano state destinate a seguitodell’illecita distrazione del patrimonio sociale.Tale tesi sicuramente contrasta sia con la normativa richiamata dallaricorrente (gli artt. 2392 e 2393 c.c. non prevedono che l’azione diresponsabilità sia subordinata a dette condizioni), sia con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “gli amministratori…oveabbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza,sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio dellabanca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti edei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacitàgestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attenderel'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte alrecupero dei finanziamenti erogati” (Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n.26867; Cass. civ., sez. I, 21/12/2022, n. 37440).Si veda anche Cass. civ., sez. I, 21/11/2016, n. 23632, citataerroneamente dalla Corte d’Appello: “Né appare condivisibilel'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo"non rientro" del credito concesso in base alle scelte gestionaliriconosciute come integrative di “mala gestio”. Affermazione che comportal'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentualemaggiore possibile di rientro”.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, la responsabilitàrisarcitoria dell’amministratore che ha commesso condotte distrattiveconsiste appunto nella distrazione delle risorse del patrimonio sociale: “LaNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla societàamministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscitedall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima,nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegarel'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentrecompete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunquedella destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allosvolgimento dell'attività sociale” (Cass. civ., sez. I, 12/05/2021, n. 12567;Cass. civ., sez. I, 1/09/2023, n. 25631).2.2) Né rileva quanto affermato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA],che sostiene che la fattispecie dovrebbe essere inquadrata nell’ambito diuna operazione infragruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c.Si osserva, infatti, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato undiverso tipo di azione, ex art. 2392 e 2393 c.c., per cui non vanno indagatii presupposti di cui a diversa azione societaria.In ogni caso- premesso che gli accenni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] scelte condivise fra le società riguardo all’operazione in esame sono deltutto generici- la Corte d’Appello ha dato per pacifica la condottadistrattiva della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], incentrando la ratio decidendisull’individuazione del nesso causale e del danno (pag. 9 della sentenza:“La motivazione- della sentenza di primo grado-, quindi, identifica senzaalcuna argomentazione di sostegno il danno con la condotta stessa,trascurando che la condanna risarcitoria ex artt. 2392 e 2393 c.c.presuppone la puntuale dimostrazione, oltre che della condotta di malagestio, del danno eziologicamente ad essa connesso”), e la partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto impugnazione incidentalerelativamente alla riconosciuta responsabilità distrattiva su descritta.3) Quarto motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). La sentenza, in violazione delladisciplina di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., nonché degli artt. 1218 e 2697Numero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026c.c., ha erroneamente ritenuto esente da censure la condotta della signoraLo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’asserito acquisto di attrezzature in effetti maiutilizzate e lasciate divenire obsolescenti”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato ledomande svolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di attrezzature per un mai realizzato centro estetico,osserva che l’insindacabilità nel merito delle scelte di gestionedell’amministratore trova un limite sia nella legittimità delle procedureragionevolezza delle scelte gestionali, da compiersi secondo i parametridella diligenza del mandatario e tenendo conto della mancata adozionedelle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, nonché delladiligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischioconnessi all'operazione da intraprendere.La ricorrente sostiene che non sono emersi in causa elementi checonsentano di ritenere legittima la scelta gestionale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che il Tribunale e la Corte d’Appello hannoconformemente valutato come non sindacabile la scelta gestionaledell’amministratrice, considerata la sua attinenza all’attività dell’hotel eritenuto che la valutazione dell’opportunità di una scelta gestionale debbaeffettuarsi ex ante (si veda, per es.: Cass. civ., sez. III, 22/06/2020, n.12108).Si tratta di considerazioni riservate al giudice del merito.4) Per quanto riguarda le domande della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di manlevanei confronti di HFB e [OSCURATO:PERSONA], le questioni restano assorbitedall’accoglimento del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] e dallaconseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.5) Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: “La sentenza id appellodeve essere cassata nella parte in cui ha compensato le spese giudizialiNumero registro generale 19063/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 18278/2026Data pubblicazione 06/06/2026tra RH, [OSCURATO:PERSONA] e HFB, e riformata riconoscendo in ogni caso il diritto dRH ad essere rimborsata”.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza di appello per la decisione presasulle spese giudiziali (“[OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla LoMiglio le spese di entrambi i gradi…Compensa le spese di entrambi i graditra la [OSCURATO:PERSONA] e le terze chiamate [OSCURATO:SOCIETA] e di queste ultime tra loro”).Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale e dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.6) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, accolto (inparticolare sono accolti i primi tre motivi ed è dichiarato inammissibile ilquarto motivo) ed è assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris