CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7577/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Rilevato che il ricorso- quando contesta il giudizio di penale responsabilità — è affidato a proposizione generiche ed assertive, che contestano alcuni dati di fatto accertati in sentenza sia quanto alla riconducibilità del fatto al Signoriello, alla sottrazione di energia e alla predisposizione del meccanismo di alterazione dei consumi, senza tuttavia denunziare un travisamento della prova nelle forme e nei termini imposti dalla giurisprudenza di questa Corte; Rilevato che il ricorso — quando affronta il tema della circostanza aggravante della violenza sulle cose — è aspecifico in quanto è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante del mezzo fraudolento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così