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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11473/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29840/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1 4 7 3 2 6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3774/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29840/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29840/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29840/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE              1 1 4 7 3     2 6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3774/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29840/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29840/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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