CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 14 settembre 2020, con la quale il Giudice delle indagini preliminari della stessa sede, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, aveva condannato, con rito abbreviato, Giuseppe SORRENTINO alla pena di tre anni, due mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina (art. 23, commi 3 e 4, I. n. 110/75: capo A), ricettazione della stessa arma (art.648 cod. pen.: capo B) e detenzione illegale di munizioni (art. 697 cod. pen.: capo C). I giudici di merito, nella loro coincidente ricostruzione dei fatti, fondavano la responsabilità dell'imputato sul contenuto di atti di polizia giudiziaria, redatti dagli operanti che procedettero all'arresto in flagranza del SORRENTINO, sulle immagini filmate dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la Stazione di servizio "Esso" dove avvennero i fatti (verso le ore 4 del 25 ottobre 2019 in viale Michelangelo, Napoli) e sulla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], poi inattendibilmente ritrattata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Si censura, in particolare, che la Corte di merito abbia valorizzato come "univoco riscontro" della osservazione svolta dagli operanti il contenuto dei filmati, affermando, al contempo, contraddittoriamente, come dalle immagini non fosse possibile individuare il momento in cui il ricorrente avrebbe consegnato al complice [OSCURATO:PERSONA] la pistola (arma, quest'ultima, che sarebbe stata, poi, rinvenuta all'interno del giubbotto verde che, poco prima, e con le immagini che lo documentavano, il SORRENTINO aveva passato al correo). 2.2. Travisamento delle risultanze processuali. Si assume che la Corte di appello abbia apprezzato, a fondamento della confermata condanna, un "falso dato processuale" nell'escludere che dalle immagini a disposizione potesse ricostruirsi "integralmente" la vicenda. Al contrario, ad avviso della difesa, dalle immagini riprese nel video CH08 (diversamente da quelle riprese nel video CH6) la vicenda sarebbe ripresa integralmente e dimostrerebbe come la consegna dell'arma da parte di SORRENTINO a [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai avvenuta (semmai, si notava un terzo che consegnava a [OSCURATO:PERSONA] una banconota). 2.3. Travisamento di atti per omissione. I giudici del gravame avevano ignorato una prova a discarico, costituita dall'esito negativo sortito dagli accertamenti tecnici svolti dalla Polizia scientifica su pistola e caricatore, prodromici alla individuazione di impronte papillari riconducibili al SORRENTINO. La circostanza, dedotta nei motivi di gravame, non era stata oggetto di alcuna risposta in motivazione.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Trovandoci di fronte a una "doppia conforme", giova, in premessa, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in siffatta situazione processuale, il vizio di "travisamento della prova" può essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (v. Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L. e altro, Rv. 272018). È stato, inoltre, precisato che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758). 3. Occorre, poi, ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 4. Giova, ancora, ribadire, quanto all'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione, che esso non richiede necessariamente che il giudice fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260841). 5. Infine, va chiarito che il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/9/2012, Giarri, Rv. 253445). 6. Sulla base delle richiamate premesse ermeneutiche, ritiene il Collegio, su un piano generale, che con il ricorso in esame si ripropongano censure già fatte valere dalla difesa nei due gradi di merito in ordine al peso dimostrativo attribuito al verbale d'arresto (in cui la polizia giudiziaria dà conto anche degli esiti del servizio di osservazione), alle immagini extrapolate dal sistema di videosorveglianza del luogo dove si sono consumati i fatti e agli accertamenti tecnici svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], sollecitando, nella sostanza, una non consentita "rilettura", da parte di questa Corte, degli elementi posti a fondamento della decisione. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo congruo e lineare lo scambio dell'oggetto dalla tasca del SORRENTINO al [OSCURATO:PERSONA], confutando le deduzioni difensive con argomentazioni logiche che, senza trascurare alcun dato probatorio, hanno dato conto, risolvendole, delle lievi discrasie emerse tra la ricostruzione dell'accaduto operata dai verbalizzanti e quanto ricavabile dal sistema di videosorveglianza, nonché delle ragioni dell'attendibilità di quanto percepito dagli agenti di polizia giudiziaria, anche tenendo conto delle dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Analizzando, in particolare, il primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che non è dato ravvisare alcuna contraddittorietà nel ragionamento della Corte di appello, nel senso che la valenza di riscontro conferita dai giudici di merito alle immagini filmate rispetto alla diretta percezione degli eventi da parte degli operanti non va letta - come sembra prospettare il difensore del ricorrente - con riguardo esclusivo al frammento specifico della sequenza, costituito dalla consegna della pistola dal SORRENTINO al [OSCURATO:PERSONA] (che, infatti, è un'azione non ripresa dalle telecamere), ma al contenuto complessivo delle immagini, che, ad esempio, v documentano la circostanza significativa, neppure contestata dalla difesa, della previa consegna, da parte del SORRENTINO al [OSCURATO:PERSONA], del giubbotto verde (di cui il [OSCURATO:PERSONA], che ne indossava già uno, non aveva alcun bisogno per coprirsi), all'interno del quale verrà rinvenuta, nell'immediatezza, la pistola in contestazione. Quanto al secondo motivo, oltre a stigmatizzare il mancato rispetto del principio di autosufficienza da parte del difensore del ricorrente in relazione alle immagini estrapolate dal video CH08 (Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419), il Collegio reputa inconferente la censura di travisamento del contenuto dei filmati, atteso che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la consegna della pistola dal SORRENTINO al [OSCURATO:PERSONA] non dalla visione dei filmati, ma dalla osservazione diretta degli operanti, suffragata, per come detto, dal contenuto complessivo dei filmati medesimi, nonché dalla chiamata di correo del [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorso non si confronta minimamente, denotando, sul punto, la sua aspecificità. Parimenti violativo del canone di autosufficienza è il terzo motivo di ricorso, attesa la mancata allegazione della relazione dalla quale poter eventualmente apprezzare il dedotto travisamento per omissione in ordine all'esito degli accertamenti tecnici svolti dalla [OSCURATO:PERSONA]. La censura, in ogni caso, deve giudicarsi implicitamente disattesa dal complessivo argomentare della sentenza, con la adeguata valorizzazione delle fonti di prova già indicate, oltre che per la valenza necessariamente 'neutra' di ogni prova negativa. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell