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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11460/2026

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lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 658/2024depositata il 06/05/2024.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose in data 8 giugno 2022 ricorso ex art. 447c.p.c. al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell’immobilecommerciale sito in Andora (SV), via Aurelia n. 96/A, il rimborso deicanoni di sublocazione corrisposti dall’ottobre 2017 al febbraio 2021.Dedusse il ricorrente di essere venuto a conoscenza che l’immobile erastato confiscato e acquisito al patrimonio dello Stato e che, pertanto, ilcontratto di sublocazione stipulato nell’ottobre 2017 era nullo perviolazione di norma imperativa.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale chiese il rigetto della domanda.Il Tribunale di Savona, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza n.247/2023 depositata il 12.4.2023, dichiarò la nullità del contratto disublocazione stipulato il 16/10/2017 per impossibilità dell’oggetto eilliceità della causa e condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’importo di euro 51.650,00, oltre IVA, in favore di [OSCURATO:PERSONA].Affermò che il contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà Fiocco si era sciolto nel 2009, quando l’immobile venne confiscato,sicché doveva escludersi il rinnovo automatico dello stesso ai sensi deldisposto di cui all’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), secondo il quale «Laconfisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contrattiaventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale digaranzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».Pertanto, il contratto di sublocazione stipulato nel 2017 doveva ritenersinullo.2.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale harappresentato che il 3 aprile 2023 la Guardia di Finanza aveva sequestratoNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’immobile, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, poiché dalleindagini penali era emerso che l’appellante aveva consentito ad AndreaTonietta di invadere arbitrariamente un immobile confiscato in violazionedegli artt. 110, 633, comma 1, (Invasione di terreni o edifici) e 639-bisc.p.c. e che i canoni di sublocazione a lui corrisposti erano il prezzo delreato commesso per permettere ad [OSCURATO:PERSONA] di acquisire laprelazione per la futura assegnazione dell’immobile confiscato.

Inoltre, insede di sommarie informazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aversaputo, prima di sottoscrivere il contratto di sublocazione, che l’immobileera confiscato e di aver voluto stipulare il contratto per acquisire laprelazione per la futura destinazione del bene.

Tali circostanze, di cui PaoloColombini era venuto a conoscenza solo in data 17 aprile 2023, dopo lapubblicazione della sentenza di primo grado, sono state rappresentatedall’appellante al fine di ottenere il rigetto delle domande formulate inprimo grado da [OSCURATO:PERSONA].Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito l’inammissibilitàdell’appello ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. ed ha chiesto laconferma della sentenza di primo grado.Con sentenza n. 658/2024, depositata il 6 maggio 2024, la Corted'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art.345 c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione fondato su un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.4.

In data 26 novembre 2025 veniva redatta proposta di definizioneanticipata dal Consigliere delegato e ne veniva fatta ritualecomunicazione.La proposta aveva il seguente tenore:«considerato che:Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’unico motivo posto a fondamento del ricorso è manifestamenteinfondato;è vero che l’eccezione di nullità del contratto per motivo illecitocomune non costituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato,essendo rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo,purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati o emergano daglitale principio, tuttavia, deve essere coordinato con le regole generalidel processo civile, onde evitare che il potere officioso consenta alle partidi introdurre tardivamente fatti che avrebbero dovuto essere dedotti nelgiudizio di primo grado;nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile ladeduzione del motivo illecito comune in quanto proposta per la prima voltain appello, osservando che: «già nel primo grado … [l’appellante, n.d.r.]poteva svolgere le argomentazioni spese col presente appello … Non vi è,quindi, certo necessità di ‘conoscere’ gli atti penali sopravvenuti … peraffermare … la contrarietà al buon costume» (v. sentenza, pag. 7);in tal modo, la Corte d’appello ha evidentemente rilevatol’inammissibilità della produzione in appello della documentazione su cuil’appellante aveva fondato il gravame;tale valutazione non risulta adeguatamente censurata ed è comunquerispondente ad un corretto governo delle regole processuali, avendoquesta Corte affermato che «nel giudizio di appello non è ammissibile, aisensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formatisuccessivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio diprimo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza etempestivamente prodotti» (Cass. n. 21080 del 27/07/2024);pertanto,proponeNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. conpronuncia di rigetto».5.

Parte ricorrente chiedeva la decisione del giudizio e veniva fissata latrattazione nell’odierna adunanza camerale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo il ricorrente denuncia «la violazione efalsa applicazione dell’art. 2035 c.c. anche con riferimento agli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» dellasentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto per violazione dell’art. 345 c.p.c. e nella parte in cui, entrandocomunque nel merito, non ha ravvisato i presupposti per l’applicazionedell’art. 2035 c.c..

Deduce il ricorrente che l’accertamento dellacontrarietà di un contratto a norme imperative richiede un’autonomavalutazione del giudice e che la Corte territoriale avrebbe erroneamentenegato che l’occupazione di un immobile commerciale confiscatocostituisse una condotta contraria al buon costume, con conseguente nonripetibilità di quanto corrisposto ai sensi dell’art. 2035 c.c..[OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza impugnata ha enunciato due gradatemotivazioni.La prima nel senso della inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 345c.p.c., affermando che l’appellante aveva proposto una domanda nuova eaveva prodotto documenti nuovi.

In particolare, la Corte territoriale harilevato che mentre in primo grado l’appellante aveva rivendicato lalegittimità del rapporto contrattuale di locazione a partire dal 2009 sinoalla data del 30 aprile 2021, in secondo grado aveva eccepito che ilcontratto era viziato da motivo illecito e aveva ad oggetto “prestazionicontrarie al buon costume”.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026La seconda motivazione è, poi, entrata nel merito, dichiarandol’infondatezza dell’appello per mancanza dei presupposti della invocatasoluti retentio di cui all’art. 2035 c.c..Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità«qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoriadi giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della"potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzagravata» (Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007, Rv. 598305 – 01; Sez. 2,Sentenza n. 9647 del 02/05/2011, Rv. 616900 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021,Rv. 660428 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 21/11/2025, Rv. 677161 - 02).Ebbene, giusta il principio di diritto enunciato, solo la primamotivazione avrebbe potuto e dovuto impugnarsi, essendo stata laseconda enunciata dopo la consumazione della potestas iudicandi.Ora, l’unico motivo in tanto non deduce, come avrebbe dovuto, laviolazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. che non indica nell’intestazione.Se poi si volesse dare rilievo alla evocazione, nella motivazione,dell’art. 345 c.p.c. (al punto 2 della pagina 7), si dovrebbe rilevare chel’assunto dell’impugnazione della declaratoria di inammissibilitàdell’appello resta del tutto non sviluppato nella successiva illustrazione,che si riferisce alla motivazione di merito.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026Anche la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata dal nuovodifensore del ricorrente, integra inammissibilmente il contenuto del motivosoffermandosi sulla questione della non ripetibilità della prestazionecontraria al buon costume.Sicché, in via preliminare rispetto al rilievo della proposta didefinizione anticipata, che risulta pienamente condivisibile quandoconclude dicendo che la sentenza non è correttamente censurata, ilricorso, impugnando la motivazione emessa senza potestas iudicandi,risulta per ciò solo inammissibile.3.

Le spese processuali del giudizio di cassazione seguono lasoccombenza.4.

In considerazione della circostanza che comunque la valutazioneprospettata dalla proposta di definizione risulta gradatamente fondata econdivisibile, il ricorrente va condannato alla sanzione prevista dall’art.96, terzo comma c.p.c. ed al pagamento, in favore della Cassa delleammende, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, dellasomma di euro 1.000,00.5.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamentoin favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00, per spese, oltrealle spese generali ed agli accessori di legge, nonché al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 3.000,00 equitativamenteNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026determinato, e al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di euro 1.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 658/2024depositata il 06/05/2024.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose in data 8 giugno 2022 ricorso ex art. 447c.p.c. al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell’immobilecommerciale sito in Andora (SV), via Aurelia n. 96/A, il rimborso deicanoni di sublocazione corrisposti dall’ottobre 2017 al febbraio 2021.Dedusse il ricorrente di essere venuto a conoscenza che l’immobile erastato confiscato e acquisito al patrimonio dello Stato e che, pertanto, ilcontratto di sublocazione stipulato nell’ottobre 2017 era nullo perviolazione di norma imperativa.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale chiese il rigetto della domanda.Il Tribunale di Savona, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza n.247/2023 depositata il 12.4.2023, dichiarò la nullità del contratto disublocazione stipulato il 16/10/2017 per impossibilità dell’oggetto eilliceità della causa e condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedell’importo di euro 51.650,00, oltre IVA, in favore di [OSCURATO:PERSONA].Affermò che il contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà Fiocco si era sciolto nel 2009, quando l’immobile venne confiscato,sicché doveva escludersi il rinnovo automatico dello stesso ai sensi deldisposto di cui all’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), secondo il quale «Laconfisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contrattiaventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale digaranzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».Pertanto, il contratto di sublocazione stipulato nel 2017 doveva ritenersinullo.2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale harappresentato che il 3 aprile 2023 la Guardia di Finanza aveva sequestratoNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’immobile, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, poiché dalleindagini penali era emerso che l’appellante aveva consentito ad AndreaTonietta di invadere arbitrariamente un immobile confiscato in violazionedegli artt. 110, 633, comma 1, (Invasione di terreni o edifici) e 639-bisc.p.c. e che i canoni di sublocazione a lui corrisposti erano il prezzo delreato commesso per permettere ad [OSCURATO:PERSONA] di acquisire laprelazione per la futura assegnazione dell’immobile confiscato. Inoltre, insede di sommarie informazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aversaputo, prima di sottoscrivere il contratto di sublocazione, che l’immobileera confiscato e di aver voluto stipulare il contratto per acquisire laprelazione per la futura destinazione del bene. Tali circostanze, di cui PaoloColombini era venuto a conoscenza solo in data 17 aprile 2023, dopo lapubblicazione della sentenza di primo grado, sono state rappresentatedall’appellante al fine di ottenere il rigetto delle domande formulate inprimo grado da [OSCURATO:PERSONA].Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito l’inammissibilitàdell’appello ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. ed ha chiesto laconferma della sentenza di primo grado.Con sentenza n. 658/2024, depositata il 6 maggio 2024, la Corted'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art.345 c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione fondato su un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.4. In data 26 novembre 2025 veniva redatta proposta di definizioneanticipata dal Consigliere delegato e ne veniva fatta ritualecomunicazione.La proposta aveva il seguente tenore:«considerato che:Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’unico motivo posto a fondamento del ricorso è manifestamenteinfondato;è vero che l’eccezione di nullità del contratto per motivo illecitocomune non costituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato,essendo rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo,purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati o emergano daglitale principio, tuttavia, deve essere coordinato con le regole generalidel processo civile, onde evitare che il potere officioso consenta alle partidi introdurre tardivamente fatti che avrebbero dovuto essere dedotti nelgiudizio di primo grado;nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile ladeduzione del motivo illecito comune in quanto proposta per la prima voltain appello, osservando che: «già nel primo grado … [l’appellante, n.d.r.]poteva svolgere le argomentazioni spese col presente appello … Non vi è,quindi, certo necessità di ‘conoscere’ gli atti penali sopravvenuti … peraffermare … la contrarietà al buon costume» (v. sentenza, pag. 7);in tal modo, la Corte d’appello ha evidentemente rilevatol’inammissibilità della produzione in appello della documentazione su cuil’appellante aveva fondato il gravame;tale valutazione non risulta adeguatamente censurata ed è comunquerispondente ad un corretto governo delle regole processuali, avendoquesta Corte affermato che «nel giudizio di appello non è ammissibile, aisensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formatisuccessivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio diprimo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza etempestivamente prodotti» (Cass. n. 21080 del 27/07/2024);pertanto,proponeNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. conpronuncia di rigetto».5. Parte ricorrente chiedeva la decisione del giudizio e veniva fissata latrattazione nell’odierna adunanza camerale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo il ricorrente denuncia «la violazione efalsa applicazione dell’art. 2035 c.c. anche con riferimento agli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» dellasentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto per violazione dell’art. 345 c.p.c. e nella parte in cui, entrandocomunque nel merito, non ha ravvisato i presupposti per l’applicazionedell’art. 2035 c.c.. Deduce il ricorrente che l’accertamento dellacontrarietà di un contratto a norme imperative richiede un’autonomavalutazione del giudice e che la Corte territoriale avrebbe erroneamentenegato che l’occupazione di un immobile commerciale confiscatocostituisse una condotta contraria al buon costume, con conseguente nonripetibilità di quanto corrisposto ai sensi dell’art. 2035 c.c..[OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza impugnata ha enunciato due gradatemotivazioni.La prima nel senso della inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 345c.p.c., affermando che l’appellante aveva proposto una domanda nuova eaveva prodotto documenti nuovi. In particolare, la Corte territoriale harilevato che mentre in primo grado l’appellante aveva rivendicato lalegittimità del rapporto contrattuale di locazione a partire dal 2009 sinoalla data del 30 aprile 2021, in secondo grado aveva eccepito che ilcontratto era viziato da motivo illecito e aveva ad oggetto “prestazionicontrarie al buon costume”.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026La seconda motivazione è, poi, entrata nel merito, dichiarandol’infondatezza dell’appello per mancanza dei presupposti della invocatasoluti retentio di cui all’art. 2035 c.c..Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità«qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoriadi giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della"potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzagravata» (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007, Rv. 598305 – 01; Sez. 2,Sentenza n. 9647 del 02/05/2011, Rv. 616900 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021,Rv. 660428 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 21/11/2025, Rv. 677161 - 02).Ebbene, giusta il principio di diritto enunciato, solo la primamotivazione avrebbe potuto e dovuto impugnarsi, essendo stata laseconda enunciata dopo la consumazione della potestas iudicandi.Ora, l’unico motivo in tanto non deduce, come avrebbe dovuto, laviolazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. che non indica nell’intestazione.Se poi si volesse dare rilievo alla evocazione, nella motivazione,dell’art. 345 c.p.c. (al punto 2 della pagina 7), si dovrebbe rilevare chel’assunto dell’impugnazione della declaratoria di inammissibilitàdell’appello resta del tutto non sviluppato nella successiva illustrazione,che si riferisce alla motivazione di merito.Numero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026Anche la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata dal nuovodifensore del ricorrente, integra inammissibilmente il contenuto del motivosoffermandosi sulla questione della non ripetibilità della prestazionecontraria al buon costume.Sicché, in via preliminare rispetto al rilievo della proposta didefinizione anticipata, che risulta pienamente condivisibile quandoconclude dicendo che la sentenza non è correttamente censurata, ilricorso, impugnando la motivazione emessa senza potestas iudicandi,risulta per ciò solo inammissibile.3. Le spese processuali del giudizio di cassazione seguono lasoccombenza.4. In considerazione della circostanza che comunque la valutazioneprospettata dalla proposta di definizione risulta gradatamente fondata econdivisibile, il ricorrente va condannato alla sanzione prevista dall’art.96, terzo comma c.p.c. ed al pagamento, in favore della Cassa delleammende, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, dellasomma di euro 1.000,00.5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentoin favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00, per spese, oltrealle spese generali ed agli accessori di legge, nonché al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 3.000,00 equitativamenteNumero registro generale 16501/2024Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 11460/2026Data pubblicazione 28/04/2026determinato, e al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di euro 1.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris