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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12677/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un arma, commesso in data 8 ottobre 2013 ai danni di [OSCURATO:PERSONA];

2. Il ricorso non è inammissibile in relazione alla denuncia della violazione degli artt. 511 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen., sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 211 giorni di sospensione (154 giorni dal 22 maggio 2017 al 23 ottobre 2017 per astensione del difensore; 35 giorni dal 16 settembre 2019 al 21 ottobre 2019 per impedimento imputato detenuto all'estero; 22 giorni dal 21 ottobre 2019 al 12 novembre 2019 per astensione del difensore);

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere e t nsore [OSCURATO:PERSONA] osini Stena [OSCURATO:PERSONA] . ----------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un arma, commesso in data 8 ottobre 2013 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2. Il ricorso non è inammissibile in relazione alla denuncia della violazione degli artt. 511 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen., sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 211 giorni di sospensione (154 giorni dal 22 maggio 2017 al 23 ottobre 2017 per astensione del difensore; 35 giorni dal 16 settembre 2019 al 21 ottobre 2019 per impedimento imputato detenuto all'estero; 22 giorni dal 21 ottobre 2019 al 12 novembre 2019 per astensione del difensore); 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere e t nsore [OSCURATO:PERSONA] osini Stena [OSCURATO:PERSONA] . ----------
Sentenza Cassazione n. 12677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris