Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24711/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTEcontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 180/2021 depositatail 15 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza 15febbraio 2021 n. 180, con cui la Corte d’appello di Genova, accolto l’appelloNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026principale del Comune di Sanremo e respinto l’appello incidentaledell’odierna ricorrente, ha radicalmente negato la fondatezza della pretesacreditoria originariamente fatta valere da U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] in viamonitoria sulla base di quattro fatture emesse tra novembre 2008 e agosto2009 (n. 15 del 6 novembre 2008; n. 17 del 26 febbraio 2009; n. 18 del 26febbraio 2009; n. 21 del 5 agosto 2009) e ha condannato l’appellanteincidentale al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.2.

La controversia trae origine dal contratto di appalto stipulato il 16ottobre 2006 tra il Comune di Sanremo e U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alla quale era stata affidata per la durata di un triennio la gestione degliimpianti sportivi comunali, tra cui lo stadio comunale, con obbligo dellaconcessionaria di realizzare i lavori di ordinaria amministrazione, o megliodi manutenzione ordinaria periodica verso un canone mensile di euro7.250,00 oltre IVA.La pretesa creditoria fatta valere dalla concessionaria, attrice in primogrado, si riferiva a lavori che la società affermava di aver eseguito benchéfossero di straordinaria amministrazione e dunque di competenza delComune.Il capitolato sottoscritto dalle parti così ripartiva gli oneri a carico dellaconcessionaria (artt. 6-9) e a carico del Comune (art. 10).Per quanto qui rileva, la concessionaria doveva provvedere, «conpersonale e mezzi propri», «A) alla manutenzione periodica del complessosportivo […], beni e strutture pertinenziali ed accessorie, quali: a1) puliziagiornaliera; a2) manutenzione periodica dei campi da gioco e dell’erbaqualora esistente; a3) riparazione dei serramenti interni ed esterni, dellerecinzioni, dei pavimenti e rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari edelettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti (con esclusione dellasostituzione di grandi parti d’impianto, quali caldaie, bruciatori, quadrielettrici, ecc.); a4) la sostituzione di serrature e vetri; B) alla preparazionedella superficie dei campi da gioco prima del loro utilizzo; C) al servizio diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026custodia del complesso sportivo elencato al precedente art. 1 […]» (cosìl’art. 6, comma 1) e a sostenere «tutte le altre spese non poste a carico delComune» (previsione residuale contenuta nell’art. 9).Restavano invece «a carico del Comune di Sanremo le spese: a) diriscaldamento, acqua e luce; b) di straordinaria manutenzione degli impiantie dei locali e di cui all’art. 1621 del Codice Civile non comprese tra quelleposte a carico della concessionaria ai sensi dell’art. 6; c) di assicurazioneriguardanti l’immobile contro i rischi da incendio; d) gli oneri tributariafferenti alla proprietà dell’immobile».2.1.

Lo svolgimento della fase introduttiva del giudizio di primo gradoviene così riassunto nella sentenza della Corte d’appello:«La società U.S.D. [OSCURATO:PERSONA], premesso che il [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva sottoscritto con il Comune di Sanremo un contratto di appalto relativoalla concessione e gestione del complesso dello [OSCURATO:PERSONA] dallaconsegna fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che ai sensi di tale contratto dovevaprovvedere alla manutenzione ordinaria periodica del complesso sportivoper il canone mensile di euro 7.250,00 oltre IVA; che su commissione delComune nel corso del rapporto aveva eseguito anche dei lavori straordinariovverosia lavori di rizollatura e concimazione del campo d’erba come dafattura 15/2008; che, essendo stato esteso l’utilizzo del campo in erba edi altri campetti ad altre quattro società sportive, essa attrice aveva fattopresente che ciò avrebbe determinato costanti ulteriori interventi dimanutenzione straordinaria; che il Comune con comunicazione del22/9/2008, prodotta sub 3, si era impegnato espressamente ad intervenireper la manutenzione straordinaria che si fosse resa necessaria perripristinare il manto erboso; che essa attrice aveva inviato al Comune unprospetto di utilizzo del campo in erba e dei sovrastanti campetti ed avevaquindi provveduto ad eseguire interventi di manutenzione straordinariacome da fatture 17 e 21 del 2009; che sempre su ordine del Comune,come da documento del 22/12/2008, prodotto sub 7, aveva provveduto adNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria (sostituzionedella rete plastificata, sostituzione della rete della porta da calcio, forniturae posa della protezione dei pali di illuminazione come da fattura 18/2009),conveniva davanti al Tribunale di Sanremo il Comune di Sanremo persentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro31.200,00 oltre interessi dalle fatture al saldo, previa rivalutazionemonetaria.Si costituiva il convenuto rilevando che erano state accertateinadempienze contrattuali da parte dell’attrice e che, quindi, erano stateapplicate le penali pattuite e intimato l’avvio della procedura di risoluzionedel contratto; che la fattura n. 15/2008 si riferiva a lavori straordinari dicompetenza del Comune mai conferiti all’attrice e di cui, comunque, non eraprovata l’esecuzione; che, in ordine alle fatture 17 e 21/2009, sicuramentegli interventi di manutenzione straordinaria spettavano ad esso Comune,ma non ne era mai stata autorizzata l’esecuzione da parte dell’attrice; che,quanto alla fattura 18/2009, con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [rectius, 2009,n.d.r.] era stato evidenziato che si trattava di interventi riconducibili allamancata esecuzione da parte dell’attrice della manutenzione ordinaria adessa spettante; che comunque nessun intervento di manutenzionestraordinaria era stato affidato all’attrice e che essa amministrazione avevaottemperato all’obbligo di manutenzione straordinaria del manto erbosoaffidando l’incarico ad una terza ditta; che i pochi interventi dimanutenzione effettuati dall’attrice, anche ove qualificati di caratterestraordinario, erano da ricondurre alla mancata osservanza degli impegnicontrattuali da essa assunti».Acquisiti i documenti prodotti e assunte prove testimoniali e perinterpello, il Tribunale di Imperia con la sentenza 29 novembre 2017 n. 123aveva accolto la domanda della concessionaria limitatamente alle pretesefondate sui lavori di cui alle fatture n. 15 del 6 novembre 2008 di euro12.960,00 IVA compresa (lavori di rizollatura e concimazione del campo inNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026erba con concime specifico, eseguiti, secondo il Tribunale, «nel luglio2008») e n. 18 del 26 febbraio 2009 di euro 3.840,00 IVA compresa(sostituzione della rete plastificata di recinzione, sostituzione della rete dellaporta da calcio, fornitura e posa in opera di pali di illuminazione finoall’altezza di due metri: secondo il Tribunale, una comunicazione delComune datata 22 settembre 2008, relativa a dichiarazione di impegno aintervenire per manutenzioni di carattere straordinario, aveva «ingenerato»nella concessionaria «la convinzione di un consenso da parte del Comune»).Secondo il Tribunale, quei lavori e quelle riparazioni e sostituzionirientravano nella previsione di cui all’art. 10 del capitolato speciale qualioneri di «straordinaria amministrazione».Il Tribunale aveva invece respinto la domanda nella parte fondata sullerimanenti due fatture, entrambe ammontanti a euro 7.200,00 IVAcompresa, «le quali non trovano riscontro in sede di istruttoria orale né sonosorrette da prova alcuna».2.2.

La Corte d’appello di Genova, ad avviso della quale le fatture n.15/2008 e n. 18/2009 valorizzate in primo grado si riferivano amanutenzione ordinaria, ha respinto integralmente le domande dellaconcessionaria.3.

Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.4.

Resiste il Comune di Sanremo con controricorso.5.

Solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchétutti relativi agli affermati crediti, riconosciuti dal Tribunale ma non dallaCorte d’appello, per le prestazioni di cui alle fatture n. 15/2008 e n.18/2009, e in parte ripetitivi.1.1.

Col primo motivo, di natura composita poiché formulato inrelazione all’art. 360, comma 1, numeri 5 e 3, c.p.c., si deduce, da un lato,la «nullità della sentenza […] per omesso esame del consenso scritto delNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026Comune di Sanremo ad eseguire gli interventi» di cui alle fatture n. 15/2008e n. 18/2009 «che è stato oggetto di discussione tra le parti» e, dall’altro,la «violazione e/o mancata applicazione dell’art. 228 c.p.c.».1.2.

Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata «per omessoesame della natura straordinaria degli interventi di cui alla fattura n. 18 del6/11/2008 [rectius, 26 febbraio 2009, n.d.r.] che è stata oggetto didiscussione tra le parti».1.3.

Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata «per omesso esamedella mancata esecuzione della straordinaria manutenzione da parte delComune di Sanremo».1.4.

Sostiene la ricorrente che le prestazioni di cui alle fatture n.15/2008 e n. 18/2009 erano state effettivamente eseguite, si riferivano alavori e opere di manutenzione straordinaria ed erano state effettuate,dietro richiesta o ordine del concedente, su autorizzazione scritta delComune.1.5.

Va preliminarmente ricordato che secondo la Corte d’appello:i lavori indicati nella fattura n. 15/2008, anche a voler ritenere chel’istruttoria avesse dimostrato la loro avvenuta esecuzione nel luglio 2008 eche si trattasse di lavori di manutenzione straordinaria, quando invece era«pacifico» che quelli di manutenzione ordinaria del manto erboso fossero dicompetenza della concessionaria, in ogni caso in assenza di un accordo informa scritta, come necessario nei rapporti con la pubblica amministrazione(v. i riferimenti giurisprudenziali), non poteva dirsi che lavori dimanutenzione straordinaria fossero stati affidati dal Comune allaconcessionaria;- i lavori indicati nella fattura n. 18/2009 riguardavano la manutenzioneordinaria, poiché l’elenco di lavori menzionati sotto la lettera A) dell’art. 6del capitolato speciale, introdotto dal termine “quali”, è solo esemplificativoNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026e non esaustivo, potendosi ritenere che anche gli interventi de quibusfossero già coperti dal canone mensile a carico del Comune (a pagina 9viene compiutamente analizzato e interpretato il combinato disposto di cuiagli artt. 6 e 10 del capitolato speciale) e dunque contrattualmente erano acarico della concessionaria: in ogni caso, mancava un diverso accordoscritto tra le parti.1.6.

Ciò premesso, il primo motivo nel suo secondo profilo èinammissibile, e comunque infondato, nella parte in cui lamenta laviolazione dell’art. 228 c.p.c. a proposito del valore probatorio da assegnarealle dichiarazioni rese all’udienza 26 giugno 2013 dall’ing.

GiampaoloTrucchi, delegato, con procura speciale, dal Sindaco di Sanremo a renderel’interrogatorio formale.Va rilevato che, come già detto, secondo la Corte d’appello nessuncredito poteva sorgere in capo alla concessionaria per aver (in ipotesi)eseguito lavori di manutenzione straordinaria senza un accordo col Comunerivestito della forma scritta a pena di nullità (pagine 6 e ss. dellamotivazione) e che, sotto il profilo ora in esame, il primo motivo èinammissibile laddove sollecita a qualificare come confessorie ledichiarazioni dell’ing.

Trucchi, trascritte nel ricorso limitatamente allarisposta al cap. 9) (mentre il capitolo non è trascritto), e così a operare unarivalutazione degli elementi di prova preclusa al giudice di legittimità,mentre la Corte d’appello, nell’esaminare, alle pagine 8 e ss., le questioniconcernenti le prestazioni di cui alla fattura n. 18/2009 (neppure laricorrente afferma con chiarezza che le dichiarazioni dell’ing.

Trucchiabbiano una qualche attinenza coi lavori di cui alla fattura n. 15/2008), leha espressamente dichiarate «irrilevanti», a fronte della necessità di unaccordo in forma scritta per il sorgere di obbligazioni a carico della p.a., ecomunque del tutto inidonee, per il loro contenuto, a far sorgere nellaconcessionaria alcun affidamento circa un impegno del Comune acorrispondere alla controparte una (neppure meglio determinata) somma diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026danaro per lavori di manutenzione asseritamente straordinaria («[…] delresto da tali dichiarazioni è emerso solo, come rilevato dall’appellanteprincipale, che il Comune aveva ravvisato la necessità di eseguire gliinterventi prospettati dalla società odierna appellata, ma che sussistevacontrasto tra le parti sulla natura di tali interventi - manutenzione ordinariao straordinaria - e che, comunque, il Comune aveva dichiarato di non esseredisponibile a provvedere con fondi ulteriori rispetto a quelli assegnati inbase alle pattuizioni intercorse con il gestore: dichiarazioni che certo nondepongono per l’affidamento alla società appellata dell’esecuzione diinterventi manutentivi ulteriori rispetto a quelli previsti a suo carico nelcontratto»).In ogni caso, l’argomento svolto dalla ricorrente è infondato in dirittoperché anche ove si attribuisse un valore confessorio alle dichiarazionidell’ing.

Trucchi (il cui contenuto peraltro la ricorrente non ha specificatocon chiarezza), o si valorizzasse il risultato di prove testimoniali (in realtàneppure invocato), rimarrebbe insuperata la necessità di provare unaccordo in forma scritta ad substantiam, mentre, come pacifico, nessundocumento utile a colmare tale lacuna è stato prodotto in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]Si veda in proposito, in motivazione, Cass., sez.

I, ord. 2 maggio 2025,n. 11521, par. 9, che distingue la prova del pagamento a favore della p.a.dalla prova della stipulazione del contratto, rispetto alla quale l'osservanzadel requisito formale attiene al momento formativo dell'accordo, risultandoessenziale ai fini della costituzione del vincolo contrattuale, e che ricorda «ilprincipio, costantemente ribadito da questa Corte in riferimento alcontratto, secondo cui, ove la legge richieda la predetta forma a pena dinullità, alla mancata produzione in giudizio del documento recante lamanifestazione della volontà negoziale non può supplire la confessione dellacontroparte (sia essa resa in giudizio, spontaneamente o provocatamediante interrogatorio formale, o in via stragiudiziale), né il deposito diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026una scrittura che la contenga (cfr. Cass., Sez.

I, 25/01/2022, n. 2091; 6/12/2007, n. 25435; Cass., Sez.

II, 21/02/2017, n. 4431; 7/10/1982, n.5148)».Si vedano altresì Cass., sez.

I, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091 («ovel'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lostesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenzae del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, némediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 6/12/2007)»); Cass., sez.

I,18 gennaio 2018, n. 1452, sulla necessità di produrre in giudizio la scrittura,non sostituibile da altri mezzi di prova e neppure dal comportamentoprocessuale delle parti, quando per il contratto è prevista la forma scrittaad substantiam; Cass., sez.

II, ord. 21 febbraio 2017, n. 4431 («[OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma ha poi fatto corretta applicazione del principio per cui,quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richiede a penadi nullità la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi),alla mancata produzione in giudizio del documento non può ovviare laproduzione di una scrittura contenente la confessione della controparte inordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se datale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 5148 del 07/10/1982).

Né tali dichiarazioni potrebberovalere come ricognizione dell'enfiteusi (atto previsto dall'art. 969 c.c.nonché, ratione temporis per il primo contratto, dall'art. 1340 cod. civ. del1865), la quale, se piena e completa, fa fede dell'esistenza dell'enfiteusi esi sostituisce al titolo originario, ove esso manchi, ma che suppone,comunque, che il riconoscimento del diritto da parte di chi si trova nelpossesso del fondo enfiteutico sia reso nei confronti del concedente.

Per ilresto, l'accertamento della natura confessoria di un atto ricognitivo, al di làdella questione della sua astratta inidoneità a valere come prova circal'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri dirittireali, va rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito,Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto storicodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»); Cass., sez.

II, 29 agosto1998, n. 8611, a proposito della irrilevanza della prova testimoniale; Cass.,sez.

II, 7 ottobre 1982, n. 5148.1.7.

Nel resto, i motivi ora in esame, formulati in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., sono inammissibili sotto plurimi profili.1.7.1.

Nonostante il richiamo al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,nessuno di essi individua con precisione un fatto storico, un eventonaturalistico, decisivo per il giudizio, ma trascurato benché oggetto didiscussione tra le parti (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053: «14.7.Ilcontrollo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne […]l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli attiprocessuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituitooggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omessoesame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storicorappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti.

14.7.1. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare- nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma ,n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fattostorico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dallasentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui nerisulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso».1.7.2.

In realtà, la ricorrente, pur deducendo il vizio di attività di cui aln. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., laddove sostiene che i lavori o lesostituzioni di cui alle fatture n. 15/2008 e n. 18/2009 sarebbero stateNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026commissionate, autorizzate o ordinate per iscritto dal Comune si limita aproporre una lettura degli elementi di prova diversa da quella accolta dallaCorte d’appello (cfr. Cass., sez.

V, ord. 25 novembre 2025, n. 30837) e cosìfacendo richiede al giudice di legittimità un’attività che gli è preclusa, ossiail riesame degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito (frale tante, v.

Cass., sez.

VI-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404).1.7.3.

Per altro verso, la ricorrente contrappone la propriainterpretazione degli articoli 6, 9 e 10 del capitolato speciale a quellaillustrata nella sentenza impugnata senza precisare quale criterioermeneutico legale sarebbe stato (e in che senso) violato e dunque si limitaa sollecitare una diversa, e a essa più favorevole, interpretazione delcapitolato, preclusa al giudice di legittimità.È infatti costante l’orientamento secondo cui «nel contratto di dirittoprivato, stipulato da un ente pubblico, la volontà negoziale deve esseretratta esclusivamente dalle pattuizioni intercorse tra i contraenti e risultantidal contratto tra esso stipulato.

Detta interpretazione è rimessa al giudicedi merito, che dovrà effettuarla secondo i principi di cui agli artt. 1362 esegg. c.c. (Cass. 12.8.1995, n. 8866).

Ove detto contratto richiami ilcapitolato speciale di appalto, predisposto dall'ente pubblico, anchel'interpretazione di questo capitolato speciale, contrariamente al capitolatogenerale delle opere pubbliche, che ha valore normativo vincolante (D.P.R.n. 1063 del 1962, S, U. 12.12.1994, n. 10596), è rimessa al giudice dimerito, trattandosi di atto amministrativo ed è censurabile in sede dilegittimità per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 13.1.1994, n. 304).

Ne consegue chetanto il contratto di appalto quanto il capitolato speciale predisposto dalComune di Napoli per la manutenzione delle strade, rientranonell'interpretazione del giudice di merito»: così Cass., sez.

III, 5 giugno2001, n. 7584 (cfr. Cass., sez.

I, 16 giugno 2011, n. 13229).Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/20261.7.4.

Infine, la ricorrente non si confronta compiutamente edirettamente con la ratio decidendi incentrata sulla mancanza di un accordoin forma scritta in forza del quale il Comune, in deroga a quanto previstodal contratto di appalto 16 ottobre 2006, avrebbe affidato allaconcessionaria l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria cosìimpegnandosi a pagarne il corrispettivo.1.8.

Col primo profilo del primo motivo la ricorrente, in relazioneall’art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c., lamenta l’«omesso esame delconsenso scritto del Comune di Sanremo ad eseguire gli interventi» di cuialle fatture n. 15/2008 e n. 18/2009.In realtà, la Corte d’appello ha esaminato sia la nota sottoscritta dalsindaco protocollata il 22 settembre 2008 (espressione, secondo laricorrente, di un impegno del Comune a pagare gli interventi che fosserostati eseguiti dalla concessionaria per manutenzioni di caratterestraordinario resesi necessarie per un più intenso utilizzo del campo dicalcio: la ricorrente omette però di ricordare che nella lettera in esame siparla di eventuali manutenzioni straordinarie finalizzate a ripristinare ilmanto erboso del campo di calcio, che gli interventi di rizollatura econcimazione di cui alla fattura n. 15/2008 – secondo il Tribunale - eranogià stati eseguiti nel luglio 2008, che la fattura n. 18/2009 si riferisce ainterventi del tutto diversi e non riconducibili al ripristino del manto erboso),sia la nota 22 dicembre 2008 sottoscritta dal dirigente comunale ing.Terracciano (espressione, secondo la ricorrente, di un «ordine» impartitodal Comune affinché la concessionaria eseguisse «interventi dimanutenzione straordinaria nei campetti denominati [OSCURATO:PERSONA]»), ilcui contenuto neppure è riprodotto nel ricorso (e ciò fa emergere unulteriore profilo di inammissibilità).Una volta esaminati i documenti, la Corte d’appello ne ha escluso larilevanza osservando:Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026- da un lato e con riferimento alla fattura 6 novembre 2008 n. 15(rizollatura e concimazione del campo in erba con concime specifico), chela lettera 22 settembre 2008 era «successiva» al mese di luglio 2008 edunque ai lavori di rizollatura menzionati nella fattura n. 15/2008 (rilievo,questo, assorbente), che nessun incarico era stato conferito e nessunaautorizzazione era stata data alla concessionaria a provvedere direttamenteall’esecuzione di interventi sul manto erboso diversi da quellicontrattualmente posti a suo carico e già remunerati, che non eracondivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui quella lettera avrebbeindotto la società a ravvisare il consenso del Comune all’esecuzione direttadegli interventi sul manto erboso del campo («La comunicazione datata22/9/2008 del Comune (peraltro successiva ai lavori del luglio 2008),recante la sottoscrizione del Sindaco, oltre che dell’Assessore ai LavoriPubblici e agli [OSCURATO:PERSONA] e del dirigente del settore (prodotta sub 3dalla società USD [OSCURATO:PERSONA]), con cui, a fronte delle preoccupazioniespresse dalla società odierna appellata circa il probabile deterioramentodel manto erboso per un aumentato utilizzo del campo stesso, il Comune siè impegnato ad intervenire “per le manutenzioni di carattere straordinario”che si fossero rese necessarie durante la stagione calcistica “al fine diripristinare il manto erboso”, fermo restando “gli obblighi manutentivicontrattuali di codesta Società di cui all’art. 6 del capitolato specialed’appalto e sempre che tali interventi siano di carattere straordinario”conferma, appunto, la spettanza al Comune degli interventi sul mantoerboso ove abbiano natura straordinaria, senza affatto conferire l’incaricoalla società o comunque autorizzarla a provvedere direttamenteall’esecuzione di interventi sul manto erboso diversi da quellicontrattualmente posti a suo carico.

A fronte di siffatto inequivococontenuto della citata comunicazione, neppure può condividersil’affermazione del Tribunale secondo cui tale comunicazione aveva indottol’appellata a ritenere che fosse stato rilasciato un consenso all’esecuzioneNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026diretta degli interventi straordinari sul manto erboso del campo.

Ancheammesso un inadempimento del Comune all’obbligo assunto di provvederealla manutenzione straordinaria del manto erboso, USD [OSCURATO:PERSONA] solo agire giudizialmente per conseguire l’adempimento specifico didetto obbligo o la risoluzione del contratto per inadempimento dellacontroparte, ma non anche intervenire direttamente in assenza sia di unamodifica, con la dovuta forma, scritta, in tal senso del contratto sia delconferimento, sempre con la necessaria forma scritta, dell’apposito incaricodi eseguire detti interventi»);- dall’altro e con riferimento alla fattura 26 febbraio 2009 n. 18(sostituzione della rete plastificata di recinzione, sostituzione della rete dellaporta da calcio, fornitura e posa in opera di pali di illuminazione finoall’altezza di due metri), che il contenuto della lettera 22 dicembre 2008induceva a conclusioni del tutto opposte a quelle propugnate dalla societàe che irrilevante era la lettera 22 settembre 2008 («[…] la conclusione circal’esclusione di una volontà del Comune di Sanremo di affidare all’[OSCURATO:SOCIETA] interventi manutentivi ulteriori rispetto a quellicontrattuali è avvalorata dalla circostanza che il Comune, con la nota del22/12/2008, sottoscritta dal dirigente comunale ing.

Terracciano, hadisposto che la società appellata non consentisse l’utilizzo dell’impianto aipropri tesserati o ad utenti terzi “fino alla esecuzione delle opere necessarieal ripristino” delle condizioni di sicurezza con riferimento alle reti direcinzione perimetrale, alla struttura delle porte e alla protezione dei pali diilluminazione, avvisando che, ad esecuzione avvenuta, doveva essereinformato lo scrivente che avrebbe provveduto a valutarne l’esito e, se delcaso, ad autorizzare la ripresa dell’attività, con la precisazione che dettacomunicazione veniva “formulata anche ai sensi dell’art. 19 comma 2 delCapitolato Speciale di Appalto in relazione agli obblighi contrattuali”, con ciòrendendo inequivoco che si trattava di un richiamo ad obblighi, appunto,già previsti dal contratto a carico della società calcistica sanremese e nonNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026affatto di un consenso all’esecuzione diretta da parte dell’USD SanremeseCalcio di interventi di manutenzione spettanti, in base al capitolato speciale,al Comune (l’art. 19 comma secondo del capitolato speciale richiamato fariferimento alla possibilità per il Comune di inoltrare contestazioni formaliin caso di accertate inadempienze da parte della concessionaria agli obblighisu di essa gravanti).

Né rileva la comunicazione del Comune già citata del22/9/2008 in quanto relativa ad un impegno del Comune ad intervenire solosul manto erboso e, comunque, come già evidenziato, senza alcunaffidamento alla società odierna appellata di interventi manutentivi diversida quelli posti a suo carico nel contratto»).In definitiva, invece di denunciare un error in procedendo, la ricorrentemira a ottenere una rilettura e una rivalutazione degli elementi desumibilidai due documenti ora menzionati, entrambe precluse al giudice dilegittimità.1.9.

Neppure il secondo motivo è riconducibile alla previsione di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Con tale mezzo la ricorrente si limita, da un lato, ad affermare che gliinterventi descritti nella fattura n. 18/2009 rientrano nei lavori dimanutenzione straordinaria perché, a suo dire, il capitolato speciale, all’art.6, lett.

A), n. 3, poneva a carico della concessionaria la riparazione e non lasostituzione dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni e degliimpianti elettrici; dall’altro, a contrapporre alla motivazione della sentenzaimpugnata quella del giudice di primo grado.1.10.

Il terzo motivo è nella sua prima parte del tutto generico,laddove la ricorrente afferma che la Corte d’appello ha omesso diconsiderare che il Comune non aveva «mai proceduto ad eseguire gliinterventi di manutenzione straordinaria di sua spettanza, lasciando chefosse la Sanremese ad eseguirli», mentre nella sua seconda parte contieneunicamente la reiterazione di quanto già affermato dalla ricorrente, ossiache il Comune, «nel mese di febbraio 2009 […] con lo specifico ordineNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026versato in atti (doc. 7 dell’atto di citazione)», a suo dire, aveva ordinatoalla società di eseguire gli interventi descritti nella fattura n. 18 del 26febbraio 2009, omettendo peraltro di riportare il contenuto specificodell’asserito ordine scritto a suo dire emesso nel mese di febbraio 2009 (ilche integra un ulteriore profilo di inammissibilità per aspecificità e carenzadi autosufficienza), mentre a pagina 3 del ricorso l’asserito ordine delComune viene collegato al «documento del 22/12/2008, prodotto sub 7».Dunque, la ricorrente non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoma semmai di un argomento difensivo o di circostanze non decisive.2.

Col quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., si deduce la «nullità della sentenza […] per omesso esame dellanatura straordinaria degli interventi di cui alle fatture n. 17 del 26/02/2009e n. 21 del 05/08/2009 che è stata oggetto di discussione tra le parti».2.1.

La ricorrente riconosce che gli interventi di cui alle fatture n.17/2009 e n. 21/2009, da lei definiti «lavori extra appalto (bagnare e rullareil campo, pulire gli spogliatoi, gradinate, e tributi)», non rientrano tra quelliprevisti dall’art. 6 del capitolato speciale ma sostiene che essi dovesseroessere «pagati a parte», ossia non fossero remunerati dal canone ordinario,perché conseguenti a un più intenso utilizzo del campo da calcio, utilizzatoda cinque società e non da una, come, a suo dire, originariamente previstonel contratto di appalto.2.2.

In ordine alle fatture 17 e 21 del 2009 la Corte d’appello di Genova,richiamate le doglianze della concessionaria, appellante incidentale(«Deduce l’appellante incidentale che era stata costretta ad eseguire lavoriextra contratto (bagnare e rullare il campo, pulire spogliatoi, gradinate etribune) in conseguenza del più intenso utilizzo del campo da calcio apertoad un maggior numero di squadre.

Rileva poi che il Comune, all’atto delricevimento delle fatture 17 e 21 del 2009, aveva solo contestato l’assenzadi relativi giustificativi e non già l’esecuzione di detti interventi; asserisceche la giustificazione di detti lavori doveva individuarsi nella nota delNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026Comune del 22/9/2008 prodotta sub 3 con l’atto introduttivo del giudizio eche, comunque, la relativa esecuzione era emersa dalle deposizioni dei testiPiccirillo e Bianco»), pur avendo riconosciuto che, sulla scorta delladocumentazione, nel corso del rapporto l’utilizzo del complesso sportivooggetto del contratto intercorso tra il Comune e USD [OSCURATO:PERSONA] erastato esteso ad altre quattro società, ha osservato che: «Orbene, in primoluogo, si osserva che a pag. 2-3 dell’atto di citazione davanti al TribunaleUSD [OSCURATO:PERSONA] ha asserito di aver emesso le fatture nn. 17 e 21 del2009 in quanto “sia il campo in erba che i campetti” avevano avutol’“ulteriore necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria”conseguente all’estensione del loro utilizzo ad altre società, necessitàsegnalata al Comune che aveva assunto l’impegno di cui alla nota del22/9/2008 per le manutenzioni straordinarie al manto erboso.

Gli interventidi manutenzione consistenti nel bagnare e rullare il campo, pulire spogliatoi,gradinate e tribune, invocati con l’appello incidentale e nei capitoli di provadedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c davanti alTribunale a sostegno delle fatture nn. 17 e 21 del 2009, non sono, però,affatto di natura “straordinaria” o comunque trattasi di interventiindubbiamente riconducibili a quelli posti dall’art. 6 del capitolato specialedi appalto a carico della concessionaria.

Eventualmente può ritenersi chel’estensione dell’utilizzo del complesso sportivo, nel corso del rapportocontrattuale, ad altre quattro società sportive possa aver intensificato o resopiù gravoso lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinariaespletati in precedenza dalla concessionaria.

Va, però, osservato che, comerilevato dal Comune, all’art. 5 del capitolato speciale allegato al contrattointercorso tra le parti si prevede che la struttura debba essere “concessa aterzi per avvenimenti sportivi compatibilmente con le esigenze di utilizzo daparte della stessa concessionaria e, limitatamente ai campi di calcio, nelrispetto dei criteri fissati dalla FIGC sia per l’attività agonistica vera e propriasia per gli allenamenti” e che la concessionaria debba garantire in viaNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026prioritaria l’utilizzo dell’impianto sportivo “gratuitamente” alle società edassociazioni sportive cittadine regolarmente iscritte alle rispettivefederazioni ed affiliate al CONI che ne facciano richiesta per lo svolgimentodella loro attività sportiva.

Sempre nell’art. 5 citato è altresì previstal’applicazione, nel caso di richiesta di utilizzo ad opera di società sportive edi praticanti amatoriali e occasionali, di tariffe, da comunicare previamenteall’amministrazione comunale e soggette ad eventuali osservazionivincolanti di detta amministrazione, il cui introito viene trattenuto dallaconcessionaria».Su tali premesse la Corte d’appello ha affermato che: «Gli interventi dimanutenzione invocati a fondamento delle fatture 17 e 21 del 2009 sono,quindi, riconducibili agli interventi che il contratto poneva a carico dellaconcessionaria e, in particolare, ad interventi a proprio carico ben prevedibiliall’atto della stipulazione del contratto.

In ogni caso, anche volendo ritenereche le fatture nn. 17 e 21 del 2009 si riferiscano a interventi dimanutenzione di natura diversa da quelli posti dal contratto a carico dellaconcessionaria, non risulta affatto l’apposita richiesta in tal senso delComune, pur asserita dall’appellante incidentale, e, comunque, non risultail conferimento all’appellante incidentale da parte del Comune, con lanecessaria forma scritta di cui si è detto, dell’incarico di eseguire siffattiinterventi, con la conseguente irrilevanza di ogni accertamento circa laprova, alla stregua delle deposizioni testimoniali, sull’effettiva esecuzionedelle prestazioni in questione.

In particolare, si ribadisce, richiamandointegralmente quanto sopra già evidenziato, che la nota del 22/9/2009[rectius, 2008, n.d.r.] del Comune costituisce un impegno della PA adintervenire in relazione alle condizioni del solo manto erboso e comunquenon costituisce affatto un atto di conferimento alla società calcisticadell’incarico di eseguire tali interventi in sostituzione dell’amministrazione.[…]».Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/20262.3.

Ciò premesso, anche in questo caso il mezzo esorbita dallaprevisione di cui al numero 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. ed èinammissibile, poiché la ricorrente chiede ciò che è precluso al giudice dilegittimità, ossia una rivalutazione degli elementi di fatto e una diversainterpretazione del capitolato speciale, attività riservate al giudice di merito,senza confrontarsi con la ratio decidendi (la necessità di un accordo scrittoderogatorio delle previsioni contenute nel capitolato), e altresì per nonavere la ricorrente, in presenza di doppia conforme di merito (art. 348-ter,comma 5, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis; v. ora l’art. 360, comma4, c.p.c.), assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez.

I, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., sez. lav., 6 agosto 2019, n. 20994).3.

In conclusione, il ricorso va respinto.4.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. doppio contributo.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTEcontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 180/2021 depositatail 15 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza 15febbraio 2021 n. 180, con cui la Corte d’appello di Genova, accolto l’appelloNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026principale del Comune di Sanremo e respinto l’appello incidentaledell’odierna ricorrente, ha radicalmente negato la fondatezza della pretesacreditoria originariamente fatta valere da U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] in viamonitoria sulla base di quattro fatture emesse tra novembre 2008 e agosto2009 (n. 15 del 6 novembre 2008; n. 17 del 26 febbraio 2009; n. 18 del 26febbraio 2009; n. 21 del 5 agosto 2009) e ha condannato l’appellanteincidentale al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.2. La controversia trae origine dal contratto di appalto stipulato il 16ottobre 2006 tra il Comune di Sanremo e U.S.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alla quale era stata affidata per la durata di un triennio la gestione degliimpianti sportivi comunali, tra cui lo stadio comunale, con obbligo dellaconcessionaria di realizzare i lavori di ordinaria amministrazione, o megliodi manutenzione ordinaria periodica verso un canone mensile di euro7.250,00 oltre IVA.La pretesa creditoria fatta valere dalla concessionaria, attrice in primogrado, si riferiva a lavori che la società affermava di aver eseguito benchéfossero di straordinaria amministrazione e dunque di competenza delComune.Il capitolato sottoscritto dalle parti così ripartiva gli oneri a carico dellaconcessionaria (artt. 6-9) e a carico del Comune (art. 10).Per quanto qui rileva, la concessionaria doveva provvedere, «conpersonale e mezzi propri», «A) alla manutenzione periodica del complessosportivo […], beni e strutture pertinenziali ed accessorie, quali: a1) puliziagiornaliera; a2) manutenzione periodica dei campi da gioco e dell’erbaqualora esistente; a3) riparazione dei serramenti interni ed esterni, dellerecinzioni, dei pavimenti e rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari edelettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti (con esclusione dellasostituzione di grandi parti d’impianto, quali caldaie, bruciatori, quadrielettrici, ecc.); a4) la sostituzione di serrature e vetri; B) alla preparazionedella superficie dei campi da gioco prima del loro utilizzo; C) al servizio diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026custodia del complesso sportivo elencato al precedente art. 1 […]» (cosìl’art. 6, comma 1) e a sostenere «tutte le altre spese non poste a carico delComune» (previsione residuale contenuta nell’art. 9).Restavano invece «a carico del Comune di Sanremo le spese: a) diriscaldamento, acqua e luce; b) di straordinaria manutenzione degli impiantie dei locali e di cui all’art. 1621 del Codice Civile non comprese tra quelleposte a carico della concessionaria ai sensi dell’art. 6; c) di assicurazioneriguardanti l’immobile contro i rischi da incendio; d) gli oneri tributariafferenti alla proprietà dell’immobile».2.1. Lo svolgimento della fase introduttiva del giudizio di primo gradoviene così riassunto nella sentenza della Corte d’appello:«La società U.S.D. [OSCURATO:PERSONA], premesso che il [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva sottoscritto con il Comune di Sanremo un contratto di appalto relativoalla concessione e gestione del complesso dello [OSCURATO:PERSONA] dallaconsegna fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che ai sensi di tale contratto dovevaprovvedere alla manutenzione ordinaria periodica del complesso sportivoper il canone mensile di euro 7.250,00 oltre IVA; che su commissione delComune nel corso del rapporto aveva eseguito anche dei lavori straordinariovverosia lavori di rizollatura e concimazione del campo d’erba come dafattura 15/2008; che, essendo stato esteso l’utilizzo del campo in erba edi altri campetti ad altre quattro società sportive, essa attrice aveva fattopresente che ciò avrebbe determinato costanti ulteriori interventi dimanutenzione straordinaria; che il Comune con comunicazione del22/9/2008, prodotta sub 3, si era impegnato espressamente ad intervenireper la manutenzione straordinaria che si fosse resa necessaria perripristinare il manto erboso; che essa attrice aveva inviato al Comune unprospetto di utilizzo del campo in erba e dei sovrastanti campetti ed avevaquindi provveduto ad eseguire interventi di manutenzione straordinariacome da fatture 17 e 21 del 2009; che sempre su ordine del Comune,come da documento del 22/12/2008, prodotto sub 7, aveva provveduto adNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria (sostituzionedella rete plastificata, sostituzione della rete della porta da calcio, forniturae posa della protezione dei pali di illuminazione come da fattura 18/2009),conveniva davanti al Tribunale di Sanremo il Comune di Sanremo persentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro31.200,00 oltre interessi dalle fatture al saldo, previa rivalutazionemonetaria.Si costituiva il convenuto rilevando che erano state accertateinadempienze contrattuali da parte dell’attrice e che, quindi, erano stateapplicate le penali pattuite e intimato l’avvio della procedura di risoluzionedel contratto; che la fattura n. 15/2008 si riferiva a lavori straordinari dicompetenza del Comune mai conferiti all’attrice e di cui, comunque, non eraprovata l’esecuzione; che, in ordine alle fatture 17 e 21/2009, sicuramentegli interventi di manutenzione straordinaria spettavano ad esso Comune,ma non ne era mai stata autorizzata l’esecuzione da parte dell’attrice; che,quanto alla fattura 18/2009, con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [rectius, 2009,n.d.r.] era stato evidenziato che si trattava di interventi riconducibili allamancata esecuzione da parte dell’attrice della manutenzione ordinaria adessa spettante; che comunque nessun intervento di manutenzionestraordinaria era stato affidato all’attrice e che essa amministrazione avevaottemperato all’obbligo di manutenzione straordinaria del manto erbosoaffidando l’incarico ad una terza ditta; che i pochi interventi dimanutenzione effettuati dall’attrice, anche ove qualificati di caratterestraordinario, erano da ricondurre alla mancata osservanza degli impegnicontrattuali da essa assunti».Acquisiti i documenti prodotti e assunte prove testimoniali e perinterpello, il Tribunale di Imperia con la sentenza 29 novembre 2017 n. 123aveva accolto la domanda della concessionaria limitatamente alle pretesefondate sui lavori di cui alle fatture n. 15 del 6 novembre 2008 di euro12.960,00 IVA compresa (lavori di rizollatura e concimazione del campo inNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026erba con concime specifico, eseguiti, secondo il Tribunale, «nel luglio2008») e n. 18 del 26 febbraio 2009 di euro 3.840,00 IVA compresa(sostituzione della rete plastificata di recinzione, sostituzione della rete dellaporta da calcio, fornitura e posa in opera di pali di illuminazione finoall’altezza di due metri: secondo il Tribunale, una comunicazione delComune datata 22 settembre 2008, relativa a dichiarazione di impegno aintervenire per manutenzioni di carattere straordinario, aveva «ingenerato»nella concessionaria «la convinzione di un consenso da parte del Comune»).Secondo il Tribunale, quei lavori e quelle riparazioni e sostituzionirientravano nella previsione di cui all’art. 10 del capitolato speciale qualioneri di «straordinaria amministrazione».Il Tribunale aveva invece respinto la domanda nella parte fondata sullerimanenti due fatture, entrambe ammontanti a euro 7.200,00 IVAcompresa, «le quali non trovano riscontro in sede di istruttoria orale né sonosorrette da prova alcuna».2.2. La Corte d’appello di Genova, ad avviso della quale le fatture n.15/2008 e n. 18/2009 valorizzate in primo grado si riferivano amanutenzione ordinaria, ha respinto integralmente le domande dellaconcessionaria.3. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.4. Resiste il Comune di Sanremo con controricorso.5. Solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchétutti relativi agli affermati crediti, riconosciuti dal Tribunale ma non dallaCorte d’appello, per le prestazioni di cui alle fatture n. 15/2008 e n.18/2009, e in parte ripetitivi.1.1. Col primo motivo, di natura composita poiché formulato inrelazione all’art. 360, comma 1, numeri 5 e 3, c.p.c., si deduce, da un lato,la «nullità della sentenza […] per omesso esame del consenso scritto delNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026Comune di Sanremo ad eseguire gli interventi» di cui alle fatture n. 15/2008e n. 18/2009 «che è stato oggetto di discussione tra le parti» e, dall’altro,la «violazione e/o mancata applicazione dell’art. 228 c.p.c.».1.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata «per omessoesame della natura straordinaria degli interventi di cui alla fattura n. 18 del6/11/2008 [rectius, 26 febbraio 2009, n.d.r.] che è stata oggetto didiscussione tra le parti».1.3. Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata «per omesso esamedella mancata esecuzione della straordinaria manutenzione da parte delComune di Sanremo».1.4. Sostiene la ricorrente che le prestazioni di cui alle fatture n.15/2008 e n. 18/2009 erano state effettivamente eseguite, si riferivano alavori e opere di manutenzione straordinaria ed erano state effettuate,dietro richiesta o ordine del concedente, su autorizzazione scritta delComune.1.5. Va preliminarmente ricordato che secondo la Corte d’appello:i lavori indicati nella fattura n. 15/2008, anche a voler ritenere chel’istruttoria avesse dimostrato la loro avvenuta esecuzione nel luglio 2008 eche si trattasse di lavori di manutenzione straordinaria, quando invece era«pacifico» che quelli di manutenzione ordinaria del manto erboso fossero dicompetenza della concessionaria, in ogni caso in assenza di un accordo informa scritta, come necessario nei rapporti con la pubblica amministrazione(v. i riferimenti giurisprudenziali), non poteva dirsi che lavori dimanutenzione straordinaria fossero stati affidati dal Comune allaconcessionaria;- i lavori indicati nella fattura n. 18/2009 riguardavano la manutenzioneordinaria, poiché l’elenco di lavori menzionati sotto la lettera A) dell’art. 6del capitolato speciale, introdotto dal termine “quali”, è solo esemplificativoNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026e non esaustivo, potendosi ritenere che anche gli interventi de quibusfossero già coperti dal canone mensile a carico del Comune (a pagina 9viene compiutamente analizzato e interpretato il combinato disposto di cuiagli artt. 6 e 10 del capitolato speciale) e dunque contrattualmente erano acarico della concessionaria: in ogni caso, mancava un diverso accordoscritto tra le parti.1.6. Ciò premesso, il primo motivo nel suo secondo profilo èinammissibile, e comunque infondato, nella parte in cui lamenta laviolazione dell’art. 228 c.p.c. a proposito del valore probatorio da assegnarealle dichiarazioni rese all’udienza 26 giugno 2013 dall’ing. GiampaoloTrucchi, delegato, con procura speciale, dal Sindaco di Sanremo a renderel’interrogatorio formale.Va rilevato che, come già detto, secondo la Corte d’appello nessuncredito poteva sorgere in capo alla concessionaria per aver (in ipotesi)eseguito lavori di manutenzione straordinaria senza un accordo col Comunerivestito della forma scritta a pena di nullità (pagine 6 e ss. dellamotivazione) e che, sotto il profilo ora in esame, il primo motivo èinammissibile laddove sollecita a qualificare come confessorie ledichiarazioni dell’ing. Trucchi, trascritte nel ricorso limitatamente allarisposta al cap. 9) (mentre il capitolo non è trascritto), e così a operare unarivalutazione degli elementi di prova preclusa al giudice di legittimità,mentre la Corte d’appello, nell’esaminare, alle pagine 8 e ss., le questioniconcernenti le prestazioni di cui alla fattura n. 18/2009 (neppure laricorrente afferma con chiarezza che le dichiarazioni dell’ing. Trucchiabbiano una qualche attinenza coi lavori di cui alla fattura n. 15/2008), leha espressamente dichiarate «irrilevanti», a fronte della necessità di unaccordo in forma scritta per il sorgere di obbligazioni a carico della p.a., ecomunque del tutto inidonee, per il loro contenuto, a far sorgere nellaconcessionaria alcun affidamento circa un impegno del Comune acorrispondere alla controparte una (neppure meglio determinata) somma diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026danaro per lavori di manutenzione asseritamente straordinaria («[…] delresto da tali dichiarazioni è emerso solo, come rilevato dall’appellanteprincipale, che il Comune aveva ravvisato la necessità di eseguire gliinterventi prospettati dalla società odierna appellata, ma che sussistevacontrasto tra le parti sulla natura di tali interventi - manutenzione ordinariao straordinaria - e che, comunque, il Comune aveva dichiarato di non esseredisponibile a provvedere con fondi ulteriori rispetto a quelli assegnati inbase alle pattuizioni intercorse con il gestore: dichiarazioni che certo nondepongono per l’affidamento alla società appellata dell’esecuzione diinterventi manutentivi ulteriori rispetto a quelli previsti a suo carico nelcontratto»).In ogni caso, l’argomento svolto dalla ricorrente è infondato in dirittoperché anche ove si attribuisse un valore confessorio alle dichiarazionidell’ing. Trucchi (il cui contenuto peraltro la ricorrente non ha specificatocon chiarezza), o si valorizzasse il risultato di prove testimoniali (in realtàneppure invocato), rimarrebbe insuperata la necessità di provare unaccordo in forma scritta ad substantiam, mentre, come pacifico, nessundocumento utile a colmare tale lacuna è stato prodotto in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]Si veda in proposito, in motivazione, Cass., sez. I, ord. 2 maggio 2025,n. 11521, par. 9, che distingue la prova del pagamento a favore della p.a.dalla prova della stipulazione del contratto, rispetto alla quale l'osservanzadel requisito formale attiene al momento formativo dell'accordo, risultandoessenziale ai fini della costituzione del vincolo contrattuale, e che ricorda «ilprincipio, costantemente ribadito da questa Corte in riferimento alcontratto, secondo cui, ove la legge richieda la predetta forma a pena dinullità, alla mancata produzione in giudizio del documento recante lamanifestazione della volontà negoziale non può supplire la confessione dellacontroparte (sia essa resa in giudizio, spontaneamente o provocatamediante interrogatorio formale, o in via stragiudiziale), né il deposito diNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026una scrittura che la contenga (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2022, n. 2091; 6/12/2007, n. 25435; Cass., Sez. II, 21/02/2017, n. 4431; 7/10/1982, n.5148)».Si vedano altresì Cass., sez. I, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091 («ovel'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lostesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenzae del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, némediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 6/12/2007)»); Cass., sez. I,18 gennaio 2018, n. 1452, sulla necessità di produrre in giudizio la scrittura,non sostituibile da altri mezzi di prova e neppure dal comportamentoprocessuale delle parti, quando per il contratto è prevista la forma scrittaad substantiam; Cass., sez. II, ord. 21 febbraio 2017, n. 4431 («[OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma ha poi fatto corretta applicazione del principio per cui,quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richiede a penadi nullità la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi),alla mancata produzione in giudizio del documento non può ovviare laproduzione di una scrittura contenente la confessione della controparte inordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se datale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 5148 del 07/10/1982). Né tali dichiarazioni potrebberovalere come ricognizione dell'enfiteusi (atto previsto dall'art. 969 c.c.nonché, ratione temporis per il primo contratto, dall'art. 1340 cod. civ. del1865), la quale, se piena e completa, fa fede dell'esistenza dell'enfiteusi esi sostituisce al titolo originario, ove esso manchi, ma che suppone,comunque, che il riconoscimento del diritto da parte di chi si trova nelpossesso del fondo enfiteutico sia reso nei confronti del concedente. Per ilresto, l'accertamento della natura confessoria di un atto ricognitivo, al di làdella questione della sua astratta inidoneità a valere come prova circal'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri dirittireali, va rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito,Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto storicodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»); Cass., sez. II, 29 agosto1998, n. 8611, a proposito della irrilevanza della prova testimoniale; Cass.,sez. II, 7 ottobre 1982, n. 5148.1.7. Nel resto, i motivi ora in esame, formulati in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., sono inammissibili sotto plurimi profili.1.7.1. Nonostante il richiamo al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,nessuno di essi individua con precisione un fatto storico, un eventonaturalistico, decisivo per il giudizio, ma trascurato benché oggetto didiscussione tra le parti (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053: «14.7.Ilcontrollo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne […]l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli attiprocessuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituitooggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omessoesame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storicorappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti. 14.7.1. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare- nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma ,n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fattostorico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dallasentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui nerisulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso».1.7.2. In realtà, la ricorrente, pur deducendo il vizio di attività di cui aln. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., laddove sostiene che i lavori o lesostituzioni di cui alle fatture n. 15/2008 e n. 18/2009 sarebbero stateNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026commissionate, autorizzate o ordinate per iscritto dal Comune si limita aproporre una lettura degli elementi di prova diversa da quella accolta dallaCorte d’appello (cfr. Cass., sez. V, ord. 25 novembre 2025, n. 30837) e cosìfacendo richiede al giudice di legittimità un’attività che gli è preclusa, ossiail riesame degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito (frale tante, v. Cass., sez. VI-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404).1.7.3. Per altro verso, la ricorrente contrappone la propriainterpretazione degli articoli 6, 9 e 10 del capitolato speciale a quellaillustrata nella sentenza impugnata senza precisare quale criterioermeneutico legale sarebbe stato (e in che senso) violato e dunque si limitaa sollecitare una diversa, e a essa più favorevole, interpretazione delcapitolato, preclusa al giudice di legittimità.È infatti costante l’orientamento secondo cui «nel contratto di dirittoprivato, stipulato da un ente pubblico, la volontà negoziale deve esseretratta esclusivamente dalle pattuizioni intercorse tra i contraenti e risultantidal contratto tra esso stipulato. Detta interpretazione è rimessa al giudicedi merito, che dovrà effettuarla secondo i principi di cui agli artt. 1362 esegg. c.c. (Cass. 12.8.1995, n. 8866). Ove detto contratto richiami ilcapitolato speciale di appalto, predisposto dall'ente pubblico, anchel'interpretazione di questo capitolato speciale, contrariamente al capitolatogenerale delle opere pubbliche, che ha valore normativo vincolante (D.P.R.n. 1063 del 1962, S, U. 12.12.1994, n. 10596), è rimessa al giudice dimerito, trattandosi di atto amministrativo ed è censurabile in sede dilegittimità per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 13.1.1994, n. 304). Ne consegue chetanto il contratto di appalto quanto il capitolato speciale predisposto dalComune di Napoli per la manutenzione delle strade, rientranonell'interpretazione del giudice di merito»: così Cass., sez. III, 5 giugno2001, n. 7584 (cfr. Cass., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13229).Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/20261.7.4. Infine, la ricorrente non si confronta compiutamente edirettamente con la ratio decidendi incentrata sulla mancanza di un accordoin forma scritta in forza del quale il Comune, in deroga a quanto previstodal contratto di appalto 16 ottobre 2006, avrebbe affidato allaconcessionaria l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria cosìimpegnandosi a pagarne il corrispettivo.1.8. Col primo profilo del primo motivo la ricorrente, in relazioneall’art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c., lamenta l’«omesso esame delconsenso scritto del Comune di Sanremo ad eseguire gli interventi» di cuialle fatture n. 15/2008 e n. 18/2009.In realtà, la Corte d’appello ha esaminato sia la nota sottoscritta dalsindaco protocollata il 22 settembre 2008 (espressione, secondo laricorrente, di un impegno del Comune a pagare gli interventi che fosserostati eseguiti dalla concessionaria per manutenzioni di caratterestraordinario resesi necessarie per un più intenso utilizzo del campo dicalcio: la ricorrente omette però di ricordare che nella lettera in esame siparla di eventuali manutenzioni straordinarie finalizzate a ripristinare ilmanto erboso del campo di calcio, che gli interventi di rizollatura econcimazione di cui alla fattura n. 15/2008 – secondo il Tribunale - eranogià stati eseguiti nel luglio 2008, che la fattura n. 18/2009 si riferisce ainterventi del tutto diversi e non riconducibili al ripristino del manto erboso),sia la nota 22 dicembre 2008 sottoscritta dal dirigente comunale ing.Terracciano (espressione, secondo la ricorrente, di un «ordine» impartitodal Comune affinché la concessionaria eseguisse «interventi dimanutenzione straordinaria nei campetti denominati [OSCURATO:PERSONA]»), ilcui contenuto neppure è riprodotto nel ricorso (e ciò fa emergere unulteriore profilo di inammissibilità).Una volta esaminati i documenti, la Corte d’appello ne ha escluso larilevanza osservando:Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026- da un lato e con riferimento alla fattura 6 novembre 2008 n. 15(rizollatura e concimazione del campo in erba con concime specifico), chela lettera 22 settembre 2008 era «successiva» al mese di luglio 2008 edunque ai lavori di rizollatura menzionati nella fattura n. 15/2008 (rilievo,questo, assorbente), che nessun incarico era stato conferito e nessunaautorizzazione era stata data alla concessionaria a provvedere direttamenteall’esecuzione di interventi sul manto erboso diversi da quellicontrattualmente posti a suo carico e già remunerati, che non eracondivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui quella lettera avrebbeindotto la società a ravvisare il consenso del Comune all’esecuzione direttadegli interventi sul manto erboso del campo («La comunicazione datata22/9/2008 del Comune (peraltro successiva ai lavori del luglio 2008),recante la sottoscrizione del Sindaco, oltre che dell’Assessore ai LavoriPubblici e agli [OSCURATO:PERSONA] e del dirigente del settore (prodotta sub 3dalla società USD [OSCURATO:PERSONA]), con cui, a fronte delle preoccupazioniespresse dalla società odierna appellata circa il probabile deterioramentodel manto erboso per un aumentato utilizzo del campo stesso, il Comune siè impegnato ad intervenire “per le manutenzioni di carattere straordinario”che si fossero rese necessarie durante la stagione calcistica “al fine diripristinare il manto erboso”, fermo restando “gli obblighi manutentivicontrattuali di codesta Società di cui all’art. 6 del capitolato specialed’appalto e sempre che tali interventi siano di carattere straordinario”conferma, appunto, la spettanza al Comune degli interventi sul mantoerboso ove abbiano natura straordinaria, senza affatto conferire l’incaricoalla società o comunque autorizzarla a provvedere direttamenteall’esecuzione di interventi sul manto erboso diversi da quellicontrattualmente posti a suo carico. A fronte di siffatto inequivococontenuto della citata comunicazione, neppure può condividersil’affermazione del Tribunale secondo cui tale comunicazione aveva indottol’appellata a ritenere che fosse stato rilasciato un consenso all’esecuzioneNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026diretta degli interventi straordinari sul manto erboso del campo. Ancheammesso un inadempimento del Comune all’obbligo assunto di provvederealla manutenzione straordinaria del manto erboso, USD [OSCURATO:PERSONA] solo agire giudizialmente per conseguire l’adempimento specifico didetto obbligo o la risoluzione del contratto per inadempimento dellacontroparte, ma non anche intervenire direttamente in assenza sia di unamodifica, con la dovuta forma, scritta, in tal senso del contratto sia delconferimento, sempre con la necessaria forma scritta, dell’apposito incaricodi eseguire detti interventi»);- dall’altro e con riferimento alla fattura 26 febbraio 2009 n. 18(sostituzione della rete plastificata di recinzione, sostituzione della rete dellaporta da calcio, fornitura e posa in opera di pali di illuminazione finoall’altezza di due metri), che il contenuto della lettera 22 dicembre 2008induceva a conclusioni del tutto opposte a quelle propugnate dalla societàe che irrilevante era la lettera 22 settembre 2008 («[…] la conclusione circal’esclusione di una volontà del Comune di Sanremo di affidare all’[OSCURATO:SOCIETA] interventi manutentivi ulteriori rispetto a quellicontrattuali è avvalorata dalla circostanza che il Comune, con la nota del22/12/2008, sottoscritta dal dirigente comunale ing. Terracciano, hadisposto che la società appellata non consentisse l’utilizzo dell’impianto aipropri tesserati o ad utenti terzi “fino alla esecuzione delle opere necessarieal ripristino” delle condizioni di sicurezza con riferimento alle reti direcinzione perimetrale, alla struttura delle porte e alla protezione dei pali diilluminazione, avvisando che, ad esecuzione avvenuta, doveva essereinformato lo scrivente che avrebbe provveduto a valutarne l’esito e, se delcaso, ad autorizzare la ripresa dell’attività, con la precisazione che dettacomunicazione veniva “formulata anche ai sensi dell’art. 19 comma 2 delCapitolato Speciale di Appalto in relazione agli obblighi contrattuali”, con ciòrendendo inequivoco che si trattava di un richiamo ad obblighi, appunto,già previsti dal contratto a carico della società calcistica sanremese e nonNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026affatto di un consenso all’esecuzione diretta da parte dell’USD SanremeseCalcio di interventi di manutenzione spettanti, in base al capitolato speciale,al Comune (l’art. 19 comma secondo del capitolato speciale richiamato fariferimento alla possibilità per il Comune di inoltrare contestazioni formaliin caso di accertate inadempienze da parte della concessionaria agli obblighisu di essa gravanti). Né rileva la comunicazione del Comune già citata del22/9/2008 in quanto relativa ad un impegno del Comune ad intervenire solosul manto erboso e, comunque, come già evidenziato, senza alcunaffidamento alla società odierna appellata di interventi manutentivi diversida quelli posti a suo carico nel contratto»).In definitiva, invece di denunciare un error in procedendo, la ricorrentemira a ottenere una rilettura e una rivalutazione degli elementi desumibilidai due documenti ora menzionati, entrambe precluse al giudice dilegittimità.1.9. Neppure il secondo motivo è riconducibile alla previsione di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Con tale mezzo la ricorrente si limita, da un lato, ad affermare che gliinterventi descritti nella fattura n. 18/2009 rientrano nei lavori dimanutenzione straordinaria perché, a suo dire, il capitolato speciale, all’art.6, lett. A), n. 3, poneva a carico della concessionaria la riparazione e non lasostituzione dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni e degliimpianti elettrici; dall’altro, a contrapporre alla motivazione della sentenzaimpugnata quella del giudice di primo grado.1.10. Il terzo motivo è nella sua prima parte del tutto generico,laddove la ricorrente afferma che la Corte d’appello ha omesso diconsiderare che il Comune non aveva «mai proceduto ad eseguire gliinterventi di manutenzione straordinaria di sua spettanza, lasciando chefosse la Sanremese ad eseguirli», mentre nella sua seconda parte contieneunicamente la reiterazione di quanto già affermato dalla ricorrente, ossiache il Comune, «nel mese di febbraio 2009 […] con lo specifico ordineNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026versato in atti (doc. 7 dell’atto di citazione)», a suo dire, aveva ordinatoalla società di eseguire gli interventi descritti nella fattura n. 18 del 26febbraio 2009, omettendo peraltro di riportare il contenuto specificodell’asserito ordine scritto a suo dire emesso nel mese di febbraio 2009 (ilche integra un ulteriore profilo di inammissibilità per aspecificità e carenzadi autosufficienza), mentre a pagina 3 del ricorso l’asserito ordine delComune viene collegato al «documento del 22/12/2008, prodotto sub 7».Dunque, la ricorrente non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoma semmai di un argomento difensivo o di circostanze non decisive.2. Col quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., si deduce la «nullità della sentenza […] per omesso esame dellanatura straordinaria degli interventi di cui alle fatture n. 17 del 26/02/2009e n. 21 del 05/08/2009 che è stata oggetto di discussione tra le parti».2.1. La ricorrente riconosce che gli interventi di cui alle fatture n.17/2009 e n. 21/2009, da lei definiti «lavori extra appalto (bagnare e rullareil campo, pulire gli spogliatoi, gradinate, e tributi)», non rientrano tra quelliprevisti dall’art. 6 del capitolato speciale ma sostiene che essi dovesseroessere «pagati a parte», ossia non fossero remunerati dal canone ordinario,perché conseguenti a un più intenso utilizzo del campo da calcio, utilizzatoda cinque società e non da una, come, a suo dire, originariamente previstonel contratto di appalto.2.2. In ordine alle fatture 17 e 21 del 2009 la Corte d’appello di Genova,richiamate le doglianze della concessionaria, appellante incidentale(«Deduce l’appellante incidentale che era stata costretta ad eseguire lavoriextra contratto (bagnare e rullare il campo, pulire spogliatoi, gradinate etribune) in conseguenza del più intenso utilizzo del campo da calcio apertoad un maggior numero di squadre. Rileva poi che il Comune, all’atto delricevimento delle fatture 17 e 21 del 2009, aveva solo contestato l’assenzadi relativi giustificativi e non già l’esecuzione di detti interventi; asserisceche la giustificazione di detti lavori doveva individuarsi nella nota delNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026Comune del 22/9/2008 prodotta sub 3 con l’atto introduttivo del giudizio eche, comunque, la relativa esecuzione era emersa dalle deposizioni dei testiPiccirillo e Bianco»), pur avendo riconosciuto che, sulla scorta delladocumentazione, nel corso del rapporto l’utilizzo del complesso sportivooggetto del contratto intercorso tra il Comune e USD [OSCURATO:PERSONA] erastato esteso ad altre quattro società, ha osservato che: «Orbene, in primoluogo, si osserva che a pag. 2-3 dell’atto di citazione davanti al TribunaleUSD [OSCURATO:PERSONA] ha asserito di aver emesso le fatture nn. 17 e 21 del2009 in quanto “sia il campo in erba che i campetti” avevano avutol’“ulteriore necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria”conseguente all’estensione del loro utilizzo ad altre società, necessitàsegnalata al Comune che aveva assunto l’impegno di cui alla nota del22/9/2008 per le manutenzioni straordinarie al manto erboso. Gli interventidi manutenzione consistenti nel bagnare e rullare il campo, pulire spogliatoi,gradinate e tribune, invocati con l’appello incidentale e nei capitoli di provadedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c davanti alTribunale a sostegno delle fatture nn. 17 e 21 del 2009, non sono, però,affatto di natura “straordinaria” o comunque trattasi di interventiindubbiamente riconducibili a quelli posti dall’art. 6 del capitolato specialedi appalto a carico della concessionaria. Eventualmente può ritenersi chel’estensione dell’utilizzo del complesso sportivo, nel corso del rapportocontrattuale, ad altre quattro società sportive possa aver intensificato o resopiù gravoso lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinariaespletati in precedenza dalla concessionaria. Va, però, osservato che, comerilevato dal Comune, all’art. 5 del capitolato speciale allegato al contrattointercorso tra le parti si prevede che la struttura debba essere “concessa aterzi per avvenimenti sportivi compatibilmente con le esigenze di utilizzo daparte della stessa concessionaria e, limitatamente ai campi di calcio, nelrispetto dei criteri fissati dalla FIGC sia per l’attività agonistica vera e propriasia per gli allenamenti” e che la concessionaria debba garantire in viaNumero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/2026prioritaria l’utilizzo dell’impianto sportivo “gratuitamente” alle società edassociazioni sportive cittadine regolarmente iscritte alle rispettivefederazioni ed affiliate al CONI che ne facciano richiesta per lo svolgimentodella loro attività sportiva. Sempre nell’art. 5 citato è altresì previstal’applicazione, nel caso di richiesta di utilizzo ad opera di società sportive edi praticanti amatoriali e occasionali, di tariffe, da comunicare previamenteall’amministrazione comunale e soggette ad eventuali osservazionivincolanti di detta amministrazione, il cui introito viene trattenuto dallaconcessionaria».Su tali premesse la Corte d’appello ha affermato che: «Gli interventi dimanutenzione invocati a fondamento delle fatture 17 e 21 del 2009 sono,quindi, riconducibili agli interventi che il contratto poneva a carico dellaconcessionaria e, in particolare, ad interventi a proprio carico ben prevedibiliall’atto della stipulazione del contratto. In ogni caso, anche volendo ritenereche le fatture nn. 17 e 21 del 2009 si riferiscano a interventi dimanutenzione di natura diversa da quelli posti dal contratto a carico dellaconcessionaria, non risulta affatto l’apposita richiesta in tal senso delComune, pur asserita dall’appellante incidentale, e, comunque, non risultail conferimento all’appellante incidentale da parte del Comune, con lanecessaria forma scritta di cui si è detto, dell’incarico di eseguire siffattiinterventi, con la conseguente irrilevanza di ogni accertamento circa laprova, alla stregua delle deposizioni testimoniali, sull’effettiva esecuzionedelle prestazioni in questione. In particolare, si ribadisce, richiamandointegralmente quanto sopra già evidenziato, che la nota del 22/9/2009[rectius, 2008, n.d.r.] del Comune costituisce un impegno della PA adintervenire in relazione alle condizioni del solo manto erboso e comunquenon costituisce affatto un atto di conferimento alla società calcisticadell’incarico di eseguire tali interventi in sostituzione dell’amministrazione.[…]».Numero registro generale 11974/2021Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 24711/2026Data pubblicazione 19/08/20262.3. Ciò premesso, anche in questo caso il mezzo esorbita dallaprevisione di cui al numero 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. ed èinammissibile, poiché la ricorrente chiede ciò che è precluso al giudice dilegittimità, ossia una rivalutazione degli elementi di fatto e una diversainterpretazione del capitolato speciale, attività riservate al giudice di merito,senza confrontarsi con la ratio decidendi (la necessità di un accordo scrittoderogatorio delle previsioni contenute nel capitolato), e altresì per nonavere la ricorrente, in presenza di doppia conforme di merito (art. 348-ter,comma 5, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis; v. ora l’art. 360, comma4, c.p.c.), assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. I, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., sez. lav., 6 agosto 2019, n. 20994).3. In conclusione, il ricorso va respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. doppio contributo. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete
Sentenza Cassazione n. 24711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris