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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 01463/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] in carica e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 9 3/202 3 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia;rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesionedella controparte; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il 12/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8209/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] in carica e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 9 3/202 3 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia;rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesionedella controparte; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 12/01
Decreto Cassazione n. 01463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris