Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41720/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Teramo, la Corte di appello di L'Aquila riduceva la durata delle pene accessorie temporanee ad un anno, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero valorizzato degli elementi - segnatamente: le risultanze dei questionari ai fornitori, l'assenza della fattura di cui all'imputazione, le dichiarazioni del commercialista, l'essere la fattura stata compilata su un modello identico a quello utilizzato dall'imputato, la numerazione della fattura -, privi di sicura concludenza, considerando che non è stato sentito il titolare della società che ha messo la fattura, né, nei confronti di detta società, sono stati svolti accertamenti; aggiunge il ricorrente che la deposizione del commercialista sarebbe neutra, e che l'imputato aveva effettivamente acquistato un rilevante quantitativo di borse per rivenderle al suo maggiore committente, a riprova dell'effettività dell'operazione commerciale indicata nella fattura.

3. Il ricorso risulta inammissibile, sia perché sollecita una diversa lettura di dati probatori, sia perché articola censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta.

4. Invero, con doppia valutazione pienamente convergente, i giudici di merito hanno ravvisato, in maniera non implausibile, la fittizietà dell'operazione commerciale indicata nella fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ditta individuale dell'imputato - vale a dire l'acquisto di 980 borsette in pelle - e poi indicata nella dichiarazione annuale relativa al 2014, da una serie di elementi globalmente valutati, quali: la fattura non era stata annotata nelle scritture contabili della ditta [OSCURATO:PERSONA]; in sede di verifica fiscale non era stato rinvenuto alcun documento relativo sia al rapporto contrattuale con l'indicata ditta, sia al trasporto della merce asseritamente acquistato, sia alle modalità di pagamento.

Oltre a ciò, la Corte di merito ha valorizzato la deposizione del commercialista, il quale ha dichiarato, per un verso, che la fattura in esame non risultava tra quelle in possesso dell'Isidori, le quali erano tutte riferite solo ad operazioni di acquisto di beni dalla ditta dell'imputato e non anche di vendita, e, per altro verso, che dagli estratti conto e dal registro IVA non figurava l'eventuale pagamento del prezzo indicato nella fattura in questione.

Si tratta di una motivazione saldamente ancorata alle risultanze probatorie e immune da vizi logici che, quindi, merita conferma.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] torbetta Giuli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Teramo, la Corte di appello di L'Aquila riduceva la durata delle pene accessorie temporanee ad un anno, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero valorizzato degli elementi - segnatamente: le risultanze dei questionari ai fornitori, l'assenza della fattura di cui all'imputazione, le dichiarazioni del commercialista, l'essere la fattura stata compilata su un modello identico a quello utilizzato dall'imputato, la numerazione della fattura -, privi di sicura concludenza, considerando che non è stato sentito il titolare della società che ha messo la fattura, né, nei confronti di detta società, sono stati svolti accertamenti; aggiunge il ricorrente che la deposizione del commercialista sarebbe neutra, e che l'imputato aveva effettivamente acquistato un rilevante quantitativo di borse per rivenderle al suo maggiore committente, a riprova dell'effettività dell'operazione commerciale indicata nella fattura. 3. Il ricorso risulta inammissibile, sia perché sollecita una diversa lettura di dati probatori, sia perché articola censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta. 4. Invero, con doppia valutazione pienamente convergente, i giudici di merito hanno ravvisato, in maniera non implausibile, la fittizietà dell'operazione commerciale indicata nella fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ditta individuale dell'imputato - vale a dire l'acquisto di 980 borsette in pelle - e poi indicata nella dichiarazione annuale relativa al 2014, da una serie di elementi globalmente valutati, quali: la fattura non era stata annotata nelle scritture contabili della ditta [OSCURATO:PERSONA]; in sede di verifica fiscale non era stato rinvenuto alcun documento relativo sia al rapporto contrattuale con l'indicata ditta, sia al trasporto della merce asseritamente acquistato, sia alle modalità di pagamento. Oltre a ciò, la Corte di merito ha valorizzato la deposizione del commercialista, il quale ha dichiarato, per un verso, che la fattura in esame non risultava tra quelle in possesso dell'Isidori, le quali erano tutte riferite solo ad operazioni di acquisto di beni dalla ditta dell'imputato e non anche di vendita, e, per altro verso, che dagli estratti conto e dal registro IVA non figurava l'eventuale pagamento del prezzo indicato nella fattura in questione. Si tratta di una motivazione saldamente ancorata alle risultanze probatorie e immune da vizi logici che, quindi, merita conferma. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] torbetta Giuli
Sentenza Cassazione n. 41720/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris