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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33358/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- /1" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva; che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione dei giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2025 ILCipnsilbliere estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- /1" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva; che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione dei giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 ILCipnsilbliere estensore Il P esidente
Sentenza Cassazione n. 33358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris