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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 18427/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale per il riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto contro il provvedimento del Tribunale di Velletri del 22 ottobre 2021 che respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata - per decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e sottoposto a misura cautelare per questo reato a far data dal 4 giugno 2019.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame lamentando, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen.

Dopo aver preso atto che il termine di fase è stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente afferma che l'ordinanza impugnata avrebbe aggiunto al doppio del termine di fase - che costituisce il limite massimo dell'aumento consentito dal comma 6 del citato art. 304 per effetto di tale sospensione - ulteriori mesi sei, imputati a quelli non utilizzati nella fase delle indagini preliminari.

Avrebbe quindi tenuto conto anche dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 3-bis cod. proc. pen., in contrasto con la lettera della legge (l'art. 304 comma 6 prevede infatti espressamente che la durata della custodia cautelare non possa comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 1, 2 e 3 «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) numero 3-bis») e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in tal senso anche a Sezioni Unite (sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Gallo, Rv. 259176). [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Per meglio comprendere i termini della questione occorre riferire quanto emerge dagli atti in merito allo svolgimento della vicenda processuale.

Con ordinanza dell'8 maggio 2019, eseguita il 4 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di aver concorso nel reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale per il riesame, adito da Palma, ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma ha confermato l'ordinanza con riferimento al reato previsto dall'art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90.

Ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., la sussistenza di tale aggravante ad effetto speciale porta la pena edittale di cui tenere conto per determinare i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. ad anni dieci di reclusione (anni sei più due terzi).

Il termine previsto per la fase delle indagini preliminari, e quello previsto per la fase del giudizio erano dunque, entrambi, pari ad un anno (art. 303, comma 1, lett. a), n. 2 e art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen).

Il 21 ottobre 2019 (quando erano decorsi cinque mesi e diciassette giorni dall'esecuzione della misura) fu emesso decreto di giudizio immediato.

Palma fu tratto a giudizio di fronte al Tribunale di Roma che, con sentenza del 15 aprile 2020, si dichiarò incompetente trasmettendo gli atti al Tribunale di Velletri.

Il 25 novembre 2020, essendo decorso più di un anno dall'emissione del decreto di giudizio immediato, Palma chiese la revoca della misura per decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen.

La richiesta fu respinta dapprima dal Tribunale di Velletri e poi dal Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame fu respinto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 28741 del 16/06/2021, Palma, Rv. 281696).

Con questa sentenza la Corte ritenne che la trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale avesse comportato il nuovo decorso dei termini di fase e che il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., aggiungendo al termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 (nuovamente decorso dal 15 aprile 2020) ulteriori sei mesi, imputati a quelli della fase delle indagini preliminari non completamente utilizzati.

Nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. era possibile perché il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, se aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 del medesimo decreto, è tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. 3.

Sulla base di tale ragionamento in diritto il termine della custodia cautelare sarebbe dovuto scadere il 15 ottobre 2021.

Decorsa tale data senza che il giudizio di primo grado fosse stato definito con sentenza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la perdita di efficacia della misura, ma l'istanza è stata respinta.

Per motivare il rigetto, il Tribunale di Velletri e il Tribunale per il riesame di Roma hanno chiarito che, con ordinanza del 15 febbraio 2021, il termine di durata della custodia cautelare era stato sospeso ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

Il difensore non contesta tale circostanza, sostiene però che il termine sospeso sarebbe stato prolungato di un anno rispetto alla scadenza già stabilita, sicché nel determinare il termine massimo, si sarebbe tenuto conto dei sei mesi non utilizzati nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3- bis, operazione che, quando si procede alla sospensione dei termini di durata delle misure cautelari ai sensi dell'art. 304 commi 2 e 6 cod. proc. pen., non è consentita.

4. Una attenta lettura dell'ordinanza impugnata consente di concludere che le censure mosse dal ricorrente non sono fondate perché, nel calcolare la scadenza del termine massimo di durata della misura ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., non si è affatto tenuto conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. rispettando così le precise indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 29556 del 29/05/2014, Gallo, Rv. 259176; Sez. 2, n. 47072 del 10/10/2013, Chierchia, Rv. 257443; Sez. 6, Sentenza n. 38671 del 07/10/2011, Amasiatu, Rv. 250847).

La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che, per effetto dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della misura cautelare emessa dal Tribunale di Velletri in data 15.2.2021, il termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen. potesse essere aumentato al massimo fino al doppio (e portato, quindi, ad anni due).

Ha rilevato poi che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005, tale termine non doveva essere calcolato a decorrere dalla sentenza dichiarativa di incompetenza del 15 aprile 2020, bensì dalla data del 21 novembre 2019, nella quale è stato emesso il decreto di giudizio immediato e si è chiusa la fase delle indagini preliminari.

Ha concluso, quindi, che quel termine (non prolungato di mesi sei, come il ricorrente sostiene) sarebbe decorso il 21 novembre 2021 e non lo era ancora in data 22 ottobre 2021, quando il Tribunale di Velletri respinse la richiesta di revoca avanzata dall'odierno ricorrente.

Come risulta dagli atti, il 10-11 novembre 2021, prima che il termine scadesse, il processo di primo grado si è chiuso con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione; di conseguenza, ha iniziato a decorrere il termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. c), n. 2 cod. proc. pen. 5.

Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che il ricorso è manifestamente infondato (e perciò inammissibile) nella parte in cui sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe sommato al termine massimo di durata della custodia - fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma dell'art. 304 cod. proc. pen. - l'ulteriore termine utilizzato ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen.

Il periodo di custodia cautelare sofferto per la fase dibattimentale ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, infatti, è di poco inferiore ai due anni, sicché il termine di un anno, raddoppiato ai sensi dell'art. 304 comma 6 cod. proc. pen., non è decorso.

Poiché l'esecuzione della misura cautelare ha avuto inizio il 4 giugno 2019, non è attualmente decorso neppure il termine previsto dall'art. 303 comma 4 cod. proc. pen. che, salve eventuali ulteriori sospensioni disposte ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen, è pari a quattro anni.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 dei 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale per il riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto contro il provvedimento del Tribunale di Velletri del 22 ottobre 2021 che respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata - per decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e sottoposto a misura cautelare per questo reato a far data dal 4 giugno 2019. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame lamentando, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. Dopo aver preso atto che il termine di fase è stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente afferma che l'ordinanza impugnata avrebbe aggiunto al doppio del termine di fase - che costituisce il limite massimo dell'aumento consentito dal comma 6 del citato art. 304 per effetto di tale sospensione - ulteriori mesi sei, imputati a quelli non utilizzati nella fase delle indagini preliminari. Avrebbe quindi tenuto conto anche dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 3-bis cod. proc. pen., in contrasto con la lettera della legge (l'art. 304 comma 6 prevede infatti espressamente che la durata della custodia cautelare non possa comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 1, 2 e 3 «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) numero 3-bis») e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in tal senso anche a Sezioni Unite (sentenza n. 29556 del 29/05/2014, Gallo, Rv. 259176). [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Per meglio comprendere i termini della questione occorre riferire quanto emerge dagli atti in merito allo svolgimento della vicenda processuale. Con ordinanza dell'8 maggio 2019, eseguita il 4 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di aver concorso nel reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90, 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale per il riesame, adito da Palma, ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma ha confermato l'ordinanza con riferimento al reato previsto dall'art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90. Ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., la sussistenza di tale aggravante ad effetto speciale porta la pena edittale di cui tenere conto per determinare i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. ad anni dieci di reclusione (anni sei più due terzi). Il termine previsto per la fase delle indagini preliminari, e quello previsto per la fase del giudizio erano dunque, entrambi, pari ad un anno (art. 303, comma 1, lett. a), n. 2 e art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen). Il 21 ottobre 2019 (quando erano decorsi cinque mesi e diciassette giorni dall'esecuzione della misura) fu emesso decreto di giudizio immediato. Palma fu tratto a giudizio di fronte al Tribunale di Roma che, con sentenza del 15 aprile 2020, si dichiarò incompetente trasmettendo gli atti al Tribunale di Velletri. Il 25 novembre 2020, essendo decorso più di un anno dall'emissione del decreto di giudizio immediato, Palma chiese la revoca della misura per decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen. La richiesta fu respinta dapprima dal Tribunale di Velletri e poi dal Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame fu respinto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 28741 del 16/06/2021, Palma, Rv. 281696). Con questa sentenza la Corte ritenne che la trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale avesse comportato il nuovo decorso dei termini di fase e che il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., aggiungendo al termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 (nuovamente decorso dal 15 aprile 2020) ulteriori sei mesi, imputati a quelli della fase delle indagini preliminari non completamente utilizzati. Nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. era possibile perché il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, se aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 del medesimo decreto, è tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. 3. Sulla base di tale ragionamento in diritto il termine della custodia cautelare sarebbe dovuto scadere il 15 ottobre 2021. Decorsa tale data senza che il giudizio di primo grado fosse stato definito con sentenza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la perdita di efficacia della misura, ma l'istanza è stata respinta. Per motivare il rigetto, il Tribunale di Velletri e il Tribunale per il riesame di Roma hanno chiarito che, con ordinanza del 15 febbraio 2021, il termine di durata della custodia cautelare era stato sospeso ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore non contesta tale circostanza, sostiene però che il termine sospeso sarebbe stato prolungato di un anno rispetto alla scadenza già stabilita, sicché nel determinare il termine massimo, si sarebbe tenuto conto dei sei mesi non utilizzati nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3- bis, operazione che, quando si procede alla sospensione dei termini di durata delle misure cautelari ai sensi dell'art. 304 commi 2 e 6 cod. proc. pen., non è consentita. 4. Una attenta lettura dell'ordinanza impugnata consente di concludere che le censure mosse dal ricorrente non sono fondate perché, nel calcolare la scadenza del termine massimo di durata della misura ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., non si è affatto tenuto conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. rispettando così le precise indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29556 del 29/05/2014, Gallo, Rv. 259176; Sez. 2, n. 47072 del 10/10/2013, Chierchia, Rv. 257443; Sez. 6, Sentenza n. 38671 del 07/10/2011, Amasiatu, Rv. 250847). La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che, per effetto dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della misura cautelare emessa dal Tribunale di Velletri in data 15.2.2021, il termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen. potesse essere aumentato al massimo fino al doppio (e portato, quindi, ad anni due). Ha rilevato poi che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005, tale termine non doveva essere calcolato a decorrere dalla sentenza dichiarativa di incompetenza del 15 aprile 2020, bensì dalla data del 21 novembre 2019, nella quale è stato emesso il decreto di giudizio immediato e si è chiusa la fase delle indagini preliminari. Ha concluso, quindi, che quel termine (non prolungato di mesi sei, come il ricorrente sostiene) sarebbe decorso il 21 novembre 2021 e non lo era ancora in data 22 ottobre 2021, quando il Tribunale di Velletri respinse la richiesta di revoca avanzata dall'odierno ricorrente. Come risulta dagli atti, il 10-11 novembre 2021, prima che il termine scadesse, il processo di primo grado si è chiuso con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione; di conseguenza, ha iniziato a decorrere il termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. c), n. 2 cod. proc. pen. 5. Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che il ricorso è manifestamente infondato (e perciò inammissibile) nella parte in cui sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe sommato al termine massimo di durata della custodia - fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma dell'art. 304 cod. proc. pen. - l'ulteriore termine utilizzato ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. Il periodo di custodia cautelare sofferto per la fase dibattimentale ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, infatti, è di poco inferiore ai due anni, sicché il termine di un anno, raddoppiato ai sensi dell'art. 304 comma 6 cod. proc. pen., non è decorso. Poiché l'esecuzione della misura cautelare ha avuto inizio il 4 giugno 2019, non è attualmente decorso neppure il termine previsto dall'art. 303 comma 4 cod. proc. pen. che, salve eventuali ulteriori sospensioni disposte ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen, è pari a quattro anni. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 dei 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6