CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., quanto al solo trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura - anche sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) - l'operata valutazione delle prove, in particolare di quelle dichiarative (quanto, ad esempio, all'apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni delle persone offese e del teste Parinetto,) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag.12, della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare, attraverso una parcellizzata e diretta esibizione delle fonti di prova, una non consentita, alternativa, loro rivisitazione, al di fuori dell'allegazione di decisivi ed inopinabili travisamenti del loro contenuto, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale si eccepisce il vizio di sussunzione dei fatti contestati, che avrebbero dovuto essere giuridicamente qualificati alla stregua del delitto di cui all'art. 640- ter cod. pen., è concia matamente generico, posto che reitera acriticamente quanto sostenuto con il corrispondente motivo di appello, senza per nulla confutare il decisivo elemento in fatto secondo il quale mancava l'elemento materiale della fattispecie di cui s'invocava l'applicazione: ossia la manipolazione o l'alterazione del sistema informatico (cfr. pag. 14, terzo capoverso, della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con í motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022