CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33768/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] 49/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, in [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, insieme agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), la rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B0/ C638C) ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E46 C638J) ed ivi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 374/A - in proprio e anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] -, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] S6B57 C638L) ed ivi residente, al [OSCURATO:PERSONA] n. 183 - quale successore a titolo particolare e per atto inter vivos di [OSCURATO:PERSONA] -, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 93R62 C638Z) ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 98 - quale successore a titolo particolare e per atto inter vivos di [OSCURATO:PERSONA] -, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E25 F229Q) e [OSCURATO:PERSONA]Errico del Foro di Roma (C.F..: [OSCURATO:PERSONA] 57P07 A662P) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 55, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti incidentali – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.IVA: 1199150015), in persona del legale rappresentante dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 21.03.2019 (n. 42540 rep. e n. 13795 racc.), rilasciata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], con sede in Torino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 30 ottobre 2019 (n. 15286 rep. e n. 8I88 racc.) del notaio [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Venezia, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 1575/2019 emessa dalla Corte d’appello di Venezia in data 10/04/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], Valeria, Michele, Lino e Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e Luisella proponevano azione giudiziaria contro la [OSCURATO:SOCIETA]. e la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Venezia perData pubblicazione 20/06/2022 veder riconosciuta o costituita coattivamente una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore delle loro proprietà nel Comune di Chioggia, identificate al Foglio 38 con i mappali 103, 920, subb 1, 2 e 3, 821, subb 1, 2, 3, 7 e 8, e 581 e a carico del fondo finitimo di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., dalla stessa (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) concesso in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e identificato al Foglio 38 col mapp. 583, subb 1 e 2. Si costituivano i convenuti, chiedendo la reiezione in toto (la [OSCURATO:SOCIETA].) o in parte (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) delle domande attoree. Istruita la causa con prove tecniche e documentali, il Tribunale di Venezia costituiva servitù di passaggio pedonale e carraio a beneficio dei fondi iscritti nel catasto del Comune di Chioggia al foglio 38 mappali 920 subb 1, 2 e 3, e partita 25337 foglio 38 mappale 581, e a carico dei fondi iscritti al foglio 38 mapp. 583, subb. 1 e 2, il tutto su un percorso della larghezza da cm. 480; rigettava per il resto la domanda di parte attrice, così come le domande di parte convenuta. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 90/18 proponevano appello disgiuntamente la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare e per atto inter vivos di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare e per atto inter vivos di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valeria e Michele, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Venezia disponeva la cancellazione della trascrizione della servitù a favore del mappale 920, subb. 1, 2 e 3, a carico del mappale 583, subb. 1 e 2, e la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del mappale n. 583, subb. 1 e 2, ed a favore del fondo dominante mappale n. 581 del foglio 38, al fine di consentire al detto fondo l’accesso alla pubblica via, sulla base delle seguenti considerazioni: - in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Boldrin F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il contratto di leasing finanziario configurava sostanzialmente una locazione con finalità traslativa della proprietà, sicchè non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale formale intestatario del bene, ma anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale utilizzatore dell'immobile, era legittimata ad appellare la sentenza che gravava di servitù l'immobile di cui era attuale utilizzatore e proprietario in fieri, atteso che la costituzione di una servitù avrebbe diminuito o reso più gravoso l'utilizzo dell'immobile con possibili riflessi economici sul valore del bene e sul contratto di leasing in corso; - alla stregua di quanto emerso dalla CTU disposta in primo grado e dallo stesso giudizio di primo grado, risultava come fatto non contestato che la proprietà dei mappali 920 e 821 era di parte attorea, per cui il primo non poteva ritenersi intercluso, con conseguente costituzione a suo favore di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c., dal momento che la costituzione di tale servitù sarebbe stata giustificata solo se ed in quanto il preteso fondo dominante fosse stato circondato da proprietà di terzi, mentre la sentenza del Tribunale di Venezia aveva accertato che il mapp. 821 aveva accesso diretto alla pubblica via; - gli otto nuovi documenti presentati in appello da parte appellata al fine di contestare la statuizione secondo cui i mappali 920 e 821 apparterrebbero allo stesso proprietario non potevano essere valutati, in quanto produzione nuova in appello; - d’altra parte, parte appellata in primo grado, nell’atto di citazione, si era dichiarata proprietaria dei predetti beni e pertanto tale fatto non era in contestazione; - quanto alla servitù di passaggio pedonale e carraio costituita a carico del mapp. 583 e a favore del mapp. 581, il tribunale si era discostato dalla CTU, imponendo un peso maggiormente gravoso al fondo servente rispetto a quanto necessario; - inoltre il tribunale aveva trascurato di considerare che la parte attrice non aveva dimostrato le esigenze agricole o di conveniente uso del suo fondo che avrebbero giustificato la costituzione della servitù nelle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 maggiori dimensioni riconosciute; - la richiesta di parte appellata di vedersi garantito il maggior ingombro della servitù, giustificato dalla volontà di garantirsi il doppio senso di marcia di mezzi anche pesanti, non poteva essere valutata, in quanto eccezione di merito, non rilevabile d'ufficio e proposta per la prima volta in appello; - l’accoglimento in parte dei motivi d’appello giustificava, in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione per metà delle spese del primo grado, ponendo la restante metà a carico della parte convenuta, laddove le spese del grado d'appello seguivano la soccombenza, compensandosi nella misura di 1/3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separato ricorso, fondato su sette motivi. La stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno resistito agli avversi ricorsi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello rigettato la loro eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte di merito erroneamente, a F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 loro dire, ritenuto che i mappali 920 e 821 appartenessero al medesimo proprietario, non esaminando documentazione depositata già in primo grado con l’atto di citazione e con la terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che il requisito della interclusione doveva ritenersi sussistente anche quando, come nel caso di specie, il proprietario del fondo era comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1031 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito escluso l’interclusione del fondo di cui al mappale 920 sulla base di un semplice tracciato riportato in una planimetria catastale. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello, con riferimento alla servitù coattiva costituita in favore del mappale 581, recepito acriticamente le risultanze della c.t.u., riconoscendo un’ampiezza della servitù inferiore a quella corretta. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza o del procedimento e l’extrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte di merito, con riferimento alla servitù costituita in favore del mappale 581, stabilito l’altezza massima in cm 400 ed imposto un senso unico alternato di marcia, senza che nessuna delle parti avesse in primo grado formulato una specifica domanda in tal senso. 7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 33768/2019 Numero sezionale 761/2022 Numero di raccolta generale 19874/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che essi avevano chiesto sin dal primo grado di giudizio che l’ampiezza della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore del mappale 581 fosse di cm 500, al fine di garantire il doppio senso di marcia. 8. Con l’unico motivo di ricorso formulato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale posto a suo carico le spese legale del doppio grado di merito, nonostante gli originari attori fossero risultati, all’esito finale del processo, totalmente soccombenti rispetto alla materia litigiosa. 9. Rilevato che, al fine di provvedere in ordine all’unico motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., occorre previamente concedere a quest’ultima un termine per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], come da istanza depositata in tal senso in prossimità dell’adunanza camerale; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 8.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0